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Rif. DV05591
Documento 11/11/1998 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 254
Data 11/11/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 8548 del 11/11/1998
Note
Allegati

dv00578

dv02146

Titolo STRUTTURA ALBO - DIRETTIVA 89/48/CEE - ISCRIZIONE CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI - REQUISITI - DISCIPLINA NORMATIVA
Testo Sempre più spesso giungono a questo Consiglio richieste dagli Ordini provinciali in merito all'oggetto, a volte anche l'inoltro della documentazione presentata da stranieri che fanno istanza d'iscrizione all'Albo degli Ingegneri direttamente agli Ordini stessi.

In merito si precisa che nessun cittadino straniero sprovvisto dell'abilitazione professionale conseguita in Italia (superamento dell'Esame di Stato), può richiedere direttamente l'iscrizione all'Ordine, producendo i soli titoli professionali conseguiti nel Paese di provenienza. Esistono, a riguardo, precise norme disciplinanti l'iscrizione all'Albo, di seguito riportate, distinguendo i due casi: cittadinanza comunitaria e cittadinanza extracomunitaria per i quali vigono disposizioni profondamente diverse.

1. Cittadini Comunitari.

Trova applicazione in questo caso il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 che recepisce la direttiva Europea 89/48/CEE disciplinante le procedure di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Un cittadino comunitario che desidera iscriversi all'Ordine degli Ingegneri, deve richiedere alla competente autorità del paese ospite, nella fattispecie il Ministero di Grazia e Giustizia, il riconoscimento dei suoi titoli professionali ai fini dell'accesso ed all'esercizio della professione di ingegnere in Italia, secondo le modalità indicate dal Comunieato ministeriale che si allega.

Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal migrante, il Ministero deciderà in merito al riconoscimento ed in caso di decisione positiva, provvederà ad emanare apposito decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in cui i titoli accademico-professionali del richiedente, sono dichiarati validi per l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri e l'esercizio della professione.

Solo il decreto riconoscimento di cui sopra, che ha, per il migrante, anche valore di abilitazione (Esame di Stato), consente al cittadino comunitario di richiedere immediatamente o dopo il superamento delle misure compensative, se vi è luogo, l'iscrizione all'Ordine, con le medesime modalità che si applicano agli ingegneri italiani.

Ciò significa che il migrante dovrà presentare all'Ordine i medesimi documenti richiesti ad un ingegnere italiano, ad eccezione del certificato comprovante il superamento dell'Esame di Stato, nonché la ricevuta di versamento all'Ufficio del Registro. In luogo del certificato comprovante il superamento dell'Esame di Stato, dovrà invece produrre la copia autentica del Decreto di riconoscimento.

E' ovviamente tenuto alla stessa procedura un cittadino comunitario che abbia ottenuto il prescritto titolo accademico in un paese terzo (art. 1 comma 4 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115) purché un altro Stato dell'Unione, abbia riconosciuto l'equipollenza di detto titolo di studio con il titolo accademico nazionale d'ingegnere e purché il cittadino possa produrre l'attestazione di tre anni d'esercizio professionale nel Paese membro che ha concesso l'equipollenza. In tal caso, il migrante può presentare domanda di riconoscimento al Ministero di Grazia e Giustizia e richiedere l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri se e quando avrà ottenuto il decreto di riconoscimento dei suoi titoli professionali ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Cittadini Extracmunitari

Un cittadino extracomunitario che intende iscriversi all'Ordine degli Ingegneri, deve ottenere in primo luogo il riconoscimento d'equipollenza del suo titolo accademico con la Laurea in ingegneria italiana. All'uopo, ferme restando condizioni di miglior favore sancite da accordi particolari fra la Repubblica italiana ed altri Stati, in materia d'equipollenza di diplomi di Laurea nei due paesi, il cittadino extraeuropeo deve rivolgersi alla Segreteria per stranieri di una qualunque Università italiana, sede di facoltà d'ingegneria e seguire la procedura indicatagli per ottenere detta equipollenza.

Successivamente, quando in possesso del diploma d'equipollenza della sua Laurea con omologa Laurea italiana in ingegneria, il migrante dovrà superare l'Esame di Stato, sempre in una sede universitaria a sua scelta ed ottenere cosi l'abilitazione professionale.

Solo se provvisto di certificato attestante il superamento dell'Esame di Stato e di certificato di residenza in Italia, il migrante potrà richiedere l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia ove ha deciso di risiedere, allegando quant'altro normalmente prodotto da un cittadino italiano che richiede l'iscrizione all'Ordine.

Si noti infine, che in virtù del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 37, comma 1, non vi è obbligo della cittadinanza italiana ma solo della residenza nella provincia ove ha sede l'Ordine degli Ingegneri cui il migrante desidera iscriversi. Sono d'applicazione tutte le norme relative all'accesso ad attività autonoma di cui all'art. 26, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo mentre non pare a questo Consiglio che l'Ordine possa richiedere il visto d'ingresso in Italia, a norma dei commi 5 e 7, stesso articolo, poiché, di tutta evidenza, detto visto di soggiorno è propedeutico all'ottenimento della residenza in Italia.


Allegati:

- Comunicato del Ministero di Grazia e Giustizia del 16 giugno 1992 e traduzione in lingua inglese (DV00578)

- Formulario di domanda predisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia Informativa del Ministero degli Affari Esteri sul riconoscimento del titolo accademico (DV05595)

- Facsimile di domanda per l'Università (DV02146)



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