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DOCUMENTO 23/10/2007 PARERE
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO PARERE
DATA 23/10/2007 2007/10/23
RIFERIMENTO Protocollo CNI n. 4145 del 23/10/2007

TITOLO

RICHIESTA DI PARERE SU PERMESSO DI SOGGIORNO

TESTO

Si chiede parere in merito a richiesta pervenuta dalla locale Prefettura stipulare un Protocollo d’Intesa, volto a semplificare le procedure di iscrizione albo da parte di cittadini extracomunitari, in possesso di titolo di studio italiano.

Il testo dell’accordo mira a favorire il mantenimento dei diritti dei cittadini extracomunitari anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

In particolare la prefettura rileva che agli studenti extra comunitari laureati in Italia, ai quali sia scaduto il permesso di soggiorno, non possono richiedere l’iscrizione ai vari albi professionali.

Per questo motivo si propone un’intesa volta ad ampliare le possibilità di rimanere iscritti per i cittadini extra comunitari che abbiano conseguito la laurea presso università italiane, a condizione che: - il permesso di soggiorno sia scaduto da meno sessanta giorni, sia stata prodotta istanza di rinnovo in tempo utile; si esibisca o si produca entro sei mesi dall’avvenuta iscrizione all’albo copia del permesso regolarmente rinnovato o dichiarazione della Questura attestante il perdurare dei ritardi non imputabili al richiedente.

Nella parte centrale dell’accordo vi sono poi pattuizioni specifiche che coinvolgono l’Ordine Provinciale:

la lettera A) consente di considerare valido il permesso di soggiorno già rilasciato per motivi di studio, in corso di validità, ai fini dell’iscrizione all’albo prevedendo un lasso temporale (9 mesi dalla scadenza del titolo) entro il quale gli interessati dovranno produrre, pena la cancellazione dall’albo, copia del permesso di soggiorno valido per l’iscrizione;

la lettera B) prevede di considerare valido, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale, la ricevuta di prestazione dell’istanza di rinnovo, ed attestante che la richiesta di rinnovo è avvenuta entro 60 giorni dalla scadenza del titolo, unitamente a fotocopia titolo scaduto ed a copia della prima pagina dell’istanza.

E’ previsto un lasso temporale (6 mesi) entro il quale produrre una copia del permesso di soggiorno rinnovato, pena la cancellazione dall’albo.

L’accordo in sé, e per le motivazioni esternate dalla Prefettura, sembra meritare positivo accoglimento.

All’Ordine spetta una funzione di vigilanza dei termini entro i quali gli interessati debbano produrre la certificazione del rinnovo del permesso di soggiorno.

All’uopo sarebbe opportuno che l’Ordine proponesse la formula "iscritto con riserva di perfezionamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro" menzionando l’accordo sottoscritto.


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