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Rif. DV13300
Documento 21/04/2020 CIRCOLARE - XIX SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 544
Data 21/04/2020
Riferimento PROT. CNI N. 2824
Note
Allegati

DV13280

DV13301

Titolo ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE COMPOSTA DA N.2 PROFESSIONISTI – COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA IN CAPO ALL’EX ASSOCIATO IN QUALITÀ DI LIBERO-PROFESSIONISTA – POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I REQUISITI CONSEGUITI ALL’INTERNO DELLA ASSOCIAZIONE - RICHIESTA PARERE - RISPOSTA DELL’ANAC – DELIBERA N.290 DEL 1 APRILE 2020 – OSSERVAZIONI
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla richiesta di parere inoltrata dal Consiglio Nazionale sul tema della spendibilità quale libero-professionista – nelle gare per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura – dei requisiti conseguiti dalla associazione tra professionisti composta da n.2 professionisti di cui in precedenza si faceva parte, a seguito di una sollecitazione proveniente dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti (in allegato).

Era dibattuta, infatti, la possibilità per il libero-professionista di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti per la partecipazione agli affidamenti nel settore dei contratti pubblici, facendo riferimento ai requisiti posseduti dalla associazione professionale formata da due soli professionisti cui si era preso parte in qualità di associato, una volta che sia avvenuta la chiusura dello Studio associato, dato che la normativa non contiene indicazioni in proposito (1).

Il tutto nasceva dal quesito di un iscritto che in passato aveva esercitato la professione di Ingegnere in forma associata con un Collega (con quote pari al 50% per ciascuno) e che aveva deciso di chiudere lo studio associato e di aprire uno studio individuale. Dato che i requisiti economici e tecnici posseduti dall’interessato sono legati interamente all’attività svolta in precedenza tramite l’associazione professionale, l’iscritto domandava quali requisiti dell’associazione tra professionisti potesse utilizzare ai fini della partecipazione - in qualità di libero-professionista singolo - alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Come già accaduto in precedenza – per un caso in cui si verteva in materia di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale da parte dell’ex socio di una società di ingegneria (v. la circolare CNI 4/10/2019 n.430, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it) – anche in questa occasione, nel rilasciare il parere richiesto (v. il parere CNI 19/02/2020 allegato), il Consiglio Nazionale aveva coinvolto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, sollecitando un loro autorevole pronunciamento sul tema, in quanto di interesse generale.

Mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si è ancora pronunciato (2), è giunta in tempi abbastanza solleciti la risposta dell’ANAC che – come la volta scorsa – riveste la forma della delibera.


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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, considerata la rilevanza e l’interesse generale della tematica, ha infatti ritenuto di far assumere al parere la forma di un “atto di carattere generale, a beneficio di tutti gli operatori del mercato”, attraverso la delibera n.290 del 1 aprile 2020, che sarà pubblicata anche sul sito Internet istituzionale, nella sezione dedicata alle Linee guida n.1.

Il Consiglio Nazionale, dopo aver operato un sintetico riepilogo del quadro normativo vigente, aveva osservato che non risulta una soluzione esplicita e chiara della specifica questione sollevata, ovvero la spendibilità quale libero-professionista, ai fini della partecipazione ai bandi di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica conseguiti dalla associazione professionale di cui si faceva parte come associato al 50% con altro professionista.

Fermo restando che l’ultima parola spetta alla amministrazione aggiudicatrice, una prima indicazione è stata quella di menzionare ed attestare nelle forme di legge il possesso dei requisiti economici e tecnici conseguiti nella propria vita professionale, specificando (ed evidenziando) i caratteri dello studio associato (nell’esempio di partenza: con quote pari al 50% per ciascuno degli associati).

Il CNI - sulla base di una interpretazione sistematica e alla luce della disciplina legislativa e regolamentare vigente - aveva pertanto espresso l’avviso che, nel caso prospettato, l’iscritto potesse ragionevolmente dichiarare, in sede di partecipazione alle gare pubbliche, “il 50% di quanto fatturato dallo studio associato (in quanto detiene il 50% delle quote del medesimo) e il 100% dei servizi prestati in cui ha personalmente e direttamente eseguito le relative prestazioni professionali, sottoscrivendo gli elaborati progettuali” (v. allegati).

