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Rif. DV11713
Documento 04/11/2014 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 04/11/2014
Riferimento PROT. CNI N. 6286
Note
Allegati
Titolo ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE DOCENTE – AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – LIMITI E PRASSI APPLICATIVE – IPOTESI DI SILENZIO-ASSENSO - RICHIESTA PARERE – PROT. CNI N.5717
Testo L’Ordine degli Ingegneri di Cagliari segnala il caso di un iscritto, Ingegnere docente di scuola superiore, che lamenta l’atteggiamento assunto nei suoi confronti (e nei confronti di altri Colleghi insegnanti) dal locale dirigente scolastico, per quanto concerne l’autorizzazione richiesta dall’art.508 del d.lgs. 16/04/1994 n.297 (T.U. delle disposizioni in materia di istruzione) per l’esercizio della libera professione.

In sostanza, si assume che il dirigente scolastico – ricevute le richieste di autorizzazione – ponga in essere delle condotte (almeno in alcuni casi) per silentium, di inerzia e mancata risposta scritta, ovvero di rifiuto di rilascio dell’autorizzazione (necessaria per gli interessati per svolgere attività di libera professione fuori dall’orario d’ufficio), adducendo (verbalmente) motivazioni estranee alla lettera ed allo spirito della legge.

Lo stesso dirigente scolastico – sempre verbalmente – avrebbe in alcuni casi risposto che “superati i 90 giorni” per tale richiesta “vige il regime di tacito assenso”, pertanto, secondo lui, non è necessario il rilascio formale della autorizzazione.

Ferma restando l’autonomia e la valutazione discrezionale spettante in generale alla Dirigenza scolastica, a parere del Consiglio Nazionale, la tematica merita un approfondimento e una verifica da parte delle Autorità ministeriali in indirizzo.

Più che una risposta al caso specifico (di cui non si ha, come accennato, riscontro scritto e documentale e quindi non si può dimostrare tutte le circostanze), appare utile, allo scrivente Consiglio, un pronunciamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Istruzione e dell’Università – per quanto di competenza – su una serie di aspetti problematici della (scarna) disciplina dettata dal Testo Unico in materia di autorizzazione all’esercizio della libera professione, a beneficio di tutti gli interessati.

Appare indubbio, infatti, che – in sede di esame delle istanze di autorizzazione all’esercizio della libera professione (rectius : allo svolgimento di un puntuale e determinato incarico professionale) – il dirigente scolastico, in base al disposto dell’art.508, comma 15, d.lgs. n. 297 cit., debba limitarsi ad una mera verifica della sussistenza delle 2 condizioni imposte dalla legge (assenza di pregiudizio per l’attività di docenza e compatibilità con l’orario di insegnamento e di servizio).

Ci troviamo, cioè, di fronte ad una delle ipotesi in cui il potere discrezionale dell’Amministrazione – che nessuno intende mettere in discussione - viene ad essere dalla legge fortemente limitato ed irreggimentato, in maniera tale che esso debba svilupparsi entro dei confini ed una cornice ben determinata e configurata.

Non può, pertanto, - almeno questo è l’avviso del Consiglio Nazionale – essere esercitato piegando il rilascio dell’autorizzazione in questione ad esigenze e considerazioni differenti e ridondanti, rispetto a quelle tipizzate dalla legge (come, per esempio, in ipotesi, il rifiuto basato sul cattivo rendimento scolastico degli alunni del docente richiedente l’autorizzazione, affermando che l’attività professionale del docente non ha alcuna ricaduta positiva della didattica).

Questo Consiglio è consapevole che talune affermazioni vanno provate e adeguatamente supportate, così come del fatto che la normativa (comma 16 dell’art.508 d.lgs. n.297/1994) contempla espressamente un rimedio a disposizione del docente, per il caso di “diniego di autorizzazione”.

