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Rif. DV08894
Documento 15/10/2004 SCHEMA D.P.R.
Fonte ALTRO
Tipo Documento SCHEMA D.P.R.
Numero
Data 15/10/2004
Riferimento
Note
Allegati

DV08894_tabelle_1-7.doc

Titolo SCHEMA D.P.R. RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE ELETTORALI E DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, DEGLI ATTUARI, DEI BIOLOGI, DEI CHIMICI, DEI GEOLOGI, DEGLI INGEGNERI E DEGLI PSICOLOGI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 18, DELLA LEGGE N. 4/1999 E DELL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. N. 328/2001
Testo Schema di D.P.R. recante disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione degli organi disciplinari dei Consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge. n. 4/1999 e dell’articolo 4 del D.P.R. n. 328/2001.
(15 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

SENTITI gli ordini professionali interessati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SU PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi.
Art. 2

Composizione dei consigli degli ordini locali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento, i consigli degli ordini locali di cui all’articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a sette se il numero complessivo degli iscritti non supera i 100, a nove se supera i 100 e non i 500, a 11 se supera i 500 ma non i 1500, a 15 se supera i 1500.
2. Secondo quanto previsto nella tabella 1, la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio; quella degli appartenenti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo.
3. I consiglieri dell’ordine rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I componenti del consiglio restano in carica quattro anni.
5. I componenti che per qualsiasi motivo siano venuti a mancare sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente gli eletti all’interno di ciascuna sezione dell’albo. Qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
Art. 3

Elezione del consiglio dell’ordine locale

1. L’elezione del consiglio si svolge nei 30 giorni precedenti la scadenza di quello in carica e la data è fissata dal consiglio.
2. Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo consiglio.
3. L’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto è spedito a tutti gli iscritti nell’albo per posta raccomandata o a mezzo fax, ovvero consegnato a mano, almeno 23 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In luogo dell’avviso spedito o consegnato a mano, la notizia della convocazione può essere pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive. La notizia della convocazione è pubblicata entro tre giorni dalla data in cui il consiglio ha indetto le elezioni.
4. L’avviso e la notizia di cui al comma precedente contengono l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all’albo; della metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all’albo. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all’albo; di un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all’albo. In terza convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto presenti. Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea si computano le schede deposte nel seggio nel periodo di apertura ai sensi del successivo comma 14.
6. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell’ordine. Qualora siano istituiti seggi fuori dalla sede dell’ordine, i dati relativi alle votazioni confluiscono immediatamente nel seggio centrale.
7. E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ove deliberata dal consiglio. L’elettore, all’uopo, richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire al seggio, prima della chiusura delle votazioni nell’assemblea in prima convocazione, in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda convocazione e, in subordine, della terza.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e due scrutatori.
9. Durante la votazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L’elettore ritira la scheda elettorale, che indica il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’albo. Il voto viene esercitato, compilando, in segreto, la scheda che, per essere valida, deve contenere, per ciascuna sezione, un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell’urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell’ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Il consiglio dell’ordine ne assicura l’idonea diffusione presso i seggi per l’intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l’archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva convocazione, che deve avere luogo il giorno successivo feriale. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva convocazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima convocazione, per otto ore nella stessa giornata; in seconda convocazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza convocazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza convocazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di 3000 iscritti.
16. Il seggio è chiuso, anche per lo scrutinio, dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.
19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
Art. 4

Presidente del consiglio dell’ordine

1. Il consiglio dell’ordine elegge nel proprio seno un presidente iscritto alla sezione A dell’albo.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l’assemblea. Il presidente è tenuto a convocare l’assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio ovvero da un quarto degli iscritti all’albo.
Art. 5

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell’ordine

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all’articolo 1 è costituito da 15 componenti, che restano in carica cinque anni, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo la tabella 1, allegata al presente regolamento.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini locali senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere locale sono incompatibili.
4. A ciascun consiglio spetta un voto ogni 100 iscritti o frazione di 100, fino a 200 iscritti; un voto ogni 200 iscritti fino a 600 iscritti; un voto ogni 300 iscritti, oltre i 600 iscritti.
5. All’elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine locale. A tal fine ciascun consiglio dell’ordine delibera, a maggioranza dei presenti, i nomi dei 15 componenti che intende eleggere sulla base del modello di scheda predeterminato dal Ministero della giustizia. Per la sua validità, la scheda deve essere compilata, per ciascuna sezione, con un numero di nomi, scelti tra coloro che si sono candidati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. Ad ogni candidato indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all’ordine.
6. Le candidature vanno indicate entro il giorno stabilito nell’avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente tra i componenti iscritti nella sezione A dell’albo.
10. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
Art. 6