Accogliendo in parte l’impostazione prospettata dal Consiglio Nazionale nella richiesta di parere, il Consiglio dell’Autorità, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per quanto concerne il libero-professionista, nell’adunanza del 1 aprile 2020, ha stabilito che:

1) deve ritenersi ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), facendo riferimento al fatturato correlato ai servizi professionali svolti dal libero-professionista nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale (3);

2) deve ritenersi opportuno, “al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti” , che gli interessati procedano all’adozione di un atto “sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato”, contenente la ripartizione e l’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio associato, in caso di scioglimento dell’associazione professionale e – nel caso in cui l’associazione continui ad operare – all’attribuzione del fatturato allo studio associato e ai professionisti uscenti;

3) deve ritenersi ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), tramite le attività svolte dal libero-professionista nell’esercizio di una professione regolamentata per cui è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art.3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte.

Come si vede, l’Autorità Anticorruzione – a proposito dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere b) e c) del punto 2.2.2.1, della Parte IV delle Linee guida n.1 – attribuisce piena validità al criterio della spendibilità dei servizi prestati tramite l’associazione professionale, dimostrabili e da comprovare attraverso la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte del professionista (la professione di Ingegnere, come noto, costituisce una tipica professione regolamentata “per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale”).

In altre parole: il libero-professionista – già componente di una associazione tra professionisti (non necessariamente con quote pari al 50% per ciascuno) - ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura uti singulus, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui alle lettere b) e c) delle Linee guida n.1 (avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare; avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, di due servizi cc.dd. di punta) (4) attraverso la indicazione delle attività professionali svolte all’interno dell’associazione, a condizione che si tratti di attività per le quali il medesimo professionista abbia personalmente sottoscritto i relativi elaborati tecnici.

Riemerge dunque anche in questo frangente il ruolo centrale svolto dalla sottoscrizione degli elaborati da parte del libero-professionista, quale requisito formale che consente di assolvere al duplice requisito della comprova della paternità del progetto (e di ogni altro documento tecnico) e della correlata dimostrazione di capacità tecnica e professionale (5).

Si tratta di un approdo interpretativo di grande rilievo, che conferma sostanzialmente quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale nel parere datato 19/02/2020, indirizzato all’Ordine di Chieti e alle Autorità competenti.

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La soluzione individuata dall’Autorità appare diversa per quanto concerne il requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura (lettera a) del punto 2.2.2.1 della Parte IV delle Linee guida n.1).

Qui la delibera n.290 del 1 aprile 2020 compie un duplice passaggio.

In prima istanza, opera un generale riferimento al fatturato legato ai servizi professionali svolti dal medesimo libero-professionista all’interno dell’associazione professionale (rifuggendo quindi, nell’esempio formulato dal CNI, da una mera suddivisione in parti uguali del fatturato, in quanto associato con quota pari al 50%).

Allo stesso tempo – su di un piano diverso – l’Autorità Anticorruzione invita gli interessati a muoversi per tempo ed in maniera previdente, provvedendo già al momento della costituzione dell’associazione professionale ad individuare per iscritto quale sarà la ripartizione del fatturato tra i singoli componenti dello studio, nel caso di scioglimento dell’associazione tra professionisti (è evidente, dalle formule utilizzate, come l’ANAC abbia inteso formulare una soluzione valevole per tutti i casi di associazione composta da più professionisti e non solamente con riferimento all’ipotesi specifica prospettata dal quesito, di associazione composta da n.2 professionisti, con quote pari al 50% per ciascuno).

Pur se affrontato tramite un passaggio argomentativo assai stringato, risulta quindi che il Consiglio dell’Autorità abbia inteso fare riferimento – per quanto concerne il requisito di capacità economico-finanziaria – al criterio dei servizi prestati direttamente dal professionista all’interno dell’associazione professionale (ovviamente, da documentare) e non utilizzando il criterio delle quote possedute da ciascuno.

Una conferma di ciò, in effetti, si ha nel passaggio in cui è detto che – ad evitare di utilizzare 2 volte lo stesso requisito – è auspicabile che tutti i professionisti dello studio associato sottoscrivano una dichiarazione che provveda a ripartire il fatturato tra i componenti, in caso di scioglimento dell’associazione professionale (una tale dichiarazione non avrebbe senso e non servirebbe, se il fatturato fosse già attribuibile a ciascuno in base a criteri obiettivi e matematici).

E’ da sottolineare, inoltre, che la delibera in esame mette a disposizione dei professionisti uno strumento, ma non impone obblighi.

