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TESTO
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LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144
La vigente tariffa professionale dei geometri, con le modifiche e gli adeguamenti successivi, sino all'ultimo D.M. 7 settembre 1988, n. 407.
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1. - Oggetto della tariffa.
La tariffa determina gli onorar1 spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, (regolamento per la professione di geometra) per la attuazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395.
Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.
Per l'articolo unico, L. 18 ottobre 1961 n. 1181 (G.U. 23 novembre 1961 n. 291),"La tariffa degli onorari e delle indennita', ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del ministro per la giustizia, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri".
Art. 2. - Circoscrizione.
Il geometra e' tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed e' soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.
Art. 3. - Obbligatorieta'.
L'applicazione della tariffa e' obbligatorla per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.
Art. 4. - Liquidazione delle specifiche.
E' facolta' del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.
Art. 5.- La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale puo' entrare anche nel merito della entita' del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e puo' valersi altresi' dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del collegio.
Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.
Art. 6. - Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese un contributo in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 200.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.
Art. 7. - Proprieta' intellettuale.
Impiego ripetuto della stessa prestazione - La proprieta' intellettuale che spetti al geometra in conformita' alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non e' in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.
Il committente non puo', senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.
Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).
Art. 8. - Casi di inapplicabilita'.
I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.
Art. 9. - Esecuzione d'urgenza.
L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza da' diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25% degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.
Il compenso nella misura di cui sopra e' ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.
Art. 10. - Interruzione dell'incarico.
Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.
Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.
In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice Civile.
Art. 11. Incarichi collegiali.
Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.
Se il geometra e' chiamato a collaborare con altro geometra o con un ingegnere o dottore agronomo a cui e' stato affidato l'incarico, in qualita' di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non puo' mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.
Art. 12. - Varianti.
Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.
Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.
Art. 13. - Diritti del committente.
Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra e' tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perche' gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avra' diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.
Art. 14. - Anticipi.
Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra puo' richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entita' e alla durata del lavoro avra' diritto altresi' al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75% degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.
Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra puo' richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.
Art. 15. - Pagamento a saldo.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione.
Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
Art. 16. - Contraddittori.
Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20% al 30% sugli onorari.
Art. 17. - Consultazioni.
Qualora il geometra si trovi nella necessita' di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.
Art. 18. - Collaboratori.
Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico e' retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario e' corrisposto a vacazioni.
CAPO II - DELLE SPECIFICHE
NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE
Art. 19. - Contenuto delle specifiche.
La specifica deve contenere:
a) l'intestazione del professionista;
b) le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari clausole o accordi);
c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennita' contemplate dagli artt. 21 a 25;
d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
e) il calcolo degli onorari deterrninati in base ai criteri indicati dall'art. 26.
Art- 20. - Compensi che sono sempre dovuti al geometra. Compensi commutabili.
Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:
le indennita', rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazione (artt. 29 a 32) devono sempre essere aggiunti:
le indennita', i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31;
e, quando ne sussistano i motivi, i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'art. 18;
le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
INDENNITA' E RIMBORSI
Art. 21. - Spese da rimborsare.
Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.
Art. 22.- Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.
Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennita' di lire 131 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.
Art. 23. - Percentuale sulle spese.
Quando il committente non abbia anticipati i fondi per le spese ai sensi dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10%.
Art. 24. - Diritti di copia.
Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lett. e) dell'art. 21 spetta al geometra, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15o della spesa stessa. La percentuale e' raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.
Art. 25. - Indennita' fisse e diritti.
Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, e' dovuto al geometra un compenso minimo di lire 196; massimo di lire 984.
Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 1.968.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO
Art. 26. - Termine a cui si applicano le tariffe unitarie.
L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 puo' essere valutato:
a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
b) in ragione della estensione (onorari a misura);
c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);
d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).
Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.
CAPO III - TARIFFA DEGLI ONORARI
ONORARI A VACAZIONE
Art. 27. - Prestazioni da computare in ragione del tempo.
Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non puo' esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.
Art. 28. - E'sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volonta' del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.
Art. 29.- Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:
a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c) le determinazioni e verifiche di confini;
d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entita' (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;
h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se' stante, e non e' determinabile in superficie;
i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);
m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;
n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).
Art. 30. - Computo delle vacazioni.
Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e piu' di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).
Art. 31. - Onorario integrativo a vacazione.
Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni e' integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione e' fissata in ragione di:
lire 10.800 all'ora per il geometra;
lire 7.500 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Art. 32. - Onorari per lavori a vacazioni.
Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. 21 a 25, la vacazione e' fissata in ragione di:
lire 15.000 all'ora per il geometra;
lire 10.000 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonche' del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volonta' del geometra.
Art. 33. - Lavori notturni e disagiati.
Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 sono aumentate di lire 459 per il geometra e di lire 262 per gli aiutanti.
Per I lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacazioni stesse sono aumentate di lire 524 per il geometra e di lire 393 per gli aiutanti.
Art. 34. - Rilievi sotterranei o in acqua.
Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gallerie, miniere, fogne, ecc.) o in acqua, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 sono aumentate dal 60% all'80% e in casi eccezionali fino al 100%. Tale aumento e' cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.
Art. 35. - Teleferiche e funivie.
Per rilievi e tracciamenti di teleferiche, funivie e simili le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 sono aumentate dal 50% all'80% e nei casi di eccezionale difficolta' fino al 100%. Tale aumento e' cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.
N.B. - L'art. 1, 3^ comma, del D.M. 25 marzo 1966 ha poi stabilito che .
Art. 36. - Conferenze.
Per consultazioni verbali, l'onorario minimo e' di lire 656.
Art. 37. - Tipi di frazionamento.
Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazioni di cui alla lett. f) dell'art. 29 va aggiunto un compenso di lire 787 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.
ONORARI A MISURA
Art. 38. - Prestazioni da valutare a misura.
Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.
Art. 39. - Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:
a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
b) misura dei fondi rustici e urbani;
c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari e dei beni urbani, bilanci e inventari.
LAVORI TIPOGRAFICI
Art. 40. - Rilievi topografici.
Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a se' stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarita' del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.
Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sara' computato a tempo. Per le estensioni superiori oltre alla indennita' oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25, gli onorari si determinano in base alla allegata Tab. A.
I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.
Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla Tab. A i compensi si calcolano per interpolazione lineare.
Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20%.
Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10%.
Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15%.
Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:
superfici da 25 a 50 ettari, da 0 al 10%;
superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15%;
superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20%;
superfici oltre 150 ettari, 20%.
Quando il calcolo delle superfici e' fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della Tab. A si riduce a meta'.
Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.
Art. 41. - Triangolazioni e poligonazioni.
Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 15.965 per ogni stazione quando costituiscono operazione a se' stante e in ragione di lire 11.175 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Le poligonazioni si valutano a vacazione in ragione di lire 6.386 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.
Art. 42. - Rilievi di strade e canali.
Le voci della colonna prima della Tab. A possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25%.
Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:
per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da lire 3.193 a lire 6.386;
per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 3.193 a lire 6.386 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.
Art. 43. - Misura dei fondi rustici.
La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. 21 a 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata Tab. B.
Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.
Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30%.
Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50%.
Se non e' richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30%.
Se e' richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20%.
Se oltre alla rappresentazione dei perimetri e' richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50%.
Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte, a vacazioni.
Art. 44. - Rilievi dei centri abitati.
Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata Tab. C.
Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25% dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.
Art. 45. - Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili.
I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata Tab.D.
Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti puo' essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.
Art. 46. - Lottizzazioni.
In casi di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lett. a) della Tab. D possono essere aumentati dal 20 al 100%, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.
CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI
Art. 47. - Consegne, riconsegne, inventari, bilancio.
Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.
Fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata Tab. E.
Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare. Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitu' e simili, la redazione di mappe e tipi.
I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30%.
ONORARI A PERCENTUALE
OPERAZIONI DI ESTIMO
Art. 48. - Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.
Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;
b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.
Oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata Tab. F.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a lire 100.000 l'onorario puo' essere valutato a vacazioni o a discrezlone.
Per i terreni molto frazionati, di natura e produttivita' varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficolta' di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30%.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto e' quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.
I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.
Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.
I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.
Art. 49. - Misura e stima delle scorte morte, della legna e piante.
Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:
Importo di stima fino a L. 50.000
onorario L. 5,57%
Importo di stima fino a L. 100.000
onorario L. 4,10% (con un minimo di lire 3.281
Importo di stima fino a L. 500.000 oltre i rimborsi ed i compensi
onorario L. 2,78% orari di cui agli artt. 21 a
Importo di stima fino a L. 1.000.000 25, 28 e 31)
onorario L. 2,13%
Importo di stima fino a L. 5.000.000
onorario L. 1,64% ed oltre
Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario e' ridotto del 30%.
Per i valori intermedi il compenso e' determinato per interpolazione lineare.
Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.
