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TESTO
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FATTO
1. - L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta impugna il provvedimento (protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006) con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ha indetto bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento di una serie di servizi - progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - per la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento antisismico della piscina coperta di proprietà regionale, sita in Comune di Pré-Saint-Didier, per un importo presunto del corrispettivo a base di gara di euro 292.327,31.
Il bando di gara richiede - quale requisito di partecipazione - la competenza professionale degli ingegneri.
Si espone in fatto nel ricorso che la piscina coperta - costruita negli anni '69-'76 su progetto e con direzione lavori di un architetto - ha natura, struttura e dimensioni di vero e proprio edificio, all'interno del quale si collocano altri servizi per l'attività sportiva e il relax (bar, sauna, etc.).
Con i motivi di impugnativa l’Ordine ricorrente deduce violazione di legge - in relazione all'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, all’art. 10 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - nonché eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
2. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta - costituitisi in giudizio - sostengono l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure dedotte.
All’udienza del 13 giugno 2007 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. - Oggetto del ricorso è il bando con cui la Regione ha indetto una procedura aperta - per la realizzazione di una serie di interventi riguardanti una piscina coperta - riservando la partecipazione alla gara alla sola categoria professionale degli ingegneri.
2. - Le eccezioni di inammissibilità formulate nelle memorie dalla Regione e dal controinteressato Ordine degli Ingegneri - ed ulteriormente illustrate nel corso della discussione in udienza - non sono fondate.
2.a - Sotto un primo profilo si sostiene che l’Ordine degli Architetti non sarebbe legittimato a ricorrere in quanto - non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione da parte di un architetto - non sarebbe configurabile una lesione attuale e diretta ad una posizione soggettiva del ricorrente qualificata e differenziata.
Sul punto si osserva come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel ritenere che sussiste la legittimazione di un Ordine professionale a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria di cui esso abbia la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione delle norme poste a tutela della professione stessa, ma anche in tutti i casi in cui occorra perseguire il conseguimento di vantaggi, pure di natura strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339).
Non v’è dubbio quindi che l’Ordine professionale abbia interesse a ricorrere contro una clausola del bando restrittiva delle situazioni soggettive nella titolarità della categoria rappresentata: una tale clausola arreca infatti un vulnus allo status professionale degli associati.
Nella specie, con l’accoglimento del ricorso la categoria rappresentata dall’Ordine degli Architetti ottiene la possibilità che tutti gli associati possano partecipare (anche singolarmente) alla gara oggetto di impugnativa.
Sicché non può negarsi che l'Ordine ricorrente si trovi in una posizione sufficientemente differenziata rispetto alla generalità dei soggetti e possa far valere un qualificato interesse, non di mero fatto, all'annullamento del provvedimento impugnato.
2.b - Sotto altro profilo si sostiene l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto il bando - come rilevato nella lettera in data 2 febbraio 2007 con cui la Regione risponde alla richiesta di modifica della lex specialis formulata dall’Ordine ricorrente - non esclude gli architetti dalla gara, ma ne consente la partecipazione "purché il concorrente garantisca la presenza al proprio interno (associazione temporanea, studio associato, società) della figura dell’ingegnere".
Anche questa eccezione non può essere condivisa.
Non v’è dubbio infatti che l’Ordine ricorrente - proprio perché istituzionalmente preposto alla tutela della categoria professionale rappresentata - abbia interesse ad ottenere che la partecipazione degli architetti alla gara sia consentita anche singolarmente e non solo nell’ambito di associazioni di liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria o raggruppamenti temporanei costituiti tra tali soggetti (punto 6 del bando, lettere b, c, d ed e).
3. - Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Va infatti condivisa la censura centrale dell’impugnativa con cui si lamenta la violazione dell’articolo 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che disciplina le professioni di ingegnere e di architetto.
Questa disposizione stabilisce che "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile".
Gli interventi oggetto del bando di gara riguardano lavori relativi ad una piscina coperta che è manufatto pacificamente riconducibile nell’ambito dell’edilizia civile: tale circostanza non è contestata dai resistenti.
In particolare, i lavori descritti nel bando consistono nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’adeguamento antisismico della piscina coperta.
La legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa alla prevenzione antisismica, non detta alcuna disposizione a favore della competenza degli ingegneri. Altrettanto vale con riguardo ai lavori relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, considerato che la relativa disciplina (legge 9 gennaio 1989, n. 13) non ha introdotto alcuna riserva a favore della categoria professionale degli ingegneri. La normativa di riferimento resta quindi la disciplina generale approvata con il regio decreto n. 2537 del 1925.
Come si sottolinea nella censura, il bando impugnato non contiene alcun riferimento ad opere o a lavori diversi da quelli dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento sismico.
Sicché nessun rilievo può essere attribuito alle precisazioni con cui il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale della Regione - nella richiamata lettera in data 2 febbraio 2007 - specifica che "le problematiche da affrontare nella progettazione sono di natura prettamente strutturale ed implicano una approfondita analisi tanto della interazione terreno-strutture che delle condizioni di aggressività dell’ambiente causa del grave processo corrosivo in atto", aggiungendo che "ne discende una competenza specifica della figura dell’ingegnere in quanto l’attività progettuale richiesta attiene, anche, alle applicazioni della fisica oltre che della scienza delle costruzioni, materia quest’ultima per la quale è ravvisabile la competenza professionale dell’architetto".
Di analisi aventi ad oggetto la "interazione terreno-strutture", ovvero le "condizioni di aggressività dell’ambiente" non vi è traccia alcuna nel bando.
Altrettanto vale con riguardo al "Documento preliminare alla progettazione" (redatto da un tecnico dell’Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche) che la Regione e il controinteressato Ordine degli Ingegneri richiamano evidenziando in particolare il rilievo - contenuto al punto di B di tale documento - ove si specifica che "sarà necessario . . . predisporre il modello strutturale dell’edificio, in base ai rilievi da effettuare e alla documentazione in possesso dell’Amministrazione, eseguire i calcoli strutturali necessari e definire gli interventi edili, chimici, impiantistici, necessari all’ottenimento dei requisiti richiesti dalla nuova normativa".
Anche a questo proposito è sufficiente osservare che tale documento - redatto il 16 febbraio 2006 - non è stato in alcun modo richiamato dal bando, approvato nel dicembre dello stesso anno.
Per gli stessi motivi non rilevano le considerazioni contenute nella nota 7 marzo 2007 con cui il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale della Regione sottolinea come "Le problematiche di natura statica da affrontare in via preliminare nell’intervento assumono una particolare complessità derivante dalla concomitante presenza di più fattori che implicano l’applicazione dei principi della fisica, oltre che della chimica, di competenza esclusiva degli ingegneri": ancora una volta si osserva che il bando - facendo riferimento esclusivamente all’abbattimento di barriere architettoniche e all’adeguamento sismico - non consente di individuare i profili implicanti l’applicazione di principi della fisica e della chimica, in quanto tali riservati alla competenza esclusiva degli ingegneri.
Il bando impugnato è dunque illegittimo perché restringe il fascio di facoltà scaturenti dall’abilitazione alla professione di architetto, attribuite direttamente dalla legge con l’interpositio di tale titolo.
4. - Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il bando di gara protocollo n. 39280/OP del 13 dicembre 2006.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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