| TESTO | Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale, a seguito di un quesito del Comune di Casalnuovo Monterotaro, sulle competenze professionali dell’ingegnere iunior relativamente alla progettazione, direzione lavori, emissione di certificato di idoneità e collaudo per gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico di fabbricati di muratura, cemento armato e misti ricadenti nei centri abitati e nelle zone rurali.
Sulla questione è possibile osservare quanto segue.
In primo luogo occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.
Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.
Per individuare le competenze professionali degli iscritti ai diversi settori delle Sezioni A e B dell’albo occorre prendere in considerazione il disposto dell’art. 46 DPR 5/6/2001 n. 328.
Agli iscritti alla Sezione B, settore “ingegneria civile e ambientale”, è dedicata la lettera a) del terzo comma dell’art. 46 DPR 328/2001.
Ebbene, ai sensi della disposizione citata – a parere del Consiglio Nazionale – la progettazione antisismica può essere di competenza autonoma dell’ingegnere iunior solamente quando essa sia relativa a costruzioni civili semplici, con l’impiego di metodologie standardizzate.
Non è quindi di competenza degli ingegneri iuniores la progettazione antisismica (e relativa direzione lavori, collaudo, ecc.) quando essa comporti, ai sensi della vigente normativa tecnica, l’analisi strutturale dinamica, che è da considerarsi quale “metodologia avanzata”.
Ai sensi del punto 1) della lettera a) del comma 3 dell’art. 46 DPR cit., è invece possibile per l’ingegnere iunior, settore civile e ambientale, partecipare, per le attività basate sull’applicazione delle scienze, alla progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, ma soltanto a titolo di concorso e collaborazione con l’operato dell’ingegnere iscritto alla Sezione A dell’albo.
In questi termini è il parere richiesto salvo – si ripete – diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti in materia.
Resta fermo, per rispondere al quesito del Comune di Casalnuovo Monterotaro, che geometri e dottori agronomi, invece, a nessun titolo sono abilitati dalla propria legge professionale ad intervenire sulle costruzioni in cemento armato in zona sismica, in quanto è esclusa dall’ordinamento qualsiasi possibilità di intervento di questi professionisti non solo nella sismica, ma in tema di strutture in generale (salvo che si tratti di piccole costruzioni accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non implichino pericolo per l’incolumità delle persone: art. 16, lettera l), R.D. n. 279/1929 su cui v. il parere CNI 26/11/2007 allegato).
Confidando di aver fornito il contributo auspicato, distinti saluti.
Allegato: parere CNI 26/11/2007.
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