Art. 50. - Stima dei danni prodotti dall'incendio.
Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della societa' assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:
Importo di stima fino a L. 50.000
onorario L. 9,84%
Importo di stima fino a L. lO0.000
onorario L. 8,20% (con un minimo di lire 4.921
Importo di stima fino a L. 300.000 oltre i rimborsi ed i
onorario L. 6,89% compensi di cui agli artt. 21
Importo di stima fino a L. 500.000 a 25, 28 e 31)
onorario L. 5,57%
Importo di stima fino a L. 2.500.000
onorario L. 2,95o ed oltre
Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla Tab. G, quando tale stima sia stata eseguita.
Per i valori intermedi il compenso e' determinato per interpolazione lineare.
I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per i contraddittori.
Art. 51. - Stime, inventari e consegne di fabbricati.
L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile;
e) si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31, in base alla allegata Tab. G.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.
Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario puo' valutarsi a vacazione o a discrezione.
Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della Tab. G.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario e' quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.
Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.
Art. 52. - Divisione patrimoniale.
Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passivita' sul valore del patrimonio.
La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito e' compensata col 30o delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito e' compensata col 40o dei suddetti valori.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazioni, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.
Art. 53. - Stime per espropriazione.
Nelle stime per espropriazioni l'onorario e' determinato in base alle Tabb. F e G, applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere) delle indennita' per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.
Art. 54. - Perizie per affitti di fondi rustici e urbani.
L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani e' valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:
CANONE
DI LOCAZIONE FONDI RUSTICI FONDI URBANI
Fino a L. 50.000 L. 11,15% con un L. 7,87% con un
minimo di L. 4.921 minimo di L. 3.281
Per L. 100.000 L. 10,17% L. 6,89%
Per L. 200.000 L. 9,18% L. 5,90%
Per L. 500.000 L. 6,89% L. 4,92%
Per L.2.500.000
oltre.............. L. 3,93% L. 2,95%
Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI CIVILI, STRADALI E IDRULICHE
Art. 55. - Importo a cui si applica l'onorario.
La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavoro di appalto e delle forniture, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.
Art. 56. - Prestazioni nelle costruzioni.
Agli effetti di quanto e' disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:
Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.
Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.
Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.
Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lett. o), oppure 59 ultimo comma.
Liquidazione dei lavori: contabilita' tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.
Art. 57. - Classifica delle costruzioni.
Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti Tabb. H e I riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu' locali, ad uso di ricovero e di industrie.
C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.
Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
E) (F) Strade e canali.
F) (G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta' di studio.
G) (H) Arginature e lavori di terra.
H) (I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se' stanti.
I) (L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.
Categoria III - Bonifiche.
L) (M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita' con portata massima di litri 100 al minuto secondo.
M) (N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entita'.
N) (O) Progetti di bonifica agraria.
N.B.(Sono indicate entro ( ) le lettere, per sottocategorie, corrispondenti a quelle delle vigenti Tabb. H e I.
Art. 58. - Onorari per le costruzioni.
Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella Tab. H.
Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.
Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie l'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purche' non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella Tab. 1.
Art. 59. - Prestazioni parziali - Aggiornamento di progetti.
Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla Tab. H sara' moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata Tab. I e aumentato del 25%; avvertendo che le aliquote previste nella colonna vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.
L'aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.
I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,92% sull'importo da ripartire.
L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto e' disposto dall'art. 29, lett. o), puo' essere aumentata fino al 40% quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.
ONORARI A DICREZIONE
Art. 60. - Prestazioni da valutare a discrezione.
Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entita' o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.
L'onorario e' calcolato tenendo conto della importanza, delle difficolta' e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.
Sono valutati a discrezione:
a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilita' civile e penale;
e) denunce per successioni;
f) convenzionl per servitu' prediali, diritti d'acqua e simili;
g) giudizi tecn1ci e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
i) operazloni di collaudo, prove, assaggi;
l) operaz1oni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attivita' propria del geometra.
Art. 61.- Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale e' integrato dai compensi risultanti dalla applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.
Art. 62. - Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte.
Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 6.562 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
STIMA DEI DANNI COLONICI
Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 6.562 (vedi art. 29, lett. m).
PRESTAZIONI VARIE
Art. 63. - Stima delle acque irrigue.
Nella stima delle acque irrigue, l'onorario puo' essere stabilito, secondo la importanza e le difficolta', a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Art. 64. - Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici.
Curatele di aziende agrarie.
