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Rif. DV10200
Documento 26/03/2010 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 323
Data 26/03/2010
Riferimento PROT. CNI N. 1417
Note
Allegati

DV10202

DV10203

DV10204

LG10201

Titolo PROPOSTA DI LAVORO CON LA FORMULA DEL CONTRATTO A PROGETTO – ART.61 D.LGS. 276/2003 – COMPATIBILITÀ CON L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE – CONDIZIONI – RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo la risposta pervenuta dal Centro di contatto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui il Consiglio Nazionale si era rivolto a seguito di una richiesta di parere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto su una tematica di estremo interesse.

La questione controversa – che ora il Ministero ha risolto positivamente – verteva sulla possibilità per un professionista Ingegnere, a date condizioni, di avvalersi della tipologia contrattuale, di recente introduzione, denominata “Lavoro a progetto”.

In sostanza, di fronte ad un iscritto che aveva ricevuto da un’azienda privata un’offerta lavorativa con la formula del “contratto a progetto”, l’Ordine chiedeva se tale contratto di lavoro comporti per l’Ingegnere la necessità di cancellazione/sospensione dell’iscrizione all’albo professionale, giusto il disposto dell’art.61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30”).

Come noto, il terzo comma dell’art.61 del d.lgs. 276/2003 – inserito nel Capo I (“Lavoro a progetto e lavoro occasionale”) del Titolo VII della normativa citata – afferma che : “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo …” (in allegato).

Sulla base di questa disposizione la ditta privata sosteneva che gli Ingegneri iscritti all’albo non possono avvalersi della tipologia del lavoro a progetto e che quindi l’iscritto si doveva – per la durata della prestazione lavorativa – cancellare dall’albo.

Il Consiglio Nazionale, invece, – argomentando la propria richiesta di parere al Ministero competente – ha affermato che tale soluzione poteva dirsi corretta soltanto in certe ipotesi.

L’opinione del Consiglio Nazionale, infatti, era nel senso che l’esclusione disposta dal terzo comma dell’art.61 cit. è da intendersi limitata alle attività professionali che per il loro esercizio richiedono l’iscrizione agli albi professionali.

Mentre l’art.61, comma 3, del d.lgs. 276/2003 non varrebbe per il caso di un Ingegnere, iscritto all’albo, destinatario di un contratto a progetto per svolgere un’attività lavorativa non riservata agli iscritti all’albo e quindi diversa e distinta rispetto alle prestazioni professionali “per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” (v. richiesta di parere CNI del 3/02/2010 allegata).

Era quindi in discussione se è consentito ad una persona, che ha anche il titolo e la qualifica di Ingegnere iscritto all’albo, di accettare lavori non afferenti e non riservati alla professione di Ingegnere mediante un contratto a progetto.

Adesso, nella sua risposta, la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che l’esclusione prevista dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 276/2003 “opera nel caso in cui l’attività prestata dal collaboratore sia attinente all’albo professionale di iscrizione”.

In via preliminare il Ministero ricorda che il lavoro a progetto non rappresenta uno schema contrattuale diverso, ma una modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative, “la cui disciplina continua ad applicarsi per le attività enunciate nell’art.61, co. 3, d.lgs. 276/2003”.

Detto questo, la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro afferma che la problematica in esame appare risolta dall’Interpello n.65/2008, in materia di contratto a progetto, relativo al conferimento di un incarico di ‘collaborazione autonoma’ ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione ad un albo professionale.

L’interpello ministeriale citato – che ad ogni buon conto si trasmette in allegato – sulla questione specifica precisa che “Il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente”.

Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per la risposta ministeriale, che – al ricorrere delle anzidette condizioni – conferma la possibilità per i professionisti di stipulare contratti a progetto.

Tanto si doveva per opportuna informazione e a beneficio di tutti gli operatori del settore, datori di lavoro ed Ingegneri.


Allegati:
1) art.61 decreto legislativo n.276/2003;
2) richiesta di parere CNI del 3/02/2010;
3) parere Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/02/2010;
4) Interpello Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro n.65/2008.
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