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Per opportuna informazione, si trasmette copia dell'ordinanza 22 gennaio 1997 delle Sezioni Unite della Cassazione che, esaminando il ricorso per regolamento di giurisdizione presentato - di intesa con gli altri Consigli - dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti italiani, ha, su proposta del Procuratore Generale, sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 nø 20, nella parte in cui è affidata alla Corte dei Conti la individuazione degli enti assoggettabili al controllo da tale norma previsto.
Com'è noto, infatti, sulla base della deliberazione nø 2 del 18 gennaio 1995 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti la Sezione Controllo Enti, con determinazione nø 43/95, dichiarò "la sottoposizione a controllo degli Ordini e Collegi professionali nazionali" fra i quali questo CNI. Nelle intenzioni della Corte dei Conti, in un secondo tempo il controllo verrebbe esteso anche agli Ordini provinciali, ad opera delle Delegazioni regionali.
Ne è derivato un vasto contenzioso in sede giurisdizionale, culminato nella ordinanza allegata, alla quale si spera possa seguire una pronuncia di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.
Si fa riserva di ulteriori notizie appena in grado e, nell'occasione, si inviano distinti saluti.
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