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TESTO
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Massaia Isa denuncia: nullità della sentenza; violazione e falsa applicazione degli articoli 1465, 1453 e 2237 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata, sia pur in modo non esplicito, si basa sulla risoluzione del contratto intercorrente tra le parti per inadempimento di essa Massaia: la domanda di risoluzione per inadempimento, però, non risulta essere stata mai formulata dal comune di Riva presso Chieri avendo detto comune fatto riferimento solo alla revoca dell'incarico che non può che essere assimilata al recesso di cui all'articolo 2237 c.c. il quale, in ogni caso, prevede il pagamento delle opere svolte. Il tribunale ha quindi violato l'articolo 112 c.p.c. e, comunque, non ha fornito alcuna motivazione sulla gravità dell'inadempimento o sull'eccezione di inadempimento e sulla sua applicabilità.
Il motivo è infondato posto che il tribunale, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha accolto una domanda (mai proposta dal comune resistente) di risoluzione del contratto in questione stipulato dalle parti, né ha dichiarato espressamente o implicitamente la risoluzione di tale contratto.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta evidente che il giudice di appello si è limitato ad accogliere una delle tesi difensive del comune di Riva presso Chieri con la quale quest'ultimo - facendo esplicito riferimento (come ammesso dalla stessa ricorrente nella censura in esame) all'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. - aveva sostenuto l'infondatezza della domanda della Massaia affermando che questa si era resa inadempiente per aver consegnato un progetto diverso da quello pattuito. Il tribunale ha ritenuto fondata la detta tesi difensiva affermando che legittimamente il comune si era rifiutato di compensare la Massaia per un'opera del tutto inutile e diversa da quella concordata e ciò a causa del grave inadempimento in cui la stessa era incorsa. Il giudice di secondo grado è giunto a tale conclusione con ragionamento ineccepibile definendo grave l'inadempimento della Massaia in considerazione delle finalità che il comune intendeva perseguire con l'affidamento dell'incarico professionale alla ricorrente.
Occorre peraltro osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'exceptio inadimplenti contractus di cui all'articolo 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla di ufficio. Essa, tuttavia, al pari di ogni eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua difesa processuale secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (tra le ultime, sentenza 29/9/1999 n. 10764).
Nella specie, come rilevato, il comune ha espressamente sollevato l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.
Del tutto insussistente è pertanto l'asserita violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il tribunale ha pronunciato nei limiti delle domande proposte e delle eccezioni formulate e, in particolare, dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. dando adeguata e coerente motivazione sull'applicabilità di tale eccezione nel caso di specie e sulla gravità dell'accertato inadempimento della Massaia. È appena il caso di rilevare poi l'inconsistenza della censura relativa alla lamentata violazione dell'articolo 2237 c.c., norma che si riferisce alla facoltà per il cliente di recedere dal contratto di prestazione d'opera: tale facoltà non è stata mai esercitata dal comune resistente il quale non ha neanche fatto riferimento alla revoca dell'incarico professionale conferito alla Massaia.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad avviso della Massaia il tribunale è incorso in un grave errore nell'interpretare la convenzione intervenuta tra le parti, omettendo di prendere in esame documenti decisivi ed il comportamento dei contraenti. L'impugnata sentenza erroneamente sostiene che essa ricorrente doveva progettare l'intera palestra comunale contenendo il costo in complessive L 300.000.000, IVA compresa. Al contrario le opere da progettare - e poi progettate - erano solo quelle di cui alla lettera di essa Massaia del 28/1/1994 e non è vero che il progetto consegnato abbia fatto lievitare l'importo a base d'asta a L 308.508.150, IVA esclusa. È dunque sbagliata e frutto di un errore logico - giuridico l'affermazione dell'impugnata secondo cui il professionista avrebbe, per una sua erronea valutazione, indotto il comune a conferire un incarico che altrimenti l'ente non sarebbe stato in grado di deliberare per mancanza di fondi. Anche le altre asserzioni poste a base della decisione impugnata costituiscono una palese violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e che impongono di attribuire alle parole ed alle clausole contrattuali il senso risultante dal complesso dell'atto e nel rispetto del buon senso e della buona fede.
Il tribunale avrebbe dovuto indagare in ordine alla individuazione della comune intenzione dei contraenti e non limitarsi al senso delle parole, valutando altresì il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto. Il giudice di appello, se avesse esaminato i numerosi documenti che ha trascurato, non avrebbe potuto dichiarare l'inadempimento di essa Massaia.
Il motivo è infondato: le dette censure si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di norme di diritto, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice di appello in ordine: alla valutazione ed all'apprezzamento di fatti e di risultanze probatorie; all'errato o omesso esame dei documenti esibiti; all'interpretazione del contenuto e dell'oggetto del contratto stipulato dalle parti. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto. Il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata.
Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motivazione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Il giudice di secondo grado, come riportato nella parte espositiva che precede, ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di elementi qualificanti, ha coerentemente ritenuto che la ricorrente si era resa gravemente inadempiente per aver eseguito l'incarico facendo riferimento ad opere di importo maggiore dell'impegno di spesa deliberato dal comune e, quindi, in maniera diversa da quella concordata sì da rendere del tutto inutile il progetto elaborato.