In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, e' stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata Tab. L.
A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.
Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.
Le modalita' per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento e' corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.
Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, I'onorario e' aumentato del 30%.
Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario e' determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.
Art. 65. - Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie.
L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita, del cumulo dei canoni annui negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie.
IMPORTI COMPRAVENDITE AFFITTI E COLONIE
Fino a lire:
l00.000........ L. 6,23% con un minimo L. 4,26% con un
di lire 4.921 di lire 3.281
300.000........ L. 5,24% L. 3,60%
500.000........ L. 4,26% L. 2,95%
l.000.000....... L. 3,28% L. 2,29%
5.000 000 ed oltre L. 2,29% L. 1,64%
--Seguono qui le Tabelle, allegate all'ultimo D.M. 7 settembre 1988, n. 407, A1, B1, C1, D1, F2, G2, H3, L1, M1, R1, che corrispondono alle Tabelle indicate nel testo della legge con le lettere A (art. 40), B (art. 43), C (art. 44), D (artt. 45 e 46), E (art. 47), F (artt. 48 e 53), G (artt. 50, 51 e 53), H (artt. 57, 58 e 59), I (artt. 57, 58 e 59), L (art. 64), e alle Tabb. M ed R introdotte col D.M. 1^ ottobre 1971--
T A B E L L A A1
(1988)
RILIEVI DI TERRENI
Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro
Eidotipo,ril. Rilievo e Id. per curve
NATURA DEL TERRENO plan.calcolo disegno equidistanti
e disegno altimetrico due metri
della plani- per punti
metria
A) Terreni nudi o poco alberati
con fabbricati isolati, con
rade intersezioni di corsi
di acqua, strade e siepi:
pianura................L. 42.500 12.755 25.500
collina................L. 51.000 19.682 37.390
montagna...............L. 68.000 23.182 42.500
B) Terreni paludosi o fra-
stagliati da piantagioni
corsi d'acqua, strade,
fabbricati:
pianura................L. 59.490 19.995 33.990
collina................L. 68.000 26.763 45.880
montagna...............L. 85.000 34.248 57.790
C) Terreni accidentali o
coperti da boschi,
vigneti e frutteti,
o difficilmente
accessibili:
pianura.................L. 76.500 28.117 44.180
collina.................L. 85.000 34.821 56.100
montagna................L. 102.000 42.503 68.000
segue
NATURA DEL TERRENO Id.equidistanti Id.equidistanti Calcolo
cinque metri dieci metri delle
superfici
A) Terreni nudi o poco alberati
con fabbricati isolati, con
rade intersezioni di corsi
d'acqua, strade e siepi:
pianura................L. 22.198 16.990 6.790
collina................L. 30.580 23.790 8.490
montagna...............L. 37.390 30.580 10.180
B) Terreni paludosi o frasta-
gliati da piantaggioni,corsi
d'acqua, strade, fabbricati
pianura................L. 28.880 25.500 8.490
collina................L. 40.800 32.290 10.180
montagna...............L. 47.590 39.090 11.890
C) Terreni accidentati o coperti
da boschi, vigneti e frutteti
o difficilmente accessibili
pianura.................L. 37.390 30.160 8.490
collina.................L. 47.590 39.090 10.180
montagna................L. 54.390 44.180 11.890
TABELLA B1
(1988)
ESTENSIONE In pianura In collina In montagna
Fino a 10 ettari..per ettaro L. 48.296 64.219 79.023
Per 50 ettari.....per ettaro L. 34.773 51.000 66.155
Per 100 ettari....per ettaro L. 25.117 41.331 56.972
Per 150 ettari....per ettaro L. 21.249 37.776 53.295
TABELLA C1
(1988)
In pianura In collina
OPERAZIONI scala scala
1:500 1:100 1:200 1:500 1:100 1:200
Rilievi e tipi
per ettaro...L. 231.823 220.238 197.045 283.309 271.968 249.306
Calcolo delle
superfici....L. 57.957 55.059 49.261 70.827 67.992 62.326
segue
In montagna
OPERAZIONI scala
1:500 1:100 1:200
Rilievi e tipi
per ettaro...L. 341.836 330.820 308.774
Calcolo delle
superfici....L. 85.459 82.705 77.193
T A B E L L A D1
(1988)
scala
OPERAZIONI
1:50 1:100 1:200 1:500
A) Pianta delle aree fabbricabili:
fino a 1.000 m2.... al m2 L. 150 144 135 126
fino a 5.000 m2......... al m2 L. 140 135 123 112
fino a 10.000 m2......... al m2 L. 116 98 88 70
Per superfici intermedie, interpolazione lineare.
