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TESTO
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18.5.1999 la S.n.c. ... proponeva impugnazione, dinanzi alla Corte di Appello di Trento, avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto del 4.4.1998 con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso nei propri confronti dal Presidente del suddetto Tribunale, per il pagamento della somma di lire 17.000.000 in favore del perito ... a saldo di prestazioni tecniche relative alla direzione dei lavori per otto unità immobiliari a disposizione dell’impresa ..., ed erano state altresì respinte la domanda proposta dal .. con citazione del 21.6.1994 e l’istanza avanzata dall’intervenuto Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento.
Con l’unico motivo di appello la società ... lamentava che il Tribunale di Rovereto aveva ritenuto fondata la richiesta del ... di ottenere il saldo delle proprie prestazioni professionali, nonostante fosse stato eccepito che l’attività svolta non era compresa tra quella di competenza dei periti industriali edili, sull’erroneo presupposto che il compenso non sarebbe stato in rapporto sinallagmatico con la progettazione dell’opera ma solo con la direzione dei lavori di quest’ultima per la quale non sarebbe stata dimostrata l’estraneità alle competenze riservate ai periti; l’appellante sosteneva che, a prescindere dal rilievo che la dedotta nullità era stata espressamente chiesta anche per la direzione lavori, in ogni caso il giudicante avrebbe dovuto accertare d’ufficio la nullità dell’accordo del 5.4.1991, intercorso tra le parti per contrarietà ai norma imperative (art. 16 R.D. n. 275/1979).
Si costituivano in giudizio il ... Ed il Collegio dei Periti Industriali delle Provincie di Trento chiedendo il rigetto dell’appello; il ... proponeva, a sua volta, appello incidentale, relativamente al capo della sentenza con il quale era stata rigettata l’ulteriore domanda per la condanna della controparte al pagamento della somma di lire 18.300.000.
La Corte territoriale, con sentenza del 23.10.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava il ...al pagamento, in favore della società ..., della somma di lire 31.000.000 oltre interessi dalla domanda.
Il giudice di appello, premesso che, in base alla normativa vigente, i periti possono progettare e dirigere i lavori solo di modeste costruzioni, assumeva che, al fine di stabilire se una costruzione poteva o meno ritenersi modesta, occorreva fare riferimento - sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di competenza professionale dei geometri - al criterio tecnico-qualitativo, ovvero procedendo alla valutazione delle difficoltà che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano, ed alle cognizioni tecniche occorrenti per superale; il giudicante, rilevato che, nella fattispecie, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata, era emerso che al ... era stata affidata la direzione di due lotti all’interno di una unica lottizzazione caratterizzati entrambi da una struttura non semplice, concludeva che l’accertata violazione delle norme imperative sui limiti di competenza del professionista stabiliti dalla legge professionale, determinava la nullità del contratto stipulato tra le parti, con la conseguente non debenza di quanto pattuito e la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore del .. medesimo.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, sia il .. mediante la formulazione di tre motivi, sia il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento con l’articolazione di tre motivi; la S.n.c. Impresa Edile ....resiste con separati controricorsi; il ... non ha svolto attività difensiva, in relazione al ricorso proposto dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento, mentre il ricorso proposto dal ... non è stato notificato al suddetto Collegio; quest’ultimo ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i due ricorsi suddetti, proposti contro la medesima sentenza, sono stati riuniti alla udienza di discussione, si osserva che, in relazione alle rispettive date di notifica di essi, il ricorso del .., notificato per primo, in data 19.12.2000, deve essere qualificato come principale, mentre il ricorso del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento, notificato successivamente il 22.1.2001, deve essere considerato come incidentale.
Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il .., denunciando violazione di legge, censura la sentenza impugnata per aver affermato la violazione di norme imperative sui limiti di competenza del perito edile senza aver prima accertato la natura e le caratteristiche peculiari di tale attività professionale, giungendo quindi ad esplicare una disciplina ed una giurisprudenza interpretativa propria di un altro ordine professionale, quale quello dei geometri.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di merito ha maturato il proprio convincimento sulla base della apodittica affermazione del consulente tecnico d’ufficio in ordine alla equivalenza, ai fini della interpretazione dei rispettivi limiti di competenza, della professione del perito edile e del geometra.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
Deve premettersi che, per determinare l’oggetto e i limiti dell’attività del perito industriale, deve farsi riferimento al relativo regolamento professionale disciplinato dal R.D. 11.2.1929 n. 275; in particolare l’art. 16 lett. b) di tale normativa, con specifico riferimento ai periti edili, prevede che è ad essi consentito occuparsi anche della progettazione e direzione di "modeste costruzioni civili", utilizzando in proposito l’identica espressione contenuta nell’art. 16 lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274 riguardante il regolamento professionale dei geometri.
