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SENTENZE
SZ08986




DOCUMENTO 03/02/2004 SENTENZA n. 1929
FONTE CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE
TIPO DOCUMENTO SENTENZA
NUMERO 1929
DATA 03/02/2004 2004/02/03
NOTA MASSIMA

TITOLO

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI - FORMA SCRITTA - NECESSITA' - MANCANZA - NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO

TESTO

MASSIMA

Il contratto col quale l'Amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono; pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte.


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