B) Piante, oppure sezioni di edifici
semplici o con disposizione regolare:
Superf. fino a 229 m2.... al m2 L. 1.050 910 840 490
Superf. da 300
fino a 599 m2............ al m2 L. 770 630 490 335
Superf. da 600
fino a 1.000 m2............al m2 L. 700 560 435 280
Superf. oltre 1.000 m2.....al m2 L. 630 490 350 210
C)Piante, oppure sezioni di edifici
con disposizione e forme irregolari
tanto in piano che in elevazione:
Superf. fino a 299 m2......al m2 L. 1.540 1.400 1.330 1.260
Superf. da 300
fino a 599 m2.... al m2 L. 1.330 1.190 1.120 1.050
Superf. da 600
fino a 1.000 m2............al m2 L. 1.190 1.050 980 350
Superf. oltre 1.000 m2.....al m2 L. 1.005 910 840 280
D)Per prospetti semplici:
Superf. fino a 299 m2 .....al m2 L. 1.820 1.540 1.190 ---
Superf. da 300
fino a 599 m2..............al m2 L. 1.540 1.260 910 ---
Superf. da 600
fino a 1.000 m2............al m2 L. 1.400 1.122 840 ---
Superf. oltre 1000 m2......al m2 L. 1.260 980 700 ---
E)Per prospetti complessi:
Superf. fino a 299 m2......al m2 L. 2.660 2.170 1.680 ---
Superf. da 300
fino a 599 m2..............al m2 L. 2.380 1.960 1.540 ---
Superf. da 600
fino a 1.000 m2............al m2 L. 2.100 1.750 1.400 ---
Superf. oltre 1.000 m2.....al m2 L. 1.820 1.540 1.260 ---
T A B E L L A E1
(1988)
Pianura a coltura
Intensiva Estensiva
ESTENSIONE
Consegne e Bilanci Consegne e Bilanci
inventari inventari
Da ha 5 a 10......per ha L. 7.671 4.474 3.835 2.237
per ha 25.........per ha L. 6.392 3.675 3.196 1.838
per ha 50.........per ha L. 5.274 3.037 2.637 1.518
per ha 100.........per ha L. 4.315 2.556 2.157 1.278
per ha 150 e oltre.per ha L. 3.515 2.237 1.758 1.119
segue
Collina a coltura
Intensiva Estensiva
ESTENSIONE
Consegne e Bilanci Consegne e Bilanci
inventari inventari
Da ha 5 a 10......per ha L. 8.789 4.953 4.474 2.397
per ha 25.........per ha L. 7.351 4.155 3.756 1.997
per ha 50.........per ha L. 6.072 3.515 3.116 1.838
per ha 100.........per ha L. 4.953 3.037 2.556 1.438
per ha 150 e oltre.per ha L. 3.996 2.716 2.078 1.278
segue
Montagna Vigneti, frutteti,
vivai, boschi di
alto fusto
Consegne e Bilanci Consegne e Inventari
ESTENSIONE Inventari bilanci e riass.
