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Rif. DV08876
Documento 12/06/2004 COMUNICATO
Fonte AGCOM
Tipo Documento COMUNICATO
Numero
Data 12/06/2004
Riferimento
Note
Allegati
Titolo ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987 N. 67
Testo Si ricorda che, per quanto concerne l’esercizio 2003 le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, erano tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle spese per la pubblicità iscritte nell’apposito capitolo di bilancio.

Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le loro spese di carattere pubblicitario relative all’esercizio 2003.

La comunicazione va eseguita in modalità telematica entro il 15 giugno 2004, in relazione alle spese dell’ultimo esercizio finanziario, secondo le indicazioni presenti sul sito www.roc.infocamere.it, e quanto disposto dalla delibera 129/03/CONS disponibile sul www.agcom.it.

La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.

L’Autorità informa inoltre che, per quanto riguarda gli esercizi finanziari successivi all’anno 2003, ai sensi dell’art. 7, comma 10 della legge 3 maggio 2004 n. 112, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, per fini di comunicazione istituzionale, debbono essere impegnate per il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 6 della stessa legge (accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale) nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale, la percentuale di destinazione a favore dei giornali quotidiani e periodici, deve essere pari almeno al 60 per cento.
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