Consigli regionali e provinciali e consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi

1. I consigli regionali e provinciali dell’ordine degli psicologi si compongono di sette membri fino a 200 iscritti nell’albo e di 15 membri oltre i 200 iscritti. Il voto viene esercitato con le modalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo, secondo quanto previsto nella tabella 2, allegata al presente regolamento.
2. Il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell’albo in numero determinato dalla tabella 3, allegata al presente regolamento, e da quattro rappresentanti elettivi della sezione A dell’albo. Tali componenti sono eletti dai consigli regionali e provinciali secondo le modalità di cui all’articolo 5 del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell’articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà proporzionalmente rideterminato, secondo una successiva tabella approvata con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 7

Consiglio dell’ordine nazionale degli attuari e consiglio nazionale degli attuari

1. Il consiglio dell’ordine nazionale degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell’albo pari a sette se il numero complessivo degli iscritti non supera i 100, a nove se supera i 100 e non i 500, a 11 se supera i 500 ma non i 1500, a 15 se supera i 1500. Secondo quanto previsto nella tabella 4, la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio; quella degli appartenenti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo. I membri del consiglio dell’ordine nazionale sono eletti dagli iscritti in un collegio unico nazionale, secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 del presente regolamento.
2. Il consiglio nazionale degli attuari è composto da 11 membri, eletti dagli iscritti in un collegio unico nazionale, secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 del presente regolamento. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A dell’albo è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo secondo quanto previsto nella tabella 5, allegata al presente regolamento.
Art. 8

Consiglio nazionale dell’ordine dei geologi

1. Il consiglio dell’ordine nazionale dei geologi si compone di 15 membri, eletti dagli iscritti all’albo secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento, con l’esclusione di quanto previsto al secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all’articolo 3, comma 15, del presente regolamento sono ridotti alla metà.
2. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo secondo quanto previsto nella tabella 6, allegata al presente regolamento.
Art. 9

Consiglio dell’ordine nazionale dei biologi e consiglio nazionale dei biologi

1. Il consiglio dell’ordine nazionale dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di 11 membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all’albo dell’ordine.
2. Il voto viene esercitato con le modalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
3. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo secondo quanto previsto nella tabella 7, allegata al presente regolamento.
Art. 10

Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l’istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell’esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le disposizioni degli ordinamenti professionali compatibili con il presente regolamento, incluso, ove previsto, l’elettorato attivo e passivo degli iscritti agli elenchi speciali.
2. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, le elezioni dei consigli locali e nazionali dell’ordine degli attuari, dei biologi, degli psicologi e dei geologi sono indette entro due giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. A tal fine gli iscritti sono convocati in assemblea entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni. L’assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, le elezioni dei consigli locali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici e degli ingegneri sono indette entro due giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. A tal fine gli iscritti sono convocati in assemblea entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni. L’assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed il seggio elettorale è aperto per otto ore al giorno per otto giorni feriali immediatamente consecutivi, fatto salvo per gli ordini con meno di tremila iscritti per i quali tali termini sono ridotti alla metà. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia. I consigli sono insediati almeno due giorni prima della data fissata dal Ministero della giustizia, ai sensi del comma successivo, per l’elezione dei consigli nazionali. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo per i termini che sono ridotti alla metà, con arrotondamento per difetto.
4. In sede di prima applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, le elezioni dei consigli nazionali degli ordini di cui al precedente comma sono indette, entro due giorni dal rinnovo di tutti gli ordini locali, dal Ministero della giustizia e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Le elezioni si svolgono ai sensi del presente regolamento, fatto salvo per i termini che sono ridefiniti dal Ministero della giustizia, nell’avviso di convocazione, al fine di assicurare l’insediamento dei consigli entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza. Nel caso in cui le elezioni siano indette prima del rinnovo di tutti i consigli degli ordini, la votazione si effettua il giorno 11 febbraio 2005 e, all’uopo, procede alla votazione il consiglio uscente.
5. I commi precedenti non si applicano, ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, ai consigli degli ordini che sono stati rinnovati nel corso del periodo di proroga stabilito con la legge 1 agosto 2002, n. 173, e successive modificazioni, il cui mandato abbia più lunga durata.

Allegato: Tabelle da n. 1 a n. 7 - [documento in formato MSWord (101kb)]
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