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Rif. DV08874
Documento 28/09/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 384
Data 28/09/2004
Riferimento Protocollo CNI n. 16287 del 28/09/2004
Note
Allegati

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Titolo SPESE PUBBLICITARIE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - LEGGE 3/5/2004 N. 112 - NOVITA' RIGUARDANTI GLI ORDINI PROVINCIALI
Testo Con la presente si intendono notiziare tutti gli Organismi in indirizzo circa le novità in materia di spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche introdotte dalla legge 3/5/2004 n. 112 (cd Legge Gasparri) e destinate quindi a valere anche nei confronti degli Ordini provinciali (su cui v., in precedenza, la circolare CNI n. 360 del 11/5/2004).

Tali innovative previsioni sono contenute nei commi 10, 11 e 12 dell’art. 7 della legge n. 112/2004 ("Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione"), che si trasmette in allegato.

Ovviamente le nuove disposizioni sono rivolte soltanto a quegli Ordini provinciali che nella loro attività utilizzano i mass-media per spese pubblicitarie.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 7 cit. è ora previsto che le somme che le amministrazioni pubbliche destinano all’acquisto di spazi pubblicitari sui mass-media per fini di comunicazione istituzionale "devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale" operante nella UE "e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici". (Nella fase transitoria, di passaggio alla trasmissione in digitale, la percentuale di destinazione a favore dei giornali quotidiani e periodici deve essere almeno pari al 60%: art. 25, comma 6, secondo periodo, l. 112/2004, anch’esso allegato).

Il comma 11 chiarisce quindi che cosa debba intendersi per somme destinate all’acquisto di spazi sui mass-media.

Mentre il comma 12 dell’art. 7 cit. stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme utilizzate per l’acquisto, a fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 10 la norma prevede poi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma "da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro" in capo agli amministratori degli enti pubblici inadempienti.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - tramite un apposito comunicato ("Obbligo di destinazione della pubblicità") che si allega - ha in seguito chiarito che gli adempimenti di cui all’art. 7 l. 112/2004 valgono "per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi all’anno 2003", per cui mentre le dichiarazioni di quest’anno seguivano la disciplina precedente, le dichiarazioni che si effettueranno l’anno prossimo - relativamente al 2004 - dovranno rispettare le novità della Gasparri.

Ne deriva che anche gli Ordini provinciali d’ora in avanti sono tenuti a rispettare e mettere in pratica le nuove regole di cui ai citati artt. 7 e 25 l. 112/2004, laddove intendano acquistare degli spazi pubblicitari sui mass-media per promuovere l’attività istituzionale dell’Ente.

Per ogni eventuale richiesta di ulteriori chiarimenti, oltre che al Consiglio Nazionale, è possibile rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (tel. 081/7507111; e-mail: infoentipubblici@agcom.it).

Allegato:

1) art. 7 l. 112/2004;

2) art. 25, comma 6, l. 112/2004;

3) comunicato Agcom su IlSole24Ore del 12/6/2004.
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