E infatti – lo si rammenta all’Ordine di Cagliari e all’iscritto – la disposizione citata prevede la facoltà di ricorso al Provveditore agli Studi, avverso la negata autorizzazione (il Provveditore deciderà “in via definitiva”, aggiunge la legge).

A parere del Consiglio Nazionale tale forma di tutela – in base ai principi generali dell’ordinamento – deve ritenersi attivabile anche per i casi di silenzio e mancata risposta formale del preside o del direttore didattico, dando luogo ad una ipotesi di silenzio significativo, pena la violazione del diritto di difesa dei legittimi interessi del docente.

Non può, cioè, essere limitato all’ipotesi di provvedimento espresso di rifiuto dell’autorizzazione.

***

Data la mancanza di pronunciamenti sull’argomento e la sussistenza di zone d’ombra e aspetti dubbi quanto a disciplina applicabile, comunque, a beneficio di tutti i professionisti interessati e per garantire la certezza del diritto e una corretta informazione in materia (anche a vantaggio delle stesse istituzioni scolastiche), con la presente si richiede ai Ministeri in indirizzo di esprimere parere sulle seguenti questioni di carattere generale :

1) quale sia il termine entro cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera-professione, ex art.508, comma 15, d.lgs. n.297/1994 e se possa a tale procedimento applicarsi il termine residuale di 30 giorni previsto per le amministrazioni statali dall’art.2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n.241 ;
2) quali siano le conseguenze, sul piano amministrativo e disciplinare, del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 e se trovi applicazione il comma 9 dell’art.2 della legge n.241/1990, sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente inadempiente ;
3) se l’inerzia sulla istanza di autorizzazione del professionista docente dia luogo, al ricorrere delle altre condizioni di legge, ad una ipotesi di silenzio significativo, e – nel caso affermativo – se si tratti di un caso di silenzio assenso ex art. 20 legge n.241/1990, ovvero di un caso di silenzio-rifiuto ;
4) se il preside – in sede di verifica della istanza di autorizzazione – possa (ed eventualmente entro quali limiti) introdurre nella sua valutazione elementi ed esigenze distinte e ultronee rispetto alle 2 condizioni poste dal Testo Unico per il rilascio dell’autorizzazione (assenza di pregiudizio con l’attività e compatibilità con l’orario i insegnamento e servizio) ;
5) se il dirigente scolastico (ed eventualmente entro quali limiti) possa pretendere dai professionisti-docenti di conoscere nel dettaglio i lavori che andranno a svolgere, i committenti, gli importi e finanche di ricevere copia del contratto stipulato.

Come si vede, si tratta di problematiche di sicuro rilievo, che non hanno ad oggi ancora trovato una risoluzione ufficiale e condivisa e che invece meriterebbero una adeguata e motivata risposta, per permettere alle istituzioni scolastiche ed ai professori di scuola superiore di operare nel pieno rispetto della legge e nella esatta conoscenza dei propri diritti e doveri.

Si rammenta, inoltre, che rifiuti di autorizzazione dettati da argomentazioni arbitrarie o non in linea con la normativa esporrebbero l’Amministrazione a richieste di risarcimento del danno, come nell’ipotesi – tutt’altro che infrequente – che il docente in questione abbia ricevuto un incarico professionale da parte di un ente locale o intenda partecipare ad un bando pubblico.

Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, di valutare l’opportunità di inviare alle istituzioni scolastiche una circolare riepilogativa delle condizioni e dei limiti alla base del rilascio delle prescritte autorizzazioni, eventualmente rammentando a presidi e dirigenti scolastici che esigenze di trasparenza e buona amministrazione richiedono che ogni rifiuto di autorizzazione sia adeguatamente motivato per iscritto.

Il Consiglio Nazionale, in ogni caso, manifesta la propria disponibilità a partecipare, qualora il MIUR intendesse istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Amministrazioni interessate, del personale scolastico e dai rappresentanti delle Professioni, volto a istruire e predisporre una compiuta regolamentazione della disciplina dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione, atta a chiarire tutti i punti in sospeso.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

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