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TESTO
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Codesto ordine richiede parere su statuto presentato da ingegnere che si è associato con geometra e architetto.
Come noto sugli studi tecnici associati non esiste compiuta disciplina.
La legge 23.11.1939, n. 1815, dispone soltanto che per gli studi associati le persone che fanno parte debbano usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione "studio tecnico" seguito dal nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati.
Dispone inoltre, la citata legge, che l’esercizio associato di professioni regolamentate deve essere notificato all’organizzazione sindacale (retius ordini provinciali) da cui sono rappresentati i singoli associati.
Non v’è alcun accenno sulle disposizioni di regolamentazione della struttura, organizzazione, poteri statutari, ripartizione degli utili.
I c.d. patti sociali sono dunque affidati alla libera volontà negoziale della parti.
Con nota del 4/05/1988, il Consiglio diffuse una schema di atto costitutivo con l’avvertenza che esso doveva intendersi come testo base generale, modificabile dalle parti secondo le specifiche esigenze degli stessi associati.
Per ciò che concerne la quota riservata all’ingegnere, sembra non potersi porre alcun dubbio di legittimità.
Lo studio tecnico associato, originariamente composto da architetto e geometra, ha introdotto l’ingegnere e, modificato di conseguenza lo statuto, riservando a quest’ultimo, una quota di utili del venti per cento sul reddito professionale prodotto.
L’ingresso di nuovo socio e le modalità di ripartizione degli utili sono diretta conseguenza di accordi negoziali.
Nello specifico caso, poi, trattasi di giovane ingegnere che subentra in una associazione già costituita con attrezzature già installate e con parco clientela già avviato.
Né si può chiedere di introdurre una clausola che riguarda la futura ed eventuale vendita di quota solo a professionista laureato associato.
Trattasi sempre di libertà negoziale che non può essere compressa da terzi.
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