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SENTENZE
SZ08621




DOCUMENTO 21/05/2003 SENTENZA n. 7962
FONTE CASSAZIONE CIVILE - II SEZIONE
TIPO DOCUMENTO SENTENZA
NUMERO 7962
DATA 21/05/2003 2003/05/21
NOTA MASSIMA

TITOLO

OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM

TESTO

Il contratto d'opera professionale stipulato con la Pubblica Amministrazione (nella specie, un Comune), anche se questa agisca "iure privatorum", deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923; l'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e, conseguentemente, l'eventuale concessione da parte dell'ente conferente di proroghe per l'esecuzione, ovvero l'inoltro della delibera di conferimento dell'incarico agli organi di controllo non possono configurare una ratifica, che riguarda il diverso caso del contratto stipulato da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo, e, trattandosi di atto nullo, lo stesso non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.


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