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SENTENZE
SZ08901




DOCUMENTO 09/07/2004 SENTENZA n. 12729
FONTE CASSAZIONE CIVILE
TIPO DOCUMENTO SENTENZA
NUMERO 12729
DATA 09/07/2004 2004/07/09
NOTA INTERO TESTO

TITOLO

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO PER MANCATA ALLEGAZIONE RICEVUTA TASSA DI RICORSO - CONTRASTO CON IL DIRITTO COSTITUZIONALE DI DIFESA - ILLEGITTIMITA'

TESTO

Svolgimento del processo

Il Consiglio direttivo del Collegio dei geometri di Cosenza, con delibera del 1 aprile 2000, sospese a tempo indeterminato dall'esercizio della professione il geom. Vittorio Annicchino, moroso nel pagamento dei contributi associativi, con l'obbligo di immediata restituzione del timbro e della tessera di riconoscimento. Permanendo la situazione di morosità, lo stesso Consiglio, il 28 dicembre 2001, aprì un procedimento disciplinare contro il geom. Annicchino e, con delibera dell'11 febbraio 2002, ne dispose la cancellazione dall'albo professionale, tenuto conto anche della mancata presentazione dell'interessato all'udienza e della mancata restituzione del timbro professionale che faceva presumere l'esercizio abusivo della professione.

Il geom. Annicchino propose ricorso al Consiglio nazionale deigeometri, davanti al quale il Collegio dei geometri di Cosenza eccepì l'irricevibilità del ricorso perchè non corredato della ricevuta di versamento presso l'ufficio del registro della somma di cui all'art. 2 del D.M. 15 febbraio 1949.

Il Consiglio nazionale geometri, con la decisione depositata l'11 marzo 2003, ha accolto il ricorso del geom. Annicchino, osservando che, a norma dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949 n. 536, la morosità del professionista, benchè reiterata, non può giustificare la cancellazione dall'albo.

Avverso la decisione del Consiglio nazionale il Collegio provinciale dei geometri di Cosenza ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi, illustrati con memoria. L'intimato non ha svoltoattività difensiva davanti a questa Corte.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente, deducendo "violazione di legge - omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - art. 4 D.M. 15 febbraio 1949", lamenta che la decisione impugnata non abbia motivato in ordine all'eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dal geom. Annicchino al Consiglio nazionale, prevista dall'art. 4 del citato D.M. nell'ipotesi in cui il ricorso non sia corredato della ricevuta di versamento presso l'ufficio del registro della somma determinata dall'art. 2 del medesimo D.M. e successivi aggiornamenti.

Il motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che è irrilevante l'omessa motivazione della decisioneimpugnata sull'implicito rigetto della eccezione di irricevibilità del ricorso proposto dal geom. Annicchino al Consiglio nazionale dei geometri.

L'eccezione, infatti, pone una questione di diritto (processuale) relativa alla ricevibilità del ricorso giurisdizionale al Consiglio nazionale, il quale rientra tra gli organi speciali di giurisdizione menzionati dalla 6^ disp. trans. Cost. (Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284). L'assenza di motivazione sulla soluzione di una questione di diritto non comporta un vizio della decisione impugnata, dovendo la esattezza della soluzione (implicitamente) data a tale questione essere direttamente valutata da questa Corte di legittimità.

Il rigetto (implicito) della eccezione di irricevibilità del ricorso (per la mancata allegazione della ricevuta di versamento pressol'ufficio del registro della somma prevista dal D.M. 15 febbraio 1949) è giuridicamente corretto per le considerazioni di seguito esposte.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 261 ha previsto una tassa (di lire 800) "da corrispondersi a favore dell'Erario...per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli artt. 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382" (tra le professioni menzionate nell'art. 1 è inclusa quella di geometra). Il "regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri", approvato con decreto ministeriale (non numerato) 15 febbraio 1949 (in Gazz. Uff.

12 marzo 1949 n. 59), ha, nell'art. 2, previsto che il ricorsoproposto dal geometra al Consiglio nazionale deve "essere corredato...della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261". Nel successivo art. 4 dello stesso regolamento ministeriale si dispone che "è irricevibile il ricorso...non corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2".

Dall'esposto quadro normativo si desume che mentre la tassa fissa sul ricorso giurisdizionale è prevista da una fonte primaria, la sanzione di irricevibilità del ricorso comminata per la mancata prova del pagamento della stessa tassa, è stata introdotta dal citato regolamento ministeriale del 1949 (nell'art. 4).

Tale norma regolamentare deve ritenersi in contrasto con l'art. 24, primo comma, e con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, inquanto pone un impedimento fiscale al diritto del professionista di agire in giudizio che si ravvisa privo di giustificazione e discriminatorio rispetto all'esperibilità di ogni altra tutela giudiziaria.

E' essenziale, al riguardo, tenere presente che il legislatore nazionale, approvando con la legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 la riforma tributaria, ha previsto, nell'art. 7, secondo comma, n. 7, la "revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili" al fine di "eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi". E tali impedimenti, costituiti dalle previgenti norme che subordinavano la tutela giudiziaria ad adempimenti fiscali, sono stati effettivamente eliminati dai decreti legislativi emanati inattuazione della citata legge delega. L'ambito di applicazione di tali decreti legislativi non comprende la tassa prevista dal citato decreto legislativo n. 261 del 1946, onde non può ritenersi che la previsione di tale tassa sia stata abrogata dalla menzionata riforma tributaria.