Il tutto è testimoniato dall’utilizzo del verbo “potere” nella Massima che la stessa Autorità ha avuto cura di predisporre e inserire in testa al proprio pronunciamento e che per la sua importanza si riporta di seguito per intero:

“Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il libero-professionista può dimostrare: (i) i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, Punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un’associazione professionale e (II) i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n.1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un’associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte”.

Si tratta dunque di un risultato che amplia le possibilità – per il libero-professionista che partecipa agli affidamenti – di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, a tutto vantaggio dei principi di libera-concorrenza e al fine di favorire la più larga partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Viene infatti consentito, al ricorrere di determinate condizioni, di utilizzare l’esperienza professionale maturata in precedenza, tramite una associazione tra professionisti.

Si rimanda comunque alla integrale lettura della delibera n.290 del 1 aprile 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, allegata.

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Per il tramite di tale autorevole pronunciamento, sono stati affrontati e sciolti alcuni dei nodi interpretativi in tema di spendibilità dei requisiti conseguiti dalla associazione tra professionisti, una volta sciolto lo Studio associato, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale del libero-professionista nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Prima della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in discussione, non vi erano infatti indicazioni chiare circa il trattamento da riservare alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi da parte del libero-professionista, che avesse fatto parte come componente di una associazione professionale.

Grazie all’iniziativa delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri si è giunti allora ad un intervento chiarificatore dell’Autorità di regolazione, a vantaggio di tutti gli operatori del settore (non solo Ingegneri), considerata l’assenza di indicazioni puntuali nella normativa sui Contratti Pubblici.

Da notare che nelle Premesse del provvedimento è riportato che è stato “sentito” il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dunque si deve ritenere che il parere in questione sia frutto anche del coinvolgimento del MIT e costituisca il risultato – se non necessariamente di una condivisione – sicuramente di uno scambio di vedute anche con il Ministero di Porta Pia e questo ne rafforza gli approdi interpretativi.

Come riportato nella circolare CNI n.430/2019, il Consiglio Nazionale esprime allo stesso tempo l’auspicio che la questione delle capacità tecniche e professionali degli operatori dei servizi di ingegneria e di architettura trovi soluzione mediante apposite previsioni legislative o regolamentari, in modo da sottrarre i requisiti di partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, al mutevole orientamento delle Autorità amministrative, privo per definizione del valore e della efficacia di legge.


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Si ritiene comunque, in conclusione, che la decisione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione costituisca, allo stato delle cose, un passo in avanti ed un elemento chiarificatore, nel senso della valorizzazione della pregressa esperienza professionale nel campo dei servizi di ingegneria e di architettura.

Tutti i destinatari sono pertanto invitati a curare la diffusione della presente circolare e della allegata delibera ANAC n.290 del 1 aprile 2020 nel proprio ambito territoriale, a beneficio degli iscritti, delle stazioni appaltanti e delle imprese che operano nel settore.


ALLEGATI:

1) Richiesta parere CNI del 19/02/2020;
2) Delibera ANAC n.290 del 1 aprile 2020.

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NOTE

(1) Le stesse Linee Guida ANAC n.1 – al paragrafo 2.2.2. Requisiti di partecipazione – affermano espressamente che: “Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici”.

(2) E’ giunta unicamente – con PEC del 25 febbraio 2020 (prot. CNI n.1630/2020) -, al momento, una nota di trasmissione da parte dell’Ufficio di Coordinamento del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che inoltra alla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del medesimo Dicastero la richiesta CNI datata 19/02/2020 (“Con riferimento all’unita nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, relativa alla richiesta di parere di cui all’oggetto, già indirizzata a codesta Direzione generale, si rimette alla competenza di codesta struttura il diretto riscontro al CNI con preghiera di tenere comunque informato lo scrivente Ufficio”).

(3) Si evidenzia come, nelle Premesse della delibera n.290, l’Autorità Anticorruzione mostri come – ai fini della decisione – abbia tenuto in conto anche il disposto dell’art.5, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986 n.917 (“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”).

(4) Nelle Premesse della delibera n.290 è invece detto – a proposito del requisito di cui alla lettera e), par.2.2.2.1, della parte IV, Linee guida n.1 dell’ANAC – che il requisito di capacità tecniche e professionali inerente il numero minimo di tecnici è riferibile unicamente al momento della presentazione dell’offerta, “non rilevando in tal caso l’organico del personale tecnico utilizzato negli anni precedenti”.

(5) Come sottolineato dalla richiesta di parere datata 19/02/2020, anche il punto 2.2.2.4 delle Linee guida n.1 – a proposito della redazione di varianti – afferma che “In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal professionista che intende avvalersene…”.

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