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Rif. DV10202
Documento 03/02/2010 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 03/02/2010
Riferimento PROT. CNI N.433
Note
Allegati
Titolo PROPOSTA DI LAVORO CON LA FORMULA DEL CONTRATTO A PROGETTO – ART.61 D.LGS. 276/2003 – COMPATIBILITÀ CON L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE – RICHIESTA DI PARERE
Testo L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto ha domandato, a seguito della richiesta di un iscritto che ha ricevuto da parte di una azienda privata un’offerta lavorativa con la formula del “contratto a progetto”(in allegato), se tale contratto di lavoro comporti la necessità di cancellazione/ sospensione dell’iscrizione all’albo professionale, giusto il disposto dell’art.61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30”).

Come noto, il terzo comma dell’art.61 del d.lgs. 276/2003 – inserito nel Capo I (“Lavoro a progetto e lavoro occasionale”) del Titolo VII della normativa citata – afferma che : “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…”.

Trattandosi di normativa relativa al mercato del lavoro e all’occupazione, la competenza in materia spetta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al quale si richiede quindi di pronunciarsi in merito.

Sembra necessario, però, sgombrare il campo da un equivoco.

Da contatti informali avuti con il Centro di contatto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, risulta che il Ministero del Lavoro è dell’opinione che, in base all’art. 61, comma 3, del d.lgs. cit., gli Ingegneri iscritti all’albo non possono avvalersi della tipologia del lavoro a progetto.

In realtà questa soluzione – in base ad un attento esame della lettera e della ratio dell’art.61, terzo comma, d.lgs. 276/2003 – a parere del Consiglio Nazionale, può dirsi corretta soltanto in certi casi.

L’opinione del Consiglio Nazionale sul punto infatti è nel senso che l’esclusione disposta dal terzo comma dell’art.61 cit. sia da intendersi limitata alle attività professionali che per il loro esercizio richiedono l’iscrizione agli albi professionali.

Ovvero, non potrebbe – nel nostro caso – un Ingegnere iscritto all’albo avvalersi della tipologia contrattuale “Lavoro a progetto” per svolgere un incarico professionale rientrante nelle competenze dell’Ingegnere per l’assolvimento del quale la legge impone l’iscrizione al relativo albo (es., firmare un progetto edilizio).

Ma nulla osta a che un Ingegnere iscritto all’albo possa essere destinatario di un contratto a progetto per svolgere un’attività lavorativa non riservata agli iscritti all’albo e quindi diversa e distinta rispetto alle prestazioni professionali “per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.

Questa, a meno di stravolgimenti delle finalità della normativa, appare l’interpretazione corretta del terzo comma dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003, laddove esclude le professionali intellettuali come quella di Ingegnere “dal campo di applicazione del presente Capo”.

E proprio in questa seconda ipotesi potrebbe cadere il caso prospettato dall’iscritto, qualora il progetto richiedesse attività che non necessitano di iscrizione all’albo.

L’interpretazione proposta, inoltre, pare l’unica che consente di dare un senso ed un significato alla locuzione “professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi…” : con ciò la legge intendendo chiaramente – a parere di chi scrive – escludere dal lavoro a progetto soltanto l’esercizio della professione di Ingegnere e delle altre professioni regolamentate.

Non è possibile (ed è vietato) quindi esercitare la professione di Ingegnere nella forma del lavoro a progetto, ma è consentito ad una persona che ha anche il titolo e la qualifica di Ingegnere iscritto all’albo di accettare lavori non afferenti e non riservati alla professione di ingegnere mediante un contratto a progetto.

Poiché la questione riveste valenza generale e appare necessario ottenere un chiarimento ufficiale che sia di ausilio per tutti gli operatori del settore, datori di lavoro e professionisti interessati, il Consiglio Nazionale con la presente chiede al Ministero del Lavoro di esprimere il proprio autorevole parere sulla tematica, tenendo conto delle osservazioni e delle argomentazioni prospettate, nonché di indicare e specificare nel dettaglio quali siano – in ipotesi – le ulteriori forme contrattuali a disposizione delle parti per l’incarico lavorativo riferito dall’Ordine di Taranto.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.


Allegato: richiesta Ordine degli Ingegneri di Taranto del 16/11/2009.
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