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Rif. SZ05082
Documento 20/12/1997 DECISIONE
Fonte CONSIGLIO DI STATO
Tipo Documento DECISIONE
Numero 1876
Data 20/12/1997
Riferimento
Note MASSIMA E PARTE INTERO TESTO
Allegati
Titolo 1) VERIFICA IMPIANTI ABITAZIONI CIVILI - RISERVA SOLO PER INGEGNERI E PERITI INDUSTRIALI - ILLEGITTIMITA' 2) RINVIO AGLI ELENCHI COSTITUITI DAL MINISTERO DELL'INDUSTRIA EX LEGGE 46/90 - ILLEGITTIMITA'
Testo MASSIMA

E' illegittimo il decreto del Ministro dell'industria 22 aprile 1992 nella parte in cui ha individuato in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento dell'attività di verifica della sicurezza degli impianti relativi ad edifici adibiti ad uso civile, disciplinata dalla L. 5 marzo 1990 n. 46 e dal regolamento approvato col D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, limitandone la previsione tassativamente agli ingegneri e ai periti industriali.


DIRITTO

1. Gli appelli devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.1. - Va preliminarmente esaminato l'appello n. 3360 del 1996 del Consiglio nazionale dei chimici, con cui si ripropongono censure di carattere generale sui procedimenti impugnati.

2.2. - Il Consiglio nazionale dei periti ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse. Tale eccezione è infondata, giacché il ricorso di primo grado del Consiglio nazionale dei chimici è stato accolto soltanto in parte con il riconoscimento ai chimici della stessa competenza dei periti industriali con specializzazione in chimica industriale.

2.3. - Con il primo motivo di appello si lamenta che il T.A.R., pur accogliendo in parte il ricorso di primo grado, abbia trascurato le censure di carattere generale sull'impossibilità di limitare l'attività di verifica in favore di determinate categorie professionali.
La censura è fondata.
L'art. 14 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 così dispone: "Verifiche. - 1) Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i Comuni, le Unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, primo comma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.

2) Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta".
L'art. 6 della medesima legge a sua volta così dispone:

"Progettazione degli impianti.

1) Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al primo comma, lett. a), b), c), e) e g), e secondo dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2) La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al primo comma è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15".

La legge ha demandato al regolamento esclusivamente il compito di fissare modalità di collaborazione di liberi professionisti con le Autorità di vigilanza e, a differenza di norme successive (come la L. 30 dicembre 1991 n. 428), non ha inteso modificare o precisare le rispettive competenze, che vanno, quindi, desunte dagli ordinamenti professionali.

Alla luce di tale premessa va interpretata la norma regolamentare (art. 9 del D.P.R. 6 dicembre l991 n. 447), che così recita. "Verifiche. - 1 ) Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli Enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2) Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio".

Non può ritenersi che la soluzione del problema dell'individuazione dei professionisti abilitati, resa in qualche caso poco agevole dalla utilizzazione normativa di parametri generici (specie per quanto concerne i geometri e i chimici) e dalla parziale sovrapposizione di talune competenze (specie per quanto concerne gli ingegneri e gli architetti), potesse essere rimessa a un decreto ministeriale di natura non normativa e avente una funzione di mera predisposizione di schemi di elenchi e relative sezioni.
La formazione di "sezioni secondo le rispettive competenze" va intesa, dunque, come ripartizione degli elenchi per gruppi omogenei, in base a un criterio razionale scelto discrezionalmente dall'Amministrazione.
Il Ministero dell'industria, che avrebbe potuto in astratto ordinare gli elenchi in base al tipo di verifica da compiere o in relazione al tipo di impianto contemplato dalla legge, ha scelto il secondo criterio, predisponendo un elenco per ciascuna delle categorie di impianti previste dall'art. l della legge n. 46 del 1990, ad eccezione di quella contrassegnata dalla lett. f), nonché un elenco valido per tutti gli impianti, riservato agli ingegneri. Inoltre ha indicato, per ogni sezione, i professionisti abilitati, precludendo alle Autorità di vigilanza l'affidamento delle operazioni di verifica a professionisti diversi dagli ingegneri e dai periti industriali.
In tal modo ha di fatto istituito un nuovo albo, che costituisce un inutile doppione rispetto a quelli tenuti dagli ordini e collegi prescelti e un'ingiustificata limitazione per l'attività degli altri professionisti, che, sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 348 Cod. pen., ritengano di poter svolgere le operazioni di verifica.
La funzione degli elenchi avrebbe dovuto essere, invece, quella di raccogliere i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere gli incarichi in questione, con la specificazione dei titoli e delle esperienze di ciascuno, in modo da consentire alle Autorità di vigilanza un'agevole ricerca e la scelta dei più idonei a11e funzioni da affidare di volta in volta.

3. - Il decreto impugnato va, dunque, annullato nella parte in cui individua in via tassativa i professionisti competenti allo svolgimento delle attività di verifica degli impianti su incarico delle Autorità di vigilanza.
Restano assorbite le altre doglianze dedotte dal Consiglio nazionale dei chimici e dagli altri appellanti e tendenti al riconoscimento di sfere di competenza più o meno ampie per ciascuna delle professioni.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado.


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