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Rif. SZ04317
Documento 16/01/1997 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Fonte CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
Tipo Documento ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Numero 329
Data 16/01/1997
Riferimento
Note INTERO TESTO - INGEGNERE ITALIANO N. 278/97 PAG. 8
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSIGLI PROVINCIALI - CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI - INDIVIDUAZIONE ENTI ASSOGGETTABILI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE EX ART. 3, COMMA 4, LEGGE N. 20/94
Testo LA CORTE DI CASSAZIONE

OSSERVA

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, notificato alla Corte dei Conti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha impugnato la determinazione n. 43/1995 della Corte dei Conti - Sezione controllo enti, adottata il 20 luglio 1995, con cui la Corte stessa aveva, tra l'altro, dichiarato la sottoposizione a controllo del Consiglio Nazionale predetto ai sensi della legge n. 20 del 1994, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi comprese, in particolare, la deliberazione n. 2/1995 della Corte.

Gli intimati, costituendosi innanzi al Tar, hanno sollevato questione di difetto assoluto di giurisdizione, non essendo sindacabili in sede giurisdizionale gli atti emanati dalla Corte dei Conti nell'esercizio della funzione di controllo.

Il Consiglio Nazionale in epigrafe ha proposto innanzi a questa Corte regolamento preventivo di giurisdizione, rilevando che l'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio1994 n. 20, cui la Corte dei Conti faceva riferimento, presenta tratti di ambiguità per quanto concerne il procedimento da seguire ai fini della sottoposizione di un'amministrazione pubblica al controllo della Corte stessa. Qualora si ritenga che il citato art. 3, comma 4, attribuisca alla Corte dei conti la funzione di determinare i singoli enti assoggettabili al controllo, risulterebbe assegnata alla Corte stessa una funzione di "amministrazione attiva", con perdita della terzietà/neutralità che ne caratterizza in generale le funzioni e conseguente assoggettabilità degli atti in questione al sindacato del giudice amministrativo. Ove invece, si ritenga che, per sottoporre le amministrazioni pubbliche a controllo, sia necessario seguire l'iter di cui alla legge 21 marzo 1958 n.259 (che prevede la individuazione degli enti mercé un decreto presidenziale adottato su proposta della Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro competente), dovrebbe la impugnata determinazione della Corte dei conti, in quanto assunta in difetto di tale previa individuazione, considerarsi affetta da carenza assoluta di potere, donde la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.

La Corte dei conti e litisconsorti si sono costituiti con controricorso ed hanno opposto che la individuazione delle amministrazioni da sottoporre a controllo non spetta né alla Corte stessa né all'autorità governativa (attraverso il decreto presidenziale di cui alla citata legge n.259 del 1958), ma è contenuta nella legge n.20 del 1994 (art.3, comma 4), ove il controllo è riferito alle amministrazioni pubbliche in genere; e che la interpretazione di tale norma rientra - costituendone esplicazione interna - nella funzione attribuita alla Corte.

Ciò premesso, ritengono le Sezioni unite di dover richiamare il proprio precedente (sent. 8 ottobre 1979 n.5186) secondo cui non è ammesso sindacato giurisdizionale nei riguardi degli atti di controllo della Corte dei Conti, perché esso contrasterebbe con i caratteri di imparzialità e terzietà che sono propri di tale attività della Corte.

Ritengono altresì le Sezioni unite che la norma dell'art.100 della Costituzione, nel prevedere il "controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", non precluda al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori, purché caratterizzate da un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati (così Corte cost., sentenza n.29/1995), e che in tale possibilità rientri il fatto che la legge n.20/1994, nell'art.3, comma 4, abbia previsto una più ampia dimensione di controllo coinvolgente (almeno secondo la lettera della norma) la gestione del bilancio e del patrimonio delle "amministrazioni pubbliche" in genere, nonché le gestioni fuori bilancio e i fondi di provenienza comunitaria, precisando, nel successivo comma 7, che "restano ferme, ... relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958 n.259".

Tutto ciò premesso, suscita perplessità il fatto che il meccanismo già previsto dalla legge del 1958 per la individuazione degli enti da sottoporre a controllo, meccanismo affidato all'autorità di governo ed espresso nella forma del decreto presidenziale, non sia esteso al più ampio ambito di controllo contemplato dalla nuova legge, sicché la individuazione degli enti (anche nel nuovo sistema nient'affatto automatica, come dimostra la istruttoria nella specie compiuta e la relativa ricerca di parametri valutativi) sembra in definitiva rimessa al potere, per giunta non sorretto da criteri predeterminati, della Corte stessa.

Queste Sezioni unite, in altra occasione sollecitate a delibare la questione di costituzionalità della legge del 1958, in quanto essa rimette la individuazione degli enti da sottoporre a controllo alla autorità di governo, che, in quanto vertice della pubblica amministrazione, potrebbe essere controinteressata ad estendere l'ambito del controllo concernente l'amministrazione stessa, hanno ritenuto tale questione manifestamente infondata (cfr. sentenza 9 agosto 1996 n.7327), sia facendo leva sulla responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, sia osservando che la eventuale alternativa, rappresentata dall'attribuzione alla stessa Corte dei Conti del potere di individuazione degli enti, non sarebbe praticabile, "non potendosi affidare al medesimo organo deputato al controllo la valutazione e determinazione di cui si tratta, senza un mezzo di tutela degli enti, che sarebbe difficile costruire nei riguardi della Corte dei Conti". In altre parole, è ragione di perplessita' il fatto che tale determinazione, non priva di profili valutativi, sia rimessa alla Corte medesima dall'art.3, comma 4, della legge n.20/1994 (pur con la salvezza del precedente regime nei limiti di cui al già segnalato comma 7), quando al tempo stesso è da ritenere di difficile costruzione l'ipotesi di un sindacato giurisdizionale nei riguardi della Corte.

Se si considera che l'art. 100 Cost. appare imperniato sul rinvio alla legge come fonte di determinazione dei casi e delle forme del controllo successivo sugli enti da parte della Corte dei Conti (anche mercé la previsione di procedure esterne che non coinvolgano la Corte stessa nella individuazione dei medesimi, come appunto accade con la legge n.259 del 1958), la perplessità di cui sopra riesce confermata e sembra perciò doveroso ritenere non manifestamente infondata la questione, sollevata dal Procuratore Generale, di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n.20, nella parte in cui affida alla Corte stessa la individuazione (non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi) degli enti assoggettabili al controllo da tale norma previsto, pur nella riconosciuta immunità della Corte predetta dal sindacato giurisdizionale, per contrasto con il richiamato art.100 Cost., in riferimento anche agli artt.103 e 113 Cost.

La risposta che la Corte costituzionale darà al quesito di legittimità influirà in ogni caso sulla soluzione da adottarsi in punto di giurisdizione, come è dimostrato dall'alternativa di ipotesi in cui si articola il proposto regolamento.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 4, della legge 14 gennaio 1990 n.20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti", per contrasto con l'art.100 Cost., in riferimento anche agli artt.103 e 113 Cost.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Procuratore Generale nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere.



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