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TESTO
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Viene richiesto parere, alla luce della sollecitazione di un iscritto alla Sezione B dell’Albo, sulla possibilità per l’Ordine degli Ingegneri di rilasciare autorizzazioni all’esercizio di attività professionali ricadenti nell’ambito delle competenze della professione di Geologo, avendo l’interessato conseguito la relativa laurea ed abilitazione.
La risposta al quesito è del tutto negativa.
In primo luogo, nessuna norma prevede la facoltà per un Ordine provinciale di legittimamente autorizzare chicchessia a svolgere attività professionali ricadenti nelle competenze di una diversa Categoria professionale.
Soltanto la legge è titolata a definire, e quindi ad incidere, sulle competenze professionali.
Né, tanto meno, l’Ordine provinciale può dispensare "dalla iscrizione contestuale ad altro ordine professionale oltre a quello degli Ingegneri".
Ma, soprattutto, costituisce principio irrinunciabile dell’ordinamento delle professioni quello secondo cui - salvo le eccezioni di legge - per poter esercitare la professione è necessaria l’iscrizione nell’albo professionale della rispettiva Categoria (per gli Ingegneri v. l’art. 1 legge 25 aprile 1938 n. 897).
Non è quindi sufficiente il conseguimento della mera abilitazione, non seguita dalla iscrizione all’albo, per poter legittimamente svolgere la corrispondente professione.
Se l’interessato vorrà esercitare la professione di geologo dovrà allora ottenere l’iscrizione al relativo Ordine.
Per quanto riguarda l’argomentazione basata sugli oneri economici, trattasi di un aspetto fattuale, privo di ogni rilevanza giuridica.
In conclusione, si sconsiglia vivamente l’Ordine provinciale dal dare seguito a simili singolari richieste, per evitare di incorrere in denunce e possibili contenziosi.
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