CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

LEGGI
LG09559




DOCUMENTO 12/12/2006 DECRETO n. 306
FONTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TIPO DOCUMENTO DECRETO
NUMERO 306
DATA 12/12/2006 2006/12/12
RIFERIMENTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA pubblicata il 15/01/2007
NOTA G.U. N. 11 - S.O. N. 10/L

TITOLO

REGOLAMENTO RECANTE:'DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 ('CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI') '

TESTO

1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato "Codice", identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici giudiziari in materia di accesso alle professioni forensi e in materia elettorale, nonchè la raccolta, da parte del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate, della dichiarazione individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista dall'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano", nonchè di modifica o revoca della dichiarazione stessa.

3. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per ragioni di giustizia, direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o che in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari e magistrati, sono esclusi dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Codice. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice, le predette ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla suddetta trattazione.

4. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, sono esclusi dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice.

2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

1. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice stesso agli articoli 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 86, 85 e 112.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione, trasferimento dei dati all'estero e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonchè degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. La diffusione di dati sensibili e giudiziari è ammessa esclusivamente previa verifica della sua stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono, ai sensi dell'articolo 22 del Codice.

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del Codice.

3. Riferimenti normativi.

1. Onde consentire una più agevole lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" degli allegati, si intendono riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.

Allegati:
Il testo degli allegati a questo documento è disponibile solo nel formato Acrobat PDF


bancadati@cni-online.it