Testo
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In allegato si trasmette copia della importante decisione di cui all'oggetto.
L'esito del giudizio, che è stato promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Bolzano e seguito direttamente da questo Consiglio, conclude positivamente la lunga vicenda dei limiti di competenza in materia geotecnica.
La sentenza in epigrafe, infatti, stabilisce che l'unico Ordine competente ad esprimere direttive tariffarie in materia geotecnica è quello degli Ingegneri. Le relative attività sono di competenza esclusiva di tale categoria atteso il "carattere unitario" del progetto e l'assunzione di responsabilità ad esso connesse.
Dichiaratamente il C.d.S. aderisce al parere reso in sede Consultiva dell'adunanza generale (2 giugno 1994, nø 154). In tale autorevole precedente si conclude conformemente del resto a quanto contenuto nella circolare del Ministero dei LL.PP. 9.1.1996 per la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista nelle indagini geotecniche e nella predisposizione della relativa relazione.
Si ritiene importante ed urgente che tutti gli Ordini diffondano capillarmente il testo della decisione, opportunamente commentato, presso gli enti pubblici territoriali (Comuni, Comunità Montane, Provincie, Regioni) gli organismi di controllo (Prefetture, CORECO, etc) Università, Istituti autonomi case popolari e alle amministrazioni potenziali committenti di opere pubbliche e/o di interventi sul territorio.
In attesa di cortese assicurazione si porgono distinti saluti.
Allegato:
- sentenza C.d.S. nø 705/98 (SZ05365)
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