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Rif. DV11711
Documento 20/01/2015 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 480
Data 20/01/2015
Riferimento PROT. CNI N. 391
Note
Allegati

DV11713

DV11714

LG11712

Titolo ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE DOCENTE – AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - LIMITI E PRASSI APPLICATIVE – IPOTESI DI SILENZIO-ASSENSO – RICHIESTA PARERE AI MINISTERI COMPETENTI – RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DEL MIUR – CONSIDERAZIONI – PROT. CNI N.7315
Testo Con la presente si trasmettono una serie di pronunciamenti in tema di autorizzazione all’attività libero-professionale degli Ingegneri docenti, da parte del dirigente scolastico.

Le lacune e la scarsa chiarezza della relativa disciplina (art.508 del d.lgs. 16/04/1994 n.297), unitamente alle richieste di ausilio pervenute da alcuni Ordini provinciali, hanno indotto il Consiglio Nazionale – a difesa del ruolo e delle prerogative dei professionisti Ingegneri – a formulare una serie di quesiti alle Autorità competenti in materia, al fine di addivenire a dei chiarimenti che riducessero le incertezze normative e i frequenti contrasti e diversità di vedute tra docenti e direttori didattici.

Soprattutto, veniva lamentata la condotta di alcuni dirigenti scolastici che non rispondono alle istanze di autorizzazione all’esercizio di attività libero-professionale (affermando che vige il regime del silenzio-assenso), oppure che pongono condizioni particolarmente stringenti in sede di rilascio della prescritta autorizzazione.

Il Consiglio Nazionale si è quindi rivolto al Dipartimento della Funzione Pubblica e a diversi Uffici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo di rispondere ad alcune questioni di carattere generale (v. la richiesta di parere CNI del 4/11/2014 allegata), quali : il termine di legge entro cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera-professione ; le conseguenze del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento ; la sussistenza di una ipotesi di silenzio-significativo ; i margini (ed i limiti) della valutazione discrezionale spettante al dirigente scolastico.

Il CNI concludeva sollecitando l’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto, per predisporre una compiuta regolamentazione, “atta a chiarire tutti i punti in sospeso”.

A tale richiesta di parere ha risposto, al momento, la Direzione Generale per il Personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. AOODGPER.18074 del 3/12/2014 (prot. CNI n.7315/2014).

***

Dopo una breve ricognizione del quadro normativo vigente, la Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR riferisce (pag.2) che “le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché

1. non siano di pregiudizio alla funzione docente ;
2. siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio ;
3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico”(ovviamente, si deve trattare di attività rientranti effettivamente nel concetto di libera professione).

Il passaggio di maggiore interesse è il seguente : “Il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigete competente, notificata all’interessato e per conoscenza al committente”.

Viene quindi per la prima volta in maniera netta dichiarato e chiarito che il termine entro cui deve rispondere il dirigente scolastico è quello di 30 giorni, che decorrono dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

Si tratta di una affermazione innovativa, che risulterà di grande utilità, a beneficio dei professionisti docenti e a vantaggio della certezza del diritto.

La nota ministeriale si pronuncia anche sulla eventuale sussistenza (e legittimità) di una condotta per silentium, di inerzia sulla domanda, da parte del dirigente scolastico.

Prosegue, infatti, il parere affermando che – decorso inutilmente il termine di 30 giorni – “l’autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata ; in ogni altro caso, si intende negata, ai sensi dell’art.53, comma 10, del d.lvo. n. 165/2001”.

Riassumendo, quindi, per la Direzione Generale del MIUR :

a) nel caso di incarichi pubblici, se all’istanza di autorizzazione non segue, entro il temine di 30 giorni, un atto formale espresso del dirigente scolastico, l’autorizzazione si intende rilasciata con esito favorevole (silenzio-assenso) ;
b) nel caso di committenti ed incarichi privati, invece, se all’istanza segue l’inerzia del dirigente scolastico, decorsi 30 giorni, l’autorizzazione si intende negata (silenzio-diniego).

Riguardo i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il Ministero sostiene – in verità con un passaggio argomentativo che suscita perplessità, per l’ampiezza della valutazione discrezionale attribuita al dirigente scolastico - che il dirigente “ è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all’attività che l’interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l’esercizio dell’attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (legge n.190/2012). In tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione”.

Su questo aspetto, invece, l’avviso del Consiglio Nazionale è che il rilascio della autorizzazione non può dipendere da esigenze e considerazioni differenti ed ultronee, rispetto a quelle sopra menzionate, tipizzate dalla normativa di riferimento (art.508, comma 15, d.lgs. n.297/1994).

Una volta ammessa la possibilità di applicazione ed utilizzo dell’istituto del silenzio-assenso (o, a seconda dei casi, del silenzio-diniego) il MIUR esclude poi responsabilità a carico del dirigente che non risponde entro il termine dei 30 giorni.

***

Si trasmette quindi in allegato, per il momento, la richiesta di parere (e presa di posizione) del Consiglio Nazionale, e la successiva risposta della Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR, valutando positivamente le prime due indicazioni ivi contenute, riguardo la certezza dei tempi di risposta del dirigente scolastico e la applicabilità e vigenza dell’istituto del silenzio significativo (nelle forme di un silenzio-assenso o del silenzio-rigetto).

La stessa Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e dell’Università si dice in attesa di un riscontro – che potrà essere conforme o meno – del Dipartimento della Funzione Pubblica (cui pure era inviata la richiesta di parere del Consiglio Nazionale).

Si raccomanda in questa fase a tutti gli interessati una attenta lettura della citata documentazione, di cui si auspica l’invio agli iscritti per opportuna conoscenza, data la rilevanza della tematica trattata.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale aggiornare gli Ordini territoriali, tramite circolare, di ogni sviluppo successivo.

Distinti saluti.

ALLEGATI :
1) Art.508 d.lgs. 16/04/1994 n.297 ;
2) Richiesta parere CNI del 4/11/2014 ;
3) Parere prot. n.AOODGPER.18074 del 3/12/2014 della Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR.
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