delle
piante
Da ha 5 a 10......per ha L. 9.748 5.433 10.867 7.671
per ha 25.........per ha L. 8.309 4.474 9.268 6.392
per ha 50.........per ha L. 7.031 3.675 7.830 5.274
per ha 100.........per ha L. 5.912 3.037 6.552 4.315
per ha 150 e oltre.per ha L. 4.953 2.556 5.433 3.151
Per superfici intermedie l'onorario si calcola per interpolazione lineare
T A B E L L A F2
(1988)
Stima Stima Giudizio
|VALORE STIMATO analitica sommaria di stima
t = - 0,28 t = - 0,28 t = - 0,28
L. 5.000.000 .............. 2,3267 1,0413 0,4147
L. 10.000.000 ............. 1,7958 0,9050 0,2862
L. 15.000.000 ............... 1,6647 0,8289 0,2680
L. 20.000.000 ............. 1,5337 0,7529 0,2499
L. 30.000.000 ............... 1,4682 0,6390 0,2243
L. 40.000.000 ............... 1,4386 0,5882 0,2083
L. 50.000.000 ............... 1,3557 0,4825 0,1795
L. 70.000.000 ............... 1,2597 0,4521 0,1671
L. 100.000.000 .............. 1,1159 0,4066 0,1485
L. 150.000.000 ................ 1,0164 0,3693 0,1333
L. 200.000.000 ............... 0,9180 0,3322 0,1182
L. 300.000.000 ............... 0,8233 0,2972 0,1151
L. 400.000.000 ............... 0,7586 0,2839 0,1057
L. 500.000.000 ................ 0,7127 0,2667 0,0993
L. 700.000.000 ............... 0,6486 0,2427 0,0904
L. 1.000.000.000 .............. 0,5870 0,2196 0,0818
Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
TABELLA G2
(1988)
Stima Stima Giudizio
VALORE DI STIMA analitica sommaria di stima
t = - 0,28 t = - 0,28 t = - 0,28
L. 5.000.000 .......... 2,9077 1,7606 0,6935
L. 10.000.000 ......... 2,3947 1,4500 0,5712
L. 15.000.000 ........ 2,1377 1,2944 0,5099
L. 20.000.000 ....... 1,9723 1,1994 0,4704
L. 30.000.000 ....... 1,7606 1,0660 0,4199
L. 40.000.000 ...... 1,6243 0,9835 0,3874
L. 50.000.000 ......... 1,5260 0,9240 0,3640
L. 70.000.000 ........ 1,3888 0,8409 0,3312
L. 100.000.000 ........ 1,2568 0,7610 0,2997
L. 150.000.000 ......... 1,1219 0,6793 0,2676
L. 200.000.000 ......... 1,0350 0,6267 0,2469
L. 300.000.000 ........ 1,9239(1) 0,5594 0,2204
L. 400.000.000 ......... 0,8524 0,5161 0,2033
L. 500.000.000 .......... 0,8008 0,4849 0,1910
L. 700.000.000 .......... 0,7288 0,4413 0,1738
L.1.000.000.000 .......... 0,6595 0,3993 0,1573
Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
(1) Il numero 1,9239 e' evidentemente errato per errore di stampa , poiche' deve essere compreso fra 1,0350 e 0,8524.
TABELLA H3
Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lotizzazione, relativamente alle lettere A, B, C, D, ed E.
(1988)
(Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57 della Tariffa)
Categoria I
IMPORTO A B C D E
DELL'OPERA
t=-0,20 t=-0,20 t=-0,20 t=-0,20 t=-0,20
L. 5.000.000......% 8,0322 10,5395 11,4048 15,7981 16,940
L. 10.000.000......% 6,9937 9,1768 9,9302 13,7555 13,480
L. 15.000.000......% 6,4478 8,4605 9,1551 12,6818 13,058
L. 20.000.000......% 6,0872 7,9874 8,6432 11,9727 12,635
L. 30.000.000......% 5,6131 7,3653 7,9700 11,0402 11,897
L. 40.000.000......% 5,2993 6,9535 7,5244 10,4229 11,280
L. 50.000.000......% 5,0680 6,6500 7,1960 9,9680 10,542
L. 70.000.000......% 4,7381 6,2172 6,7276 9,3192 10,198
L. 100.000.000......% 4,4119 5,7851 6,2644 8,6776 9,496
L. 150.000.000......% 4,0682 5,3382 5,7765 8,0017 8,756
L. 200.000.000......% 3,8408 5,0397 5,4535 7,5543 8,266
L. 300.000.000......% 3,5416 4,6472 5,0287 6,9659 7,622
L. 400.000.000......% 3,3436 4,3873 4,7475 6,5763 7,196
L. 500.000.000......% 3,1977 4,1958 4,5403 6,2894 6,882
L. 700.000.000......% 2,9895 3,9227 4,2448 5,8000 6,434
L. 1.000.000.000.....% 2,7837 3,6527 3,9526 5,4752 5,991
segue
Categoria II
IMPORTO F G H I L
DELL'OPERA
t=-0,25 t=-0,25 t=-0,25 t=-0,25 t=-0,23
L. 5.000.000......% 7,8173 11,7259 9,684 12,1990 9,3437
L. 10.000.000......% 6,5735 9,8602 7,873 10,2581 7,9667
L. 15.000.000......% 5,9398 8,9097 6,981 9,2662 7,2574
L. 20.000.000......% 5,5276 8,2914 6,089 8,6259 6,7927