Il tribunale è pervenuto alla riportata conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite, riportate nella decisione impugnata, con riferimento, in particolare, alla lettera della Massaia del 28/1/1994, alla deliberazione della Giunta comunale del 29/1/1994, alla convenzione tra il sindaco e la ricorrente, al computo metrico predisposto dalla professionista nel luglio 1994. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge ed i denunciati vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che il tribunale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della Massaia, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del comune.
Occorre altresì segnalare che le censure concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie indicate nel motivo in esame non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nella specie le censure mosse dalla Massaia sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo dei numerosi documenti indicati dalla ricorrente e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune isolate parti - dei detti documenti. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604).
Va infine evidenziato - con riferimento alle censure relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dal tribunale nell'interpretare il contenuto del contratto in questione e delle clausole ivi pattuite - che, come è noto, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa.
È infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del contratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.
Nella specie il tribunale ha coerentemente interpretato il contenuto del contratto in questione al fine dell'esatta individuazione dell'oggetto e degli obblighi assunti dai contraenti.
A tal fine il giudice di secondo grado ha anche espressamente richiamato le principali clausole della convenzione in esame.
Il giudice di appello ha valutato il significato letterale e logico delle espressioni adoperate dalle parti nel contratto in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione per poi giungere alla conclusione sopra riportata.
Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, per cui si sottrae alle critiche di cui è stato oggetto: il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione degli accordi raggiunti dalle parti è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata e congrua.
Il giudice di secondo grado - con corretta indagine in fatto condotta attraverso tutti gli elementi desumibili dal contesto generale dell'atto negoziale in esame - ha quindi svolto coerentemente il compito di determinare il contenuto del contratto in questione indicando minuziosamente le ragioni che gli hanno consentito di pervenire alle riportate conclusioni.
Le argomentazioni al riguardo svolte nella decisione impugnata sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
In definitiva deve ritenersi del tutto insussistente la denunciata violazione delle norme indicate nei motivi di ricorso in esame: l'operazione interpretativa compiuta dal giudice del merito è corretta ed anche se la ricorrente sostiene la violazione dei criteri legali di ermeneutica, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la detta ineccepibile interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che é inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo di ricorso la Massaia, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2230 c.c., sostiene che l'obbligazione assunta da essa ricorrente, essendo relativa all'esercizio di un'attività intellettuale, aveva ad oggetto il compimento di detta attività indipendentemente dal risultato raggiunto. Il tribunale è quindi incorso nella denunciata violazione di legge atteso che il mancato realizzo dell'opera non comporta il venir meno del diritto al pagamento del corrispettivo.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento in quanto il comune resistente non ha rifiutato di corrispondere il compenso professionale alla Massaia per la mancata realizzazione dell'opera progettata, bensì per l'inadempimento della professionista avendo questa presentato un progetto inutilizzabile perché diverso da quello pattuito: il comune si è quindi avvalso dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c.
Al riguardo bisogna segnalare che nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte affermato il principio secondo cui l'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un'obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza (come appunto nel caso in esame) di difformità o di vizi nell'esecuzione di detto progetto dimostratosi irrealizzabile abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione di inadempimento (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 24 aprile 1996 n. 3879; 19 luglio 1993 n. 8033). L'ingegnere (come l'architetto o il geometra), nell'espletamento dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di una obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia sì che l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza - anche per colpa lieve - del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi rifiutando di corrispondere il compenso (sentenza 13 luglio 1998 n. 6812).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c. per aver il tribunale omesso di considerare che l'utilizzo degli elaborati predisposti da essa Massaia, ai fini della richiesta di finanziamento regionale, ha comportato riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte del comune. Il mancato ottenimento del mutuo, per carenza di disponibilità finanziaria, è irrilevante per cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto applicare il citato articolo 2041 c.c.
Il motivo è inammissibile atteso che la soluzione della questione relativa alla errata applicazione da parte del tribunale dell'articolo 2041 c.c. è irrilevante ai fini della decisione della controversia in esame: in tali sensi va corretta la motivazione dell'impugnata sentenza il cui dispositivo è conforme a diritto.
In proposito è sufficiente evidenziare che, come è noto, l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario sicché è inammissibile allorché chi la esercita disponga di un'azione contrattuale proponibile in astratto a prescindere dalla previsione del suo esito. Nella specie difetta il detto necessario requisito della sussidiarietà posto che la Massaia ha agito in via principale facendo valere il rapporto negoziale intercorso con il comune di Riva presso Chieri e solo in via subordinata ha fatto riferimento all'azione di indebito arricchimento. Il tribunale, dopo aver ritenuto infondata la tesi del comune relativa alla eccepita nullità del contratto in questione per mancanza della richiesta forma scritta, ha rigettato la domanda proposta dalla Massaia nei confronti della parte inadempiente agli obblighi assunti con il detto contratto riconosciuto valido. Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la subordinata richiesta ex articolo 2041 c.c. mancando il presupposto della complementarietà.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della natura delle questioni trattate e della difformità tra le pronunzie rese nei gradi di merito - per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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