Permane, perciò, isolata nell'ordinamento vigente la norma sulla irricevibilità del ricorso al Consiglio nazionale dei geometri nel caso di mancato pagamento della tassa fissa di ricorso. L'anomalia di tale previsione regolamentare la rende priva di giustificazione, in quanto non si vede perchè tale condizionamento fiscale alla tutela giudiziaria garantita dall'art. 24 Cost. debba esistere per il solo ricorso al Consiglio nazionale dei geometri; concretizza, altresì, una irrazionale disparità di trattamento rispetto alle altre tutele giudiziarie, che non subiscono tale condizionamento, con conseguenteviolazione dell'art. 3 Cost..

Deve, in conclusione, affermarsi che esattamente la decisione impugnata non ha fatto applicazione dell'art. 4 del D.M. 15 febbraio 1949, perchè la comminatoria di irricevibilità del ricorso, ivi prevista ed eccepita dal Collegio provinciale ricorrente, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto della disciplina che il legislatore ha dato ai rapporti tra adempimenti fiscali e processi civili.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo "violazione dilegge - omessa motivazione - art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536 e artt. 11 e 12 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274", lamenta che la decisione impugnata ha erroneamente "sussunto la fattispecie sottoposta al proprio esame nel disposto dell'art. 2 della legge 3/8/1949 n. 536 e non degli artt. 11 e 12 R.D. 11/2/1929 n. 274". Il ricorrente osserva che il provvedimento di cancellazione dall'albo del geom. Annicchino è stato adottato dal Collegio dei geometri di Cosenza non in applicazione della legge n. 536/1949, ma sulla base delle "gravi violazioni del codice deontologico da questi poste in essere, complessivamente considerate", e cioè non solo della morositàreiterata che era stata causa del precedente provvedimento di sospensione ex art. 2 della legge n. 536/1949, ma anche del mancato pagamento dei contributi previdenziali e della riconsegna del sigillo metallico e del tesserino di riconoscimento, fatto - quest'ultimo - che "ha impedito al Collegio di rendere conoscibile ai terzi il divieto di esercitabilità della professione in costanza di sanzione". Al geom. Annicchino, quindi, è stata applicata la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, che la decisione impugnata ha male interpretato, limitandosi a considerare quale ragione del provvedimento la sola morosità del professionista ed ignorando la sua condotta complessiva valutata dal Collegio dei geometri di Cosenza.

Il motivo di ricorso è fondato.

La decisione impugnata non ha correttamente distinto tral'applicazione dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949 n. 536 e l'applicazione di una sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

La morosità nel pagamento, da parte del professionista, dei contributi previsti dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 può determinare, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, la sospensione del professionista dall'esercizio professionale, la quale, secondo l'ultimo comma del citato art. 2, "non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l'iscrittodimostri di avere pagato le somme dovute". Tale sospensione è applicata dal Consiglio locale dell'ordine, secondo l'espressa previsione di legge, "osservate le forme del procedimento disciplinare" (v., al riguardo, Sez. un. 21 novembre 1997 n. 11622).

Diversa da questa sanzione della sospensione dall'esercizio professionale senza limiti temporali (perchè dura fino a quando il professionista non paga i contributi dovuti) è la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929, la quale può essere irrogata a seguito di un procedimento disciplinare che può essere instaurato anche durante il periodo di sospensione applicata sulla base della legge n. 536/1949, per abusi e mancanzeche ovviamente non si esauriscano nell'omesso pagamento dei detti contributi (il quale, di per sè solo, da adito all'applicazione della legge n. 536/1949).

Nel caso di specie, come si è detto in narrativa (e risulta chiaramente dalla decisione impugnata), il geom. Annicchino è stato, nell'aprile 2000, sospeso a tempo indeterminato in applicazione della legge n. 536/1949. Successivamente, nel dicembre 2001, contro lo stesso professionista è stato instaurato un procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ari. 11 del R.D. n. 274/1929, incolpandolo di fatti consistenti non nella mera morosità nel pagamento dei contributi associativi, ma anche inaltre violazioni, tra le quali la mancata riconsegna del sigillo metallico e del tesserino di riconoscimento. Tale procedimento si è concluso con la sanzione della cancellazione dall'albo (lettera d del citato art. 11), applicata dal Collegio locale nel febbraio 2002.

La decisione impugnata non ha, in effetti, preso in esame l'incolpazione disciplinare, limitandosi a fare richiamo alla legge n. 536/1949, che però il Collegio locale dell'ordine non ha applicato con il provvedimento sanzionatorio adottato nel febbraio 2002 ed impugnato dal geom. Annicchino davanti al Consiglio nazionale.

Consegue che la decisione del Consiglio nazionale va cassata perchè ha applicato la legge n. 536/1949 ad una fattispecie diversa daquella in essa considerata e perchè non ha motivato sul capo di incolpazione ascritto al professionista e sui motivi del ricorso dallo stesso formulati.

3.- La causa va rinviata al Consiglio nazionale dei geometri che, in diversa composizione, deciderà nuovamente sul ricorso proposto dal geom. Annicchino.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie secondo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio nazionale dei geometri. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.


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