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TESTO
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MASSIMA
L'art. 62 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento delle professioni di ingegnere e di architetto) - relativo all'esercizio delle libera professione da parte dei predetti che siano anche impiegati dello Stato -, nel prevedere il diritto al compenso per l'attività prestata sulla base delle tariffe professionali con la riduzione da un terzo alla metà per il caso di prestazioni compiute per gli Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse, detta una regola di carattere generale, che trova applicazione anche per prestazioni realizzate in favore di amministrazioni diverse da quelle di appartenenza ed indipendentemente da quale soggetto od rogano, a ciò abilitato per legge, abbia effettuato la liquidazione, senza che, all'uopo, spieghi influenza la circostanza che l'autorizzazione sia data per lo specifico incarico o in via generale. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte suprema ha, nella specie, ritenuto che l'art. 62 trovasse applicazione anche con riferimento ai professori di scuola media, benché questi abbiano facoltà di accettare incarichi professionali esterni sulla base di un' autorizzazione concessa dal Preside o dal direttore didattico in via generale). (Cfr. parere del Consiglio di stato n. 503 del 1994 secondo cui la riduzione de qua non troverebbe applicazione per i professori di scuola secondaria).
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