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Rif. DV07363
Documento 15/11/2001 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 157
Data 15/11/2001
Riferimento Protocollo CNI n. 3830 del 15/11/2001
Note
Allegati

dv06816

sz00259

sz02209

sz02665

sz05331

sz06464

sz06627

Titolo ARCHITETTI - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SENTENZA CASSAZIONE 3814/2000 - ATTRIBUZIONE COMPETENZA - ILLEGITTIMITA'
Testo Sono pervenute al Consiglio Nazionale notizie e documenti attestanti rivendicazioni, da parte degli organi istituzionali degli architetti, circa la competenza professionale in tema di impianti di pubblica illuminazione.

In particolare, queste affermazioni si basano e si avvalgono dei contenuti della decisione della Corte di Cassazione civile, II sezione, n. 3814 del 29/3/2000, che si allega.

E' bene, innanzitutto, censurare le forme ed i modi utilizzati per tentare di usurpare ed inglobare prestazioni professionali pacificamente ricomprese nella competenza esclusiva degli ingegneri.

Non è, infatti, strumentalizzando una isolata (e non condivisibile, come si vedrà in prosieguo) decisione giurisprudenziale, che è possibile ampliare l'ambito di privativa professionale riconosciuta ad una data categoria: soltanto la legge è abilitata a regolare e fissare le prestazioni consentite, mentre non è legittimo adoperare le affermazioni di un giudice (si ricorda che le decisioni giurisprudenziali hanno valore solo per la causa decisa e non vincolano altri giudici) per mutare la disciplina sulle competenze professionali.

In secondo luogo, è doveroso contestare le conclusioni della Cassazione 3814/2000, in base ad una analisi critica del ragionamento ivi seguito.

La sentenza n. 3814 del 29/3/2000 è relativa ad una lite insorta tra un professionista ed una PA, a causa della volontà del Comune di non retribuire l'architetto che aveva progettato un impianto di illuminazione, in quanto attività non ricompresa tra quelle consentite agli architetti.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune, affermando che rientra nella competenza (anche) degli architetti la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, non appartenendo alla esclusiva competenza degli ingegneri tale attività.

A parere di questo Consiglio Nazionale non è corretto il metodo seguito da questa Cassazione per risolvere la questione.

La sentenza n. 3814 si basa, infatti, su due ordini di argomentazioni, entrambi non pertinenti e fuorvianti.

Da un lato, palesando una errata ricostruzione della materia urbanistica ed ingegneristica, afferma che la tematica degli impianti di illuminazione elettrica rientra nell'area delle opere di edilizia civile, (art. 52, primo comma, del R.D. 23/10/1925 n. 2537) e quindi - prescrivendo tale norma che le opere di edilizia civile "formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto..." (art. 52, primo comma, cit) - conseguenzialmente ne deriverebbe la competenza anche degli architetti su tale settore.

Bisogna, invece, energicamente mettere in rilievo che la Cassazione, così facendo, ha mal posto la questione, assumendo come punto di partenza un fondamento errato, perché è l'art. 51 della legge professionale, in realtà, la norma cui bisognava fare riferimento.

Chiunque abbia cognizioni tecniche di ingegneria è, infatti, a conoscenza che gli impianti di illuminazione sono da ricomprendere tra le "applicazioni della fisica", di cui all'art. 51 del R.D. n. 2537 del 1925 (e non, quindi, nelle previsioni di cui all'art. 52, primo comma, cui fa erroneamente riferimento la Cassazione!).

La Cassazione, nella decisione n. 3184, giunge allora a conclusioni errate perché - nella sua analisi - è partita da questo presupposto sbagliato.

Anche l'utilizzazione - come fa la decisione in esame - di una precedente sentenza del 1992, risulta fuori luogo, ai fini di ampliare la privativa professionale degli architetti, in quanto tale sentenza riguardava la negazione della competenza dei geometri, per cui il riferimento alla normativa di ingegneri ed architetti (considerati unitariamente solo perché una è la legge che li regola) serviva, in quell'occasione, solo a escludere la potestà dei geometri in materia.

Una volta chiarito che gli impianti di illuminazione pubblica rientrano, in realtà, nelle competenze di cui all'art. 51 R.D. n. 2537 cit., ne deriva la conseguenza evidente che la relativa attività di progettazione è di competenza esclusiva degli ingegneri.

Tale lettura è condivisa dalle seguenti pronunce giurisprudenziali, che si allegano:

a) Tar Lazio n. 1477 del 30/71990;

b) Tar Lazio n. 1920 del 16/11/1991;

c) Tar Lazio n. 360 del 19/1/1995.

A piena conferma di quanto finora sostenuto, si può anche citare l'autorevole opinione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici che - nella determinazione 21 dicembre 2000 (che si allega) - afferma espressamente la "esclusiva competenza degli ingegneri" in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica e ai rilievi geometrici.

Alle stesse identiche conclusioni, inoltre, perviene il Consiglio di Stato, nelle pronunce n. 92 del 19/2/1990 e n. 416 del 6/4/1998, che si allegano, per opportuna conoscenza.

Le molteplicità delle pronunce contrarie non fa, quindi, che confermare la natura di episodio isolato e poggiante su conclusioni frutto di un fondamento inesatto della Cassazione n. 3814.

Tutti gli Ordini e gli organismi in indirizzo sono invitati caldamente a trasmettere il presente parere a tutti gli enti e le autorità della propria provincia, nonché a vigilare sul rispetto delle competenze professionali degli ingegneri e sui tentativi di altre categorie di realizzare indebiti accaparramenti di prestazioni riservate, segnalando prontamente al Consiglio Nazionale ogni eventuale infrazione od elusione.


Allegati:

a) Cassazione civile n. 3814 del 2000; (SZ06464)

b) Tar Lazio n. 1477 del 30/71990; (SZ06627)

c) Tar Lazio n. 1920 del 16/11/1991; (SZ02665)

d) Tar Lazio n. 360 del 19/1/1995; (SZ02209)

e) determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. 21/12/2000; (DV06816)

f) CdS n. 92 del 19/2/1990; (SZ00259)

g) CdS n. 416 del 6/4/1998. (SZ05331)
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