L. 30.000.000......% 4,9948 7,4922 5,271 7,7944 6,1879
L. 40.000.000......% 4,6482 6,9723 4,909 7,2535 5,7917
L. 50.000.000......% 4,3960 6,5940 4,252 6,8600 5,5020
L. 70.000.000......% 4,0413 6,0619 3,726 6,3065 5,0922
L. 100.000.000......% 3,6966 5,5449 3,286 5,7685 4,6911
L. 150.000.000......% 3,3402 5,0103 3,159 5,2125 4,2735
L. 200.000.000......% 3,1084 4,6626 3,031 4,8507 3,9999
L. 300.000.000......% 2,8087 4,2130 2,739 4,3831 3,6437
L. 400.000.000......% 2,6138 3,9207 2,549 4,0789 3,4104
L. 500.000.000......% 2,4720 3,7000 2,411 3,8576 3,2398
L. 700.000.000......% 2,2726 3,4089 2,216 3,5464 2,9985
L. 1.000.000.000.....% 2,0787 3,1180 2,027 3,2438 2,7623
segue
Categoria III
M N O
IMPORTO
DELL'OPERA t=-0,23 t=-0,23 t=-0,23
L. 5.000.000......% 10,998 12,809 9,684
L. 10.000.000......% 9,188 10,988 7,873
L. 15.000.000......% 8,283 10,093 6,981
L. 20.000.000......% 7,377 9,188 6,009
L. 30.000.000......% 6,559 7,377 5,271
L. 40.000.000......% 5,741 6,559 4,413
L. 50.000.000......% 4,909 5,741 3,595
L. 70.000.000......% 4,255 5,075 3,091
L. 100.000.000......% 3,286 4,091 2,468
L. 150.000.000......% 2,991 3,729 2,368
L. 200.000.000......% 2,696 3,367 2,267
L. 300.000.000......% 2,456 3,067 2,065
L. 400.000.000......% 2,088 2,607 1,755
L. 500.000.000......% 1,984 2,477 1,667
L. 700.000.000......% 1,836 2,293 1,543
L.1.000.000.000......% 1,691 2,112 1,421
TABELLA I
(1988)
Categoria I
PRESTAZIONI Costruzioni rurali
PARZIALI civili e industriali
A B C D E
a) Progetto di massi-
ma ................ 0,10 0,10 0,10 0,08 0,12
b) Preventivo somma-
rio ................ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
c) Progetto esecutivo 0,25 0,25 0,24 0,20 0,22
d) Preventivo partico-
lareggiato .......... 0,12 0,12 0,12 0,08 0,10
e) Particolari costrut-
tivi ................ 0,08 0,08 0,09 0,10 0,08
f) Capitolati e con-
tratti ............. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10
g) Direzione lavori...... 0,25 0,25 0,25 0,34 0,15
h) Assistenza al col-
laudo o accertamen-
to della regolare ese-
cuzione .............. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15
i) Liquidazione dei la-
vori .................. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05
TOTALE.............. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
segue
Categoria II
Costruzioni stradali,
idrauliche e lavori di terra PRESTAZIONI F G H I L
PARZIALI
a) Progetto di massi-
ma ................ 0,12 0,12 0,12 0,06 0,05
b) Preventivo somma-
rio .................. 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04
c) Progetto esecutivo 0,23 0,24 0,24 0,24 0,20
d) Preventivo partico-
lareggiato .......... 0,08 0,08 0,09 0,06 0,10
e) Particolari costrut-
tivi ................. 0,02 0,01 0,01 0,15 0,10
f) Capitolati e con-
tratti .............. 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11
g) Direzione lavori.......0,24 0,24 0,22 0,21 0,22
h) Assistenza al col-
laudo o accertamen-
to della regolare ese-
cuzione ............... 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
i) Liquidazione dei la-
vori ................. 0,13 0,13 0,13 0,09 0,12
TOTALE............. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
segue
Categoria III
Aggiornamento
di
PRESTAZIONI Bonifiche progetto
PARZIALI
M N O
a) Progetto di massi-
ma ................ 0,06 0,06 0,10 ---
b) Preventivo somma-
rio .................. 0,02 0,03 0,03 ___
c) Progetto esecutivo 0,19 0,18 0,22 0,40
d) Preventivo partico-
lareggiato ........... 0,06 0,04 0,10 0,20
e) Particolari costrut-
tivi ................. 0,09 0,10 0,04 0,10
f) Capitolati e con-
tratti .............. 0,10 0,10 0,08 0,10
g) Direzione lavori.. 0,30 0,30 0,24 ___
h) Assistenza al col-
laudo o accertamen-
to della regolare ese-
cuzione ............. 0,06 0,06 0,06 ___
i) Liquidazione dei la-
