Testo
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Con la presente si trasmette in allegato la sentenza della II Sezione del Tar Liguria, n. 575 del 2 maggio 2005, in materia di rispetto dei minimi tariffari.
All’esito di un pregevole excursus sulle normative che si sono succedute nel tempo riguardo gli onorari professionali per gli incarichi di progettazione, il giudice amministrativo ligure ha innovativamente affermato che la inderogabilità dei minimi per i corrispettivi delle attività di progettazione e direzione lavori deve intendersi riferita anche al rimborso spese. Con la conseguenza che in sede di gara i professionisti non possono rinunciare integralmente a tale voce di costo, pena la dichiarazione di illegittimità della loro offerta.
In via incidentale, inoltre, il Tar Liguria - condividendo l’opinione da sempre sostenuta dal Consiglio Nazionale - ha affermato che l’annullamento del DM 4/4/2001 da parte del Tar Lazio non ha impedito al legislatore di recepire e fare propri i principi tariffari che l’atto ministeriale aveva introdotto.
Anche il Tar Liguria, quindi, sostiene la attuale vigenza e validità delle disposizioni tariffarie contenute nel DM 4 aprile 2001 (v. circolare CNI n.
223/2002).
Si trasmette pertanto in allegato la citata sentenza, per le valutazioni di competenza, rammentando comunque che per quel che concerne la inderogabilità del rimborso spese la giurisprudenza non può ancora dirsi aver assunto una posizione univoca e pacifica.
Allegato: Tar Liguria 2/5/2005 n. 575 (SZ09194).
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