Testo
|
Gentile Senatore,
in concomitanza con la ripresa (1ø giugno 1999) dell'esame, nella Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato della Repubblica, dei disegni di legge nø 447, 884, 1423, 1522 e 1891 sull'ampliamento delle competenze dei geometri e dei periti, dei quali Ella è Relatore, è ripresa una concitata azione lobbistica da parte dei rappresentanti delle categorie interessate a far valere una pretesa difesa dei "diritti acquisiti" derivanti, nella interpretazione di tali rappresentanti, da una naturale evoluzione di un orientamento che si sarebbe formato "contra legem", che avrebbe adeguato le norme ad una realtà effettuale sempre più diffusa.
Tale nuova prassi amplificatrice delle competenze dei geometri, se esistente, non potrebbe avere alcun riconoscimento giuridico, non potendosi sanare gli eventuali reati connessi all'esercizio abusivo della professione di ingegnere e di architetto, da parte dei geometri e dei periti.
Sarebbe come affermare che il reato di furto non dovrebbe essere più tale, soltanto perché ogni giorno se ne commettono a migliaia, per lo più non sanzionati dalla legge per varie ragioni.
Comunque va rilevato che il preteso orientamento invocato dalla categoria dei tecnici diplomati non esiste, in quanto la giurisprudenza anche recentissima, quando e stata chiamata a pronunciarsi, ha condannato fermamente ogni abuso e sconfinamento di competenze.
Si vedano, fra l'altro, le sentenze di cui all'allegato appunto.
Le tesi avanzate dagli organi rappresentativi dei professionisti in possesso di un semplice diploma di scuola secondaria superiore sono, pertanto, del tutto inconsistenti e non meritano il riconoscimento legislativo richiesto.
I disegni di legge sopra indicati, oltre a non tener conto del dibattito sviluppatosi tra le forze istituzionali (Governo, Amministrazioni Pubbliche e Categorie professionali interessate), dettano una disciplina frammentaria, rendendo in definitiva del geometra una immagine nella quale non è dato rintracciare la necessaria corrispondenza fra contenuto formativo generale e concreto esercizio della professione.
Il testo dei disegni di legge appare quindi elaborato senza aver posto sufficiente attenzione:
1) a rigorosi criteri di carattere generale e di sicuro affidamento quali il doveroso rispetto delle esigenze di sicurezza ai fini della stabilità delle costruzioni e della pubblica incolumità, specialmente in zone sismiche quali sono quasi tutte quelle del nostro Paese;
2) alla necessaria considerazione delle problematiche di impatto ambientale, di recente adozione, che attengono qualsiasi intervento del territorio;
3) al fatto che la dimensione delle costruzioni e la rilevanza architettonica, strutturale ed urbanistica di qualunque intervento non è necessariamente correlata alla misura dell'intervento stesso, che può comportare problemi di qualità spesso difficilmente valutabili e traducibili in rigidi termini di quantità;
4) ad una corretta valutazione degli interventi che attengono l'urbanistica, disciplina oltremodo complessa.
Infine, i disegni di legge in parola non tengono conto della recente istituzione dei diplomi universitari presso le facoltà di Architettura e di Ingegneria e delle competenze professionali che necessariamente dovranno essere attribuite ai neo-diplomati universitari in architettura ed in ingegneria, la cui figura verrebbe vanificata da una eventuale approvazione dei disegni di legge stessi.
La delicatezza del tema generale dell'esercizio delle professioni, che investe importanti aspetti legati all'incolumità ed alla sicurezza pubblica, rende assolutamente deprecabile la situazione di incertezza e confusione derivante da iniziative evidentemente ispirate e comunque non sufficientemente meditate, le quali stravolgono completamente il testo a suo tempo elaborato dall'apposita Commissione ministeriale (relazione Perticone 15 giugno 1988).
In questo senso, del resto, si espresse il Sottosegretario On.le Cutrera, nella seduta del 15 dicembre 1993 della 8 Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato della Repubblica, nel corso dell'esame dell'analogo disegno di legge nø 696.
Il Sottosegretario comunicò, infatti, "che il Governo nella sua collegialità non è in condizioni di esprimere assenso al trasferimento alla sede deliberante, in quanto il Ministero di Grazia e Giustizia - competente in materia di ordinamenti professionali - ritiene che la materia abbia bisogno di specifici approfondimenti in relazione agli effetti che la normativa recata dal provvedimento avrebbe sulla sfera di competenza degli architetti e degli ingegneri. Analoghe perplessità ha espresso, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ed anche il Sottosegretario On.le Mattioli, nell'intervenire a nome del Governo in Commissione (seduta del 4 dicembre 1997) ha sostenuto: "se è proprio necessaria una nuova legge, non si può certo intervenire a vantaggio di una sola categoria, tenuto conto che non vi è conflittualità solo tra geometri da un lato e ingegneri e architetti dall'altro, ma anche tra ingegneri e architetti tra loro.
E allora il governo potrebbe impegnarsi a varare, anche con proprio disegno di legge, una riforma organica di tutti questi assetti professionali" .
Mentre ho apprezzato altamente la Sua proposta, nella seduta del 1ø giugno scorso, di sopprimere l'art. 6 del disegno di legge nø 884, confido che vorrà cortesemente tenere presenti le considerazioni di cui sopra nello svolgimento delle Sue alte funzioni nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge presso la Commissione.
La questione è attualmente seguita dal Consiglio Nazionale e dalla intera categoria degli ingegneri, vivamente preoccupata dalle tendenze emerse a favore di una ingiustificata attribuzione di competenze a tecnici e diplomati assolutamente carenti della formazione professionale necessaria per garantire la sicurezza nelle costruzioni, la pubblica incolumità e la stessa salvaguardia dell'ambiente.
|