vori ................. 0,12 0,13 0,13
TOTALE............. 1,00 1,00 1,00
TABELLA L1
(1988)
FONDI RUSTICI
REDDITO
AZIENDA
Amministrazione Curatela
In condu- A mez- In af- In con- A mez- In af-
duzione zadria fitto duzione zadria fitto
diretta diretta
Fino a Lire
1.000.000..% L 7,55 10,52 3,61 9,20 11,82 4,27
3.000.000...% L. 6,24 8,71 2,95 7,56 10,35 3,94
5.000.000...% L. 4,92 6,89 2,29 5,91 8,87 3,61
10.000.000...% L. 3,83 5,36 1,77 4,57 6,86 2,81
50.000.000...% L. 3,45 4,83 1,59 4,10 6,15 2,52
100.000.000 e
oltre. .....% L. 2,58 3,61 1,19 3,07 4,60 1,89
segue
REDDITO FONDI RUSTICI
AZIENDA
Case di abitazione
Amministrazione Curatele
Fino a Lire
1.000.000..% L. 9,52 10,84
3.000.000..% L. 8,38 9,53
5.000.000..% L. 7,23 8,21
10.000.000..% L. 5,62 6,41
50.000.000..% L. 5,04 5,75
100.000.000 e
oltre ..% L. 3,78 4,31
TABELLA M1
(1988)
CONTABILITA' LAVORI
Onorario per ogni
IMPORTO DELL'OPERA 100 lire di opere
contabilizate
Fino a L 1.000.000 ............. 3,55
sul di piu' fino a L. 5.000.000 .............. 2,37
sul di piu' fino a L. 10.000.000 .............. 2,00
sul di piu' fino a L. 20.000.000 .............. 1,78
sul di piu' fino a L. 50.000.000 .............. 1,47
sul di piu' fino a L. 100.000.000 .............. 1,04
oltre L. 100.000.000 ............. 0,88
Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso: a) per riparazioni e trasformazioni ..........del 20%
b) per aggiunte e ampliamenti ................del 10%
c) per ordinaria manutenzione ................del 60%
TABELLA R1
(1988)
COLLAUDI OPERE DI TERZI
Per ogni 100 lire di importo
IMPORTO O VALORE DELL'OPERA
A B
Collaudo, ed esame Collaudo, ecc. con
atti contabili riparto spese fra
condomini
coutenti,ecc.
T = - 0,22 T = - 0,20
5.000.000 0,4444 0,7100
10.000.000 0,3790 0,6182
15.000.000 0,3466 0,5699
20.000.000 0,3251 0,5381
30.000.000 0,2976 0,4961
40.000.000 0,2793 0,4684
50.000.000 0,2660 0,4480
70.000.000 0,2470 0,4188
100.000.000 0,2283 0,3900
150.000.000 0,2088 0,3596
200.000.000 0,1960 0,3395
300.000.000 0,1793 0,3130
400.000.000 0,1683 0,2955
500.000.000 0,1602 0,2826
700.000.000 0,1488 0,2642
1.000.000.000 0,1376 0,2460
D.M. 7 settembre 1988, n. 407 - Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri (G.U. 17 settembre 1988, n. 219)
Art. 1. - I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144 e successive modificazioni sino al D.M. 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:
L. 10.800 per il geometra;
L. 7.500 per gli aiutanti di concetto.
I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, 1^ comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:
L. l5.000 per il geometra;
L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.
Art. 2. - Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:
Tr = Ti x (ir/li) - t
dove:
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo della tariffa ricercata;
Ii = importo della tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.
Le Tabb. Fl, Gl, H2, I, R sono sostituite con le Tabb. F2, G2, H3, I,
R 1 .
Le prestazioni per importi inferiori a quelli saranno valutate a discrezione dal professionista e superiori al primo scaglione di dette tabelle, quelle per importi superiori con l'applicazione della superiore formula.
Per importi intermedi la relativa percentuale verra' calcolata con l'interpolazione lineare.
Art. 3.- Le Tabb. A, B, C, D, E, L, M sono sostituite con le Tabb. A1, Bl, C1, D1, E1, L1, M1.
Art. 4.- La misura di tutti gli altri compensi, previsti dalla stessa tariffa risultanti dall'adeguamento disposto con D.M. 16 settembre 1982, e' aumentata del 34%.
Art. 5.- Il contributo dovuto al Collegio dal richiedente, in virtu' dell'art. 6 della L. 2 marzo 1949, n. 144 e' fissato in ragione del 2% dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 200.000, oltre al rimborso delle spese.
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