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Rif. DV05926
Documento 07/06/1999 ELENCO
Fonte CNI
Tipo Documento ELENCO
Numero
Data 07/06/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 10552 del 07/06/1999
Note
Allegati
Titolo GEOMETRI - PERITI - DISEGNI DI LEGGE SULL'AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE - TRASMISSIONE ELENCO SENTENZE (PUBBLICATO SU INGEGNERE ITALIANO N. 303/99 PAG. 9)
Testo 1) Consiglio di Stato, Sez. V - 13 gennaio 1999, nø 25 che ha stabilito:

"Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11.2.1929, nø 274, dell'art. 1 del R.D. 16.11.1939, nø 2229, degli art. 1 e 2 della legge 5.11.1971, nø 1086 e dell'art. 57 della legge 2.3.1949, nø 144, la competenza dei geometri è limitata, per gli edifici destinati a civile abitazione, alle costruzioni di modeste dimensioni, e comunque sono precluse alla progettazione dei geometri le opere per cui vi sia impiego di cemento armato che possa comportare, in relazione alla destinazione dell'opera, pericolo per l'incolumità delle persone".

"Ai fini della "modesta entità" della costruzione, vengono in primo luogo in rilievo la volumetria dell'opera (in linea di massima non superiore ai 5.000 mc), quindi la sua altezza ed il numero dei piani (si veda, in proposito, anche il limite di due piani indicato dall'art. 57 della legge 2.3.1949, nø 144); tra quelli qualitativi, rileva in primo luogo la circostanza che nel progetto venga o meno previsto l'impiego del cemento armato".

"Non tutte le opere con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare pericolo per la incolumità delle persone: il che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su due piani".

"Mentre dunque anche un'opera di poco eccedente la volumetria di 5.000 mc., la cui costruzione non preveda però l'uso del cemento armato o che non sia destinata a civile abitazione, può essere progettata da un geometra, al contrario invece la progettazione di una costruzione prossima a tale soglia, ma articolata su più piani, e dunque con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all'abitazione delle persone, deve ritenersi riservata ai tecnici laureati (ingegneri ed architetti)".

"Nei casi dubbi vige comunque un favor per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (giustificato da evidenti ragioni di tutela della pubblica incolumità), dovendo in tali casi l'Amministrazione concedente specificare nella concessione edilizia i motivi per cui ritiene sufficiente la redazione dei progetti da parte di un geometra, ed altresì congruamente esplicitare le predette ragioni, almeno nei casi in cui le caratteristiche del progetto siano oggettivamente tali da far sorgere dubbi sui limiti delle competenze professionali del progettista".

2) Consiglio Stato, Sez. V, 12 Novembre 1985, nø 390, secondo cui risulta preclusa ai geometri, la progettazione di costruzioni di civile abitazione che eccedano le "modeste dimensioni", o che abbiamo comunque un'ossatura in cemento armato o in ferro potenzialmente pericolosa, in caso di difetto strutturale, per l'incolumità delle persone.

3) Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, nø 779, che ha confermato la sentenza 26 luglio 1989, nø 1093 del TAR del Veneto. Questa sentenza aveva annullato una concessione edilizia il cui progetto era stato redatto da un tecnico diplomato al di fuori delle sue competenze professionali (il fabbricato non era una "modesta costruzione civile").



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