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Rif. DV00578
Documento 16/06/1992 COMUNICATO
Fonte MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Tipo Documento COMUNICATO
Numero
Data 16/06/1992
Riferimento
Note (G.U. 16-06-92 N.140)
Allegati
Titolo ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'COMUNICATO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 115 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48/CEE
Testo MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115, di attuazione della direttiva n.89/48/CEE.

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1992, n. 140

Il decreto in oggetto disciplina la procedura di riconoscimento dei diplomi, disponendo nell'art. 12, comma 2, che la relativa domanda va presentata al Ministero competente, che ai sensi dell'art. 11, comma primo, lettera a), e' quello titolare della vigilanza sulle professioni individuate nell'allegato al decreto.
Per le professioni vigilate da questo Ministero la domanda va presentata alla Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio VII, e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Se la formazione e' stata acquisita per almeno due terzi in Paesi della Comunita' europea:
a) il titolo di studio con attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale in una universita' o in un istituto di istruzione superiore (art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.115/1992);

b) documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione del richiedente e' subordinata al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure documentazione attestante che il richiedente ha esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni (art. 3, comma 1);

c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1, lettera a);

d) documentazione attestante le attivita' professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel paese di provenienza del richiedente (art. 6, comma 1, lettera b).

2) Se la formazione e' stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente alla Comunita' europea:
a) i documenti di cui sub 1) a), b), c), d);

b) documentazione comprovante il riconoscimento del titolo in un Paese della Comunita';

c) documento comprovante che il richiedente e' in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 4).

Si precisa altresi' che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n.115/1992 ed e' opportuno che siano muniti di "apostilla" ai sensi della legge 10 dicembre 1966 che ratifica la convenzione internazionale riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri firmata all'Aia il 5 ottobre 1961.

L'Amministrazione si riserva la facolta' di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessita' di integrazione della documentazione elencata (art. 12, comma 3).

A tal fine la domanda dovra' indicare un recapito dell'interessato.


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