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Rif. DV06368
Documento 17/05/2000 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 51
Data 17/05/2000
Riferimento Protocollo CNI n. 2957 del 17/05/2000
Note
Allegati

dv06369

dv06370

dv06371

Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - REQUISITO DELLA RESIDENZA - EQUIPARAZIONE AL DOMICILIO PROFESSIONALE - LEGGE 526/99 ART. 16 - PERPLESSITA'
Testo La Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza` dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1g99" (Supplemento Ordinario n. 15/L, alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2000), nel recepire direttive per l'integrazione economica e sociale dei Paesi UE, all'art 16 "Norme in materia di domicilio professionale" dispone che "Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza".

Questo Consiglio, preoccupato delle conseguenze che tale disposizione avrebbe potuto avere sulla funzione di controllo che l'Ordine esercita per preciso obbligo istituzionale sullo svolgimento della professione di ingegnere, ha richiesto a suo tempo, preciso ed argomentato parere al Ministero della Giustizia, al Ministero degli Interni ed al Dipartimento per le Politiche Comunitarie. L'unica risposta pervenuta è quella del Ministero Vigilante che si è espresso due volte, in data 15/2/febbraio 2000 ed in data 5/4/2000 ribadendo integralmente i contenuti della circolare inviata a tutti i Consigli degli Ordini in data 14 marzo 2000.

Il Ministero pertanto, pur lasciando le valutazioni di competenza ai Consigli Nazionali, richiamandosi all'art. 43 del nostro Codice Civile, che prevede: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi", ha ritenuto, che poiché proprio nello studio professionale il professionista svolge la sua attività, avendo ciò rilevanza sotto l'aspetto della vigilanza, "il Consiglio dell'Ordine che ha sede in tale ambito territoriale può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali".

Questo Consiglio ha riflettuto a lungo sul parere ministeriale ed è giunto alle seguenti conclusioni. Il termine "domicilio", indicato nel codice civile come sede "principale", è sì un concetto relativo, ma anche esclusivo nel senso che una persona non può avere più di un "centro principale" delle sue attività. Esso inoltre, ha una sua valenza oggettiva ai fini della reperibilità (essendo equiparato alla residenza sia per la determinazione della competenza territoriale degli organi giudiziari -art. 18 c.pr.civ.-, sia per la fissazione del luogo dove alcuni atti giudiziari vanno notificati -art. 139 c.pr.civ.-,) ed ai fini del patrimonio essendo il luogo ove si apre la successione e dove è dichiarato il fallimento.

Pertanto si ritiene, pur mantenendo qualche perplessità sull'assenza di disposizioni legali che regolino inequivocabilmente il trasferimento di domicilio, che il parere del Ministero possa essere accolto, ma solo alla luce della verificata unicità del domicilio professionale. In tal senso, l'Ordine può sempre istituire, autonomamente, le prassi più idonee per verificare l'unicità del domicilio professionale di un iscritto nel caso in cui quest'ultimo abbia eletto domicilio in comune diverso da quello di residenza, e ciò al fine di vegliare a che il professionista sia iscritto ad un solo Ordine Provinciale, che la sua reperibilità sia garantita e che sia possibile per l'Ordine svolgere tutti i compiti istituzionali che gli competono.


Allegati:

- Nota ministeriale del 15/02/2000 (Dv06369)

- Circolare ministeriale del 14/03/2000 (DV06370)

- Nota ministeriale del 05/04/2000 (DV06371)



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