CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

DOCUMENTI VARI
DV09748




DOCUMENTO 01/08/2007 NOTA
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO NOTA
DATA 01/08/2007 2007/08/01
RIFERIMENTO Protocollo CNI n. 3185 del 01/08/2007

TITOLO

CONTEMPORANEA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A E SEZIONE B DELL'ALBO - PER SETTORI DIFFERENTI

TESTO

Questo Consiglio, presa visione della nota ministeriale datata 20/03/2007, prot. 0037418, in tema di quesiti sulla possibilità di duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell’albo per settori diversi, dopo attento e approfondito esame della questione, ritiene di dover esporre quanto segue.

Si è sicuramente concordi sulla incoerenza della doppia iscrizione di chi, iscritto alla sezione B dell’albo, intenda iscriversi nello stesso settore (avendone i requisiti) della sezione A.

E si accoglie anche il suggerimento del mantenimento - in questo caso - dell’anzianità di iscrizione, che secondo codesto Ministero risponde a ragioni di coerenza sistematica.

Effettivamente, la nuova iscrizione alla sezione A comporta la possibilità di svolgere l’attività professionale di ingegnere, prevista in un determinato settore, senza limitazioni.

Diversamente, la coerenza sistematica della negazione della duplice iscrizione all’albo nelle sezioni A e B per settori differenti, appare un vulnus a competenze professionali già acquisite dal professionista.

Per essere più chiari, la mobilità intersettoriale dei professionisti è alla base dei principi generali e delle specifiche disposizioni del DPR 328/2001.

In tal caso, infatti, la facoltà di iscriversi in settori differenti delle due Sezioni dell’albo è diretta conseguenza dei titoli di studio conseguiti e degli esami di Stato sostenuti.

E’ evidente allora, che negare la possibilità di contemporanea iscrizione a diversi settori della sezione A e B comporterebbe una ingiustificata privazione di diritti acquisiti e di competenze già entrate nella sfera giuridica dell’interessato.

La necessità di salvaguardare competenze acquisite assume un indubbio carattere sostanziale e prevalente sulle esigenze di carattere procedurale-elettorale messe in rilievo dal Ministero.

Questa esigenza, ove fosse disconosciuta, porterebbe sicuramente a contenziosi giudiziari, soprattutto ad opera degli iscritti che si vedessero negata la facoltà della doppia iscrizione - si ripete - in settori diversi delle due Sezioni dell’Albo.

Si pongono quindi queste osservazioni all’attenzione del Ministero Vigilante, affinché possa esprimersi su di una tematica così rilevante per tutti i professionisti che si iscrivono all’albo tenendo conto delle loro legittime aspettative e nello stesso tempo risolvere la questione dell’elettorato attivo e passivo.


bancadati@cni-online.it