Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV05112
Documento 27/02/1998 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 187
Data 27/02/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 6082 del 27/02/1998
Note
Allegati

sz05082

Titolo IMPIANTI ABITAZIONI CIVILI - RINVIO AD ELENCHI PROFESSIONISTI EX LEGGE 46/90 COSTITUITI DAL MINISTERO DELL'INDUSTRIA - ILLEGITTIMITA' - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1876/97
Testo Con la sentenza indicata in oggetto il Consiglio di Stato è intervenuto sulle vicende relative ai decreti attuativi della legge 46/90.

Come è noto il TAR Lazio Sezione III Ter con sentenza 14 febbraio 1995 n. 350 aveva dichiarato legittimo il Decreto Ministeriale 17 febbraio 1993 relativo ad elenchi di professionisti abilitati alle verifiche di cui alla legge 46/90 riconoscendo oltre la competenza esclusiva degli ingegneri quella di chimici e dei periti industriali con specializzazione chimica industriale, respingendo in tal modo le opposte tesi estensive degli architetti e geometri.

Con l'odierna decisione il Consiglio di Stato non entra nel merito delle competenze professionali ma dichiara "contra legem" l'individuazione, da parte del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato, dei soggetti professionali suscettibili di essere iscritti negli elenchi.

Il Giudice di secondo grado boccia dunque il sistema "chiuso" adottato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, che in sostanza stabilisce l'indicazione tassativa dei professionisti competenti all'attività di controllo degli impianti in relazione alla tipologia dell'opera da verificarsi.

Infatti col Decreto Ministeriale del 17.02.93, il Ministero stabiliva che le Autorità di Vigilanza potessero avvalersi di professionisti iscritti in appositi elenchi limitando l'accesso a Ingegneri e ai Periti industriali. Il Consiglio di stato, con la sentenza richiamata, ha ritenuto di annullare le disposizioni che limitano le iscrizioni agli appositi elenchi, e quindi l'esercizio dell'attività di verifica, a Ingegneri e Periti. Osserva il Consiglio di Stato che il D.M. eccede il dispositivo della legge 46/90 che consente la facoltà per le amministrazioni di avvalersi di liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze e, nel rinviare al regolamento la formazione delle modalità, non ha inteso modificare o precisare le rispettive competenze che vanno quindi desunte dagli ordinamenti professionali.

In caso contrario si tratterebbe infatti, secondo il giudice amministrativo, dell'istituzione di un "nuovo" albo che costituisce inutile doppione rispetto a quelli tenuti dagli Ordini e Collegi prescelti (Ingegneri e Periti) e una ingiustificata limitazione per l'attività degli altri professionisti che, sotto le proprie responsabilità a norma dell'art. 384 cod. pen., ritengono di poter svolgere le operazioni di verifica.

Si deve rilevare quindi che la sentenza in esame evita di entrare nel merito e ribadisce che deve essere osservato il dettato della legge che stabilisce il principio del rispetto delle rispettive competenze, desunte dagli ordinamenti professionali richiamando in aggiunta la responsabilità penale del professionista che dichiara una competenza che la legge non gli attribuisce.

Ne consegue che la circolare con la quale il C.N.A. afferma che la decisione del Consiglio di Stato ha legittimato gli architetti a svolgere le attività di verifica degli impianti propone una "lettura" della sentenza non conforme a quanto effettivamente essa ha statuito. Proprio il rinvio alle rispettive competenze escludono anzi la legittimazione professionale degli Architetti ai sensi dell'art. 51 del vigente ordinamento professionale.
Analogo discorso vale poi per i geometri.

L'intervenuta decisione sottrae agli ingegneri un'innegabile supporto giuridico offerto dal decreto ministeriale che individuava tassativamente i professionisti competenti allo svolgimento delle attività di verifica degli impianti.

Tuttavia proprio il rinvio agli ordinamenti professionali come necessario criterio per individuare i professionisti cui affidare incarichi ex lege 46/90, consente di ribadire la competenza degli ingegneri e dei periti ai sensi del vigente ordinamento professionale nei confronti delle Autorità chiamate a vigilare sulle opere soggette a verifica.

Nulla esclude che la questione delle competenze specifiche in tema di impianti tecnici possa essere riproposta in sede giurisdizionale ove gli incarichi siano affidati a professionisti diversi, atteso che sull'argomento il Consiglio di Stato, pur espressamente richiestone dalla parte avversa, non si è pronunciato.

Si invitano pertanto gli Ordini a vigilare sui conferimenti di incarico professionale per gli impianti di cui alla legge 46/90 con particolare riguardo ai soggetti professionali, non appartenenti alla categoria rappresentata, ed ai requisiti culturali e professionali sulla scorta dei quali l'Amministrazione si sia determinata a conferire l'incarico.

Allegato:

Sentenza Consiglio di Stato (SZ05082)



Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it