Orbene il convincimento del giudice di appello, in ordine al criterio prescelto per qualificare o meno modesta una costruzione al fine di tracciare un limite oggettivo della competenza professionale dei periti industriali, ovvero quello tecnico-qualitativo, si rivela pienamente conforme non solo all’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di competenza professionale dei geometri, ma anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ad entrambe le suddette categorie professionali (Cass. S.U. 13.5.1968 n. 1474).
La pronuncia ora citata, infatti, dalla quale non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi, ha affermato che l’indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri quindi nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comporta e dalle capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrenti per superale, criterio che ha valore fondamentale per l’esatta interpretazione e l’applicazione dell’art. 16 del regolamento professionale (R.D. 11.2.1929 n. 275 per i periti industriali e R.D. 11.2.1929 n. 274 per i geometri); la decisione menzionata ha invero ritenuto che il criterio qualitativo consente di tenere conto anche della evoluzione della tecnica edilizia, cosicché il concetto di "modeste costruzioni civili"si adegua allo stato della cultura tecnica dei suddetti professionisti ed ai metodi moderni di costruzione.
Il giudice di appello, poi, ha operato corretta applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale nella fattispecie, evidenziando, sulla scorta delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio, che al ... era stata affidata la direzione di due lotti all’interno di una unica lottizzazione che presentavano una struttura non semplice per la previsione di telai in cemento armato con travi continue e di travi rovesce, e che comportavano ulteriori difficoltà per la non omogeneità (per il primo lotto) e la inidoneità (per il secondo lotto) del terreno di fondazione.
Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto in proposito congruamente motivato e privo di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede, considerato che, ai fini della determinazione della competenza professionale dei periti industriali, il giudizio se l’opera rientri o meno entro i limiti della costruzione di edifici di modeste proporzioni e senza particolari esigenze tecniche, concretandosi in un apprezzamento di fatto, è demandato esclusivamente al giudice di merito (Cass. 3.2.1969 n. 326).
Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando insufficiente motivazione, assume che illogicamente il giudice di appello, dopo aver affermato che la direzione dei lavori dei due lotti esulava dalla competenza del perito industriale, ha escluso il diritto al compenso per l’esponente per le altre prestazioni professionali (varianti in corso d’opera, frazionamenti ed accatastamenti per otto unità immobiliari) regolarmente espletate e sicuramente comprese nell’ambito della sua competenza, omettendo l’esame di tale questione.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata, rilevata la nullità "dell’accordo principale" per violazione delle norme imperative sui limiti della competenza del perito industriale stabiliti dalla legge professionale, ha escluso il diritto del ..... al compenso richiesto per una variante in corso d’opera (ed implicitamente anche per le altre prestazioni sopra indicate), tale variante "strettamente collegata all’accordo originario", e facendo quindi applicazione dell’art. 1419 primo comma c.c., nella parte in cui prevede che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, pertanto, contrariamente all’assunto del ricorrente principale, la Corte territoriale ha esaminato la questione relativa al diritto del .. per le prestazioni accessorie a quelle della direzione lavori ed ha emesso in proposito una statuizione non oggetto di censure in queste sede.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.
Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che, con il primo motivo, il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. nonché omessa motivazione, assume che la sentenza impugnata, nel ritenere la nullità dell’accordo intercorso tra il ... e la società .... , non ha considerato che al suddetto perito edile era stato conferito l’incarico non soltanto per la direzione lavori, ma anche per l varianti in corso d’opera, frazionamenti ed accatastamenti; pertanto illegittimamente era stato escluso il diritto del ... ad ottenere il compenso per prestazioni regolarmente fatturate che rientravano nella sua competenza professionale; aggiunge che il giudice di appello non ha spiegato perché l’accertata nullità avrebbe coinvolto l’intera pattuizione, disattendendo il principio generale della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, deducendo violazione degli articoli 16 R.D. 11.2.1929 n. 275 - 2 L. 5.11.1971 n. 1086 e della L. 12.3.1957 n. 146, rileva chela Corte territoriale, nell’esaminare la questione relativa ai limiti della competenza professionale del perito industriale, aderendo apparentemente al cosiddetto criterio tecnico, ha finito in realtà per sovrapporre la competenza inerente ai geometri a quella attribuibile ai periti edili, nonostante che la competenza di questi ultimi fosse notoriamente più ampia in ragione del "curriculum" scolastico e della normativa in tema di tariffe; del resto, aggiunge il ricorrente incidentale, la giurisprudenza da tempo ha affermato la competenza del perito edile per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori in cemento armato.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver impropriamente unificato, ai fini della determinazione della competenza professionale dei periti edili, le attività di direzione lavori dei due distinti lotti procedendo quindi ad una valutazione globale, invece di esaminare separatamente le singole costruzioni anche in ragione della specificità di ogni opera.
Il ricorso è inammissibile.
Premesso come elemento pacifico in cause che il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado in adesione alle ragioni fatte valere dal ...., deve ricordarsi che con l’intervento adesivo dipendente il soggetto, in quanto portatore di un interesse giuridicamente protetto all’esito della controversia favorevole alla parte adiuvata, in funzione della necessità di impedire il ripercuotersi di conseguenze dannose nella propria sfera giuridica derivanti dagli effetti riflessi del giudicato, non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti senza ampliare l’oggetto del giudizio.
Da tale osservazione discende l’ulteriore rilievo che la posizione dell’interventore adesivo dipendente viene considerata meramente subordinata a quella delle parti principali con innegabili riflessi sui suoi poteri processuali, limitati all’espletamento di una attività accessoria a quella della parte adiuvata, cosicché è stato ritenuto che egli può sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte dalla suddetta parte (Cass. 4.7.1994 n. 6309).
Orbene l’evidenziato rapporto di subordinazione esistente tra parte adiuvata ed interventore adesivo dipendente deve necessariamente essere rispettato, oltre che nel primo grado di giudizio, anche negli eventuali successivi giudizi di impugnazione; tale rilievo spiega l’orientamento di questa Corte secondo cui il suddetto interventore non può proporre ricorso per cassazione in via autonoma, salvo che per la parte relativa alla statuizione di condanna alle spese giudiziali, potendo invece aderire all’impugnazione proposta dalla parte adiuvata (Cass. 22.2.1996 n. 1410; Cass. 20.10.1997 n. 10252; Cass. 1.10.1999 n. 10894); sotto tale profilo la menzionata sentenza di questa Corte 22.2.1996 n. 1410 ha specificato che l’interventore adesivo dipendente, conservando la sua posizione processuale secondaria e subordinata rispetto a quella della parte adiuvata, può aderire all’impugnazione proposta da quest’ultima, con un ricorso che, ancorché proposto in via autonoma e principale, deve essere esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da considerarsi come ricorso principale.
Nella fattispecie, pertanto, sotto un profilo attinente alle modalità della impugnazione introdotta dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento, nulla osta a considerare il ricorso proposto come incidentale, secondo quanto già sopra ritenuto da questa Corte; e tuttavia, al fine di qualificarlo anche adesivo dipendente, occorre verificare se le censure e le argomentazioni svolte si limitino, nel rispetto del rapporto processuale esistente tra parte adiuvata e terzo interventore, a sostenere le ragioni fatte valere dal .. con i motivi posti a fondamento del proprio ricorso, oppure esorbitino da tale imprescindibile collegamento ampliando così l’oggetto del giudizio.
La Corte ritiene di dover necessariamente propendere per tale seconda alternativa, considerando che il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento, lungi dal fare alcun riferimento ai motivi ed alle argomentazioni illustrati dal .. con il proprio ricorso, ha introdotto questioni e svolto argomentazioni che in gran parte prescindono da quanto costituisce oggetto del ricorso principale (vedi in particolare alcuni specifici profili di censura del primo motivo di ricorso attinenti all’applicabilità dell’art. 1419 c.c. e l’intero motivo), ampliando in tal modo l’oggetto del presente giudizio che, per quanto sopra affermato, deve essere invece circoscritto all’esame dei motivi del ricorso proposto dal ... .
All’esito del giudizio ciascuno dei ricorrenti, in base al principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese in favore della società ... .
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 1500,00 per onorari in favore della società Impresa....... .
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