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Rif. SZ05365
Documento 30/04/1998 DECISIONE
Fonte CONSIGLIO DI STATO - IV SEZIONE
Tipo Documento DECISIONE
Numero 705
Data 30/04/1998
Riferimento
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo INGEGNERI - APPROVAZIONE TARIFFE IN MATERIA DI RELAZIONE GEOTECNICA - LEGITTIMITA'
Testo INTERO TESTO

FATTO

Con ricorso notificato il 19 settembre 1994, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano proponeva appello avverso la sentenza del TAR indicata in epigrafe, con cui era stata annullata per vizio di incompetenza la approvazione della tariffa relativa alle opere in campo geotecnico da parte dell'Ordine stesso.

Si costituivano le parti intimate deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

Con ordinanza collegiale n. 1533 del 13 dicembre 1994, veniva accolta la domanda di sospensione della esecuzione della impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 31 marzo 1998.

DIRITTO

Preliminarmente deve darsi atto della avvenuta estromissione del Ministero di Grazia e Giustizia dal giudizio di primo grado avvenuta, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla difesa erariale, con la sentenza impugnata, che in parte qua non è stata oggetto di gravame.

Parimenti inoppugnata, e quindi coperta da giudicato interno, è la statuizione relativa al dichiarato difetto di legittimazione attiva del Dr. Zamai ricorrente in primo grado unitamente al ConsigIio Nazionale dei Geologi.

Può prescindersi dall'esame delle numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito sollevate in primo grado e riproposte con l'appello in trattazione, in considerazione dell'importanza e decisività della contestazione di fondo che l'Ordine degli Ingegneri di Bolzano muove al ricorso introduttivo ed alla sentenza in esame che, in parte, vi ha dato corso.

Invero, la posizione qualificata di interesse legittimo del Consiglio Nazionale dei Geologi, in ordine alla contestazione della legittimità della approvazione delle tariffe in materia di relazione geotecnica da parte dell'ordine degli Ingegneri, poggia sull'assunto che rientrino " nella competenza dei geologi, le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988 nonchè la redazione delle conseguenti relazioni" (cfr. C.d.S. sez.V, 4 maggio 1995, n. 701).

Tale impostazione, non è condivisa dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato (cfr. parere 2 giugno 1994, n. 154), secondo cui "spetta all'esclusiva competenza del geologo redigere le relazioni geologiche facenti parte degli atti progettuali secondo il D.M. 11 marzo 1988, mentre le relazioni geotecniche descritte nello stesso decreto rientrano nella competenza esclusiva dell'ingegnere salvo l'intervento del geologo allorché ciò sia reso necessario dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni".

Il collegio non intende discostarsi, sul punto, dalle acquisizioni teoriche raggiunte dall'Adunanza Generale. Conseguentemente le determinazioni tariffarie inerenti ad attività proprie dell'ingegnere, in considerazione del carattere unitario del progetto e della assunzione di responsabilità ad esso connessa, non possono interessare un diverso ordine di professionisti; che pertanto, è privo di titolo a dolersi delle decisioni assunte più o meno legittimamente, dall'unico Ordine abilitato a pronunciarsi. L'appello deve essere, pertanto, accolto, ma le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della particolare natura della controversia possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta): accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



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