Testo
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Come è noto, l'art. 1 del D.P.R. n. 404/97 ha disciplinato il procedimento per l'approvazione delle piante organiche concernenti il personale di ordini e collegi professionali, stabilendo che - in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 co. 5 della l. n. 537/93 e dell'art. 22 co. 18 della l. 724/94 - solo per gli ordini e collegi superiori a 8.000 unità occorresse procedere alla rilevazione dei carichi di lavoro.
L'art. 6 del d.lgs n. 29/93, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 80/98, ha mutato le procedure per la determinazione delle piante organiche, poichè non richiede la rilevazione dei carichi di lavoro, prescindendo tuttavia, la "previa verifica degli effettivi fabbisogni e la previa consultazione delle organizzazioni sindacali..".
Pertanto, al fine di individuare il corretto procedimento da seguire per l'approvazione delle piante organiche di cui si parla; avere conferma dell'attuale vigenza del DPR n. 404/97; ed individuare i criteri in base ai quali verificare gli effettivi fabbisogni degli enti in questione, questo Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con nota in data 19/3/99 prot. UOPA/23208 37240/7.519 (che si allega) il citato Dipartimento ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo, che si trasmettono ai Consigli Nazionali in indirizzo, competenti, tra l'altro, per l'approvazione delle piante organiche degli Ordini e del Collegi locali, al fine di fornire indirizzi in materia in considerazione delle indicate innovazioni legislative.
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