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Rif. DV05822
Documento 19/03/1999 NOTA
Fonte PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 19/03/1999
Riferimento Protocollo Mittente n. UOPA/23207/37240/7.519 Protocollo CNI n. 10037 del 29/03/1999
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - PERSONALE DIPENDENTE - D.P.R. 404/97 - APPROVAZIONE PIANTE ORGANICHE - PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI
Testo Con riferimento alla richiesta di parere posta, con la nota prot. 7/574/V del 1 febbraio 1999, in ordine al procedimento da seguire per l'approvazione delle dotazioni organiche del personale degli ordini e collegi professionali, si comunica l'orientamento di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica sui quesiti prospettati con la citata nota.

Con il comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo 28 ottobre 1998, n. 387, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29/93 e 80/98, è stato abrogato il comma 15 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che prescriveva la rilevazione dei carichi di lavoro come fase procedurale necessariamente preordinata - tra l'altro - alla determinazione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, già con l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29/93, nel testo sostituito dal comma 1, dell'art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pur senza far riferimento alla citata disposizione della legge 724/94, era stato disposto che, tenendo comunque conto delle finalità da perseguire per la maggiore efficienza, per la razionalizzazione dei costi e per la migliore utilizzazione delle risorse umane, la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche del personale delle amministrazioni pubbliche sono determinate "previa verifica degli effettivi fabbisogni" e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative a termini delle vigenti disposizioni in materia.

Ciò premesso, in merito ai quesiti posti, si esprime l'avviso che il D.P.R. 404/97, per quanto concerne la procedura dell'approvazione delle dotazioni organiche del personale degli ordini e dei collegi professionali, non abbia subito modificazioni se non nella parte che rendeva obbligatoria la rilevazione dei carichi di lavoro per definire quelle del personale degli ordini con più di 8.000 iscritti, atteso che tale rilevazione - come sopra si precisava - non è più richiesta quale presupposto per la definizione delle consistenze organiche, essendo stata abrogata la norma (art. 22, comma 15, della legge 724/94) che la prescriveva per tutte le amministrazioni pubbliche.

Di conseguenza, del citato D.P.R. 404/97 devono ritenersi implicitamente abrogate tutte le disposizioni che prescrivono la rilevazione dei carichi di lavoro come obbligatoria per la definizione degli organici di personale.

Da ciò deriva che i criteri in base ai quali poter oggi verificare gli "effettivi fabbisogni" di personale, ai fini della determinazione delle consistenze organiche - che costituisce l'oggetto del terzo quesito posto da codesto Ministero - debbano essere ricercati in qualsiasi attività e strumento che, secondo l'autonomo apprezzamento degli organi di vertice delle amministrazioni, si rivelino utili alla misurazione dei fabbisogni effettivi, il che non esclude, in linea di principio, anche lo strumento della rilevazione dei carichi di lavoro se adottato in via di autonoma determinazione degli organi di vertice delle singole amministrazioni e se, comunque, l'intera procedura risulti coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



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