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SENTENZE
SZ08696




DOCUMENTO 29/07/2003 DECISIONE n. 4327
FONTE CONSIGLIO DI STATO
TIPO DOCUMENTO DECISIONE
NUMERO 4327
DATA 29/07/2003 2003/07/29
NOTA MASSIMA

TITOLO

1. CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPALTO SERVIZI - GARA - SOGGETTI AMMESSI - ART. 3 COMMA 1 D.L.VO N. 157 DEL 1995 - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE 2. CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPALTO SERVIZI - GARA - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA CON PARTECIPAZIONE DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO - AMMISSIONE - ILLEGITTIMITA' - FATTISPECIE

TESTO

MASSIMA

1. In tema di ammissione a gare per l’appalto di pubblici servizi , l’art. 3 comma 1 D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157 (recante attuazione della direttiva Cons. C.E.E. n. 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi) va interpretato in coerenza con la normativa comunitaria da esso recepita, la quale include nel novero dei soggetti legittimati alla conclusione dei contratti in questione solo quegli organismi pubblici i quali svolgano istituzionalmente la prestazione del servizio per cui è indetta la selezione.

2. Illegittimamente una Amministrazione comunale ammette alla gara per l’appalto del servizio di attuazione del programma di sorveglianza sanitaria un’associazione temporanea alla quale partecipi un Dipartimento universitario della Facoltà di medicina e chirurgia, in quanto il servizio appaltato – per la sua complessa articolazione in accertamenti, esami e visite – implica l’esercizio di competenze diverse da quelle istituzionalmente proprie del Dipartimento nei campi della didattica e della ricerca.


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