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Rif. DV06369
Documento 15/02/2000 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 15/02/2000
Riferimento Protocollo Mittente n. 7/632/U Protocollo CNI n. 1615 del 21/02/2000
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE - EQUIPARAZIONE - INTERPRETAZIONE ART. 16 LEGGE 526/99
Testo Con riferimento al quesito indicato in oggetto, ferma restando l'autonomia di codesto Consiglio Nazionale nell'interpretazione delle norme di legge si osserva quanto segue.

Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della L.n. 526\99, pur facendo parte della legge comunitaria' - che recependo alcune direttive comunitarie fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi. per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.

L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza, sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea.

A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.

Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività comunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. E' nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.

Peraltro, escludendo che l'art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio. stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.

Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della l.n. 526\99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.



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