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TESTO
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MASSIMA
Perché si possa affermare l’esistenza di un contratto tra l’ente pubblico e il privato è necessario che concorrano tre requisiti: la manifestazione di volontà dell’ente espressamente indirizzata al privato e avente per oggetto lo specifico rapporto contrattuale che si intende instaurare; la provenienza dall’organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza; la forma scritta ad substantiam dell’incontro delle volontà. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema corte, da cui non vi è ragione di discostarsi trattandosi di principio consolidato e insuperabile, tutti i contratti in cui è parte la pubblica amministrazione (e in genere gli enti pubblici) devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria. Tale principio è stato anche di recente espressamente ribadito dalla Suprema corte quando, in particolare, al conferimento di incarico professionale a un privato con l’ulteriore precisazione che il requisito formale della stipulazione per iscritto del rapporto riguarda proprio le dichiarazioni dei contraenti, pur non essendo richiesta la con testualità di esse.
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