CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
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SENTENZE
SZ08820




DOCUMENTO 28/05/2004 DECISIONE n. 3466
FONTE CONSIGLIO DI STATO - V SEZIONE
TIPO DOCUMENTO DECISIONE
NUMERO 3466
DATA 28/05/2004 2004/05/28
NOTA MASSIMA

TITOLO

APPALTI PUBBLICI SERVIZI - REQUISITI SOGGETTIVI - MORALITA' PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO DEL REQUISITO - IN CAPO AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA - NON SUFFICIENTE - IN CAPO AD OGNI SOGGETTO DOTATO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA CHE ENTRI IN CONTATTO CON PA - NECESSARIO

TESTO

MASSIMA

L’articolo 12, comma 1, lettera b) del Dlgs 157/1995 stabilisce il requisito della moralità professionale per partecipare agli appalti pubblici. Il suo possesso è richiesto genericamente ai "concorrenti" e deve intendersi riferito, alla persona fisica titolare dell’impresa personale e, nell’ipotesi di impresa in forma di persona giuridica, alla persona fisica che di questa ha la rappresentanza legale. La finalità della disposizione è, però, impedire, in concreto, che l’amministrazione entri in rapporto con soggetti i quali, per la commissione di determinati reati, abbiano dato prova di scarsa affidabilità morale e professionale. Pertanto occorre estendere l’accertamento del possesso del requisito in capo a qualsiasi persona fisica che sia presente nel procedimento in luogo del "concorrente" e sia dotata di poteri che le consentano di obbligarsi validamente in nome e per conto di questo, e quindi anche in capo al procuratore a negoziare dotato di poteri di rappresentanza molto vasti.


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