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DOCUMENTO 03/12/2007 PARERE
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO PARERE
DATA 03/12/2007 2007/12/03
RIFERIMENTO Protocollo CNI n. 4703 del 03/12/2007

TITOLO

COMPETENZE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A, SETTORE INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

TESTO

Viene richiesto parere, alla luce del quesito di un iscritto, sulla possibilità per un laureato in Ingegneria Edile, iscritto alla sezione A, settore civile e ambientale, di progettare impianti termotecnici ad uso civile.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università , cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.

E’ noto inoltre che, sul versante delle competenze professionali ai sensi del DPR 328/2001, sussiste una distinzione tra soggetti laureati secondo il previgente ordinamento e laureati secondo il nuovo ordinamento.

In estrema sintesi, ai laureati vecchio ordinamento, che sostengono l’Esame di Stato secondo l’ordinamento previgente, è consentito iscriversi in tutti e tre i settori della sezione A dell’albo (tale facoltà è stata prorogata fino alle sessioni di esame di Stato dell’anno 2009 dalla legge 26/2/2007 n. 17).

Il laureato secondo il nuovo ordinamento, invece, può iscriversi (soltanto) nella sezione e nel settore corrispondente al titolo accademico (laurea o laurea specialistica ed esame di Stato) conseguito e viene così abilitato a svolgere le attività professionali riferite a quello specifico settore.

Questo il quadro generale.

Nel caso di specie l’iscritto, nuovo ordinamento, fa parte del settore civile e ambientale della sezione A dell’albo.

E, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 46 DPR 328/2001, tra la attività professionali oggetto degli iscritti in questo settore rientrano la progettazione e direzione lavori "di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio".

Poiché nella fattispecie la prestazione che si andrà a svolgere è limitata agli impianti termotecnici ad uso civile è opinione di questo Consiglio Nazionale che essa rientri nelle competenze degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale.

Resta salva l’autonoma valutazione dell’Ordine provinciale sul punto.

Allegato: art. 46 DPR 328/2001


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