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Rif. DV06371
Documento 05/04/2000 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 05/04/2000
Riferimento Protocollo Mittente n. 7/08003002F53/1343/U Protocollo CNI n. 2683 del 11/04/2000
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE - EQUIPARAZIONE - INTERPRETAZIONE ART. 16 LEGGE 562/99
Testo Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa si conferma quanto già evidenziato da questo Ufficio con nota del 15\2/2000 prot. n. 632, relativamente alla problematica indicata in oggetto.

In particolare si sottolinea che l'art. 16 della legge n. 526\99 è chiaro nello stabilire che "'per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza". Pertanto, sembra evidente che il legislatore non abbia voluto prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Codesto Consiglio Nazionale si interroga circa le restrizioni che possano derivare ai professionisti italiani dalla mancata applicazione nei loro confronti del citato art. 16. Si evidenzia, in proposito, che - ai fini dell'iscrizione all'albo professionale - ritenere sufficiente il domicilio professionale per i cittadini appartenenti agli stati membri dell'U.E. e pretendere, invece, per i professionisti italiani la residenza comporta evidente disparità di trattamento.

Ciò è confermato, peraltro, dalla differenza tra residenza e domicilio professionale evidenziata proprio da codesto Consiglio Nazionale nella nota del 10\3/2000.

Sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine professionale, non sembra che possano derivare particolari inconvenienti dall'applicazione della citata disciplina anche agli italiani. Anziché ancorare la competenza del Consiglio dell'Ordine ad un dato neutro - dal punto di vista professionale - quale la residenza, si potrà agganciarlo ad un dato significativo quale quello del luogo ove il professionista svolge la sua attività professionale.

Del resto, affermare che i non residenti non potranno essere vigilati dal Consiglio dell'Ordine significherebbe affermare che i cittadini stranieri che si iscriveranno all'albo professionale (non essendo tenuti a risiedere in Italia) non saranno adeguatamente controllati dall'Organo professionale.

Quanto, poi, alla questione costituita dalle (ipotetiche) conseguenze determinate da (pure ipotetici) spostamenti di iscritti da un Ordine all'altro a "fini elettorali", si osserva che dette conseguenze ben possono essere determinate da fittizi spostamenti di residenza e che, comunque, in nessun modo la chiara volontà della legge può essere disattesa in nome di possibili generiche conseguenze.

Alla luce delle argomentazioni che precedono si ribadisce che, a parere di questo Ufficio, il citato art. 16 della l.n. 526\99 va applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.



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