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TESTO
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Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulla competenza dei geometri a redigere le certificazioni in materia di risparmio energetico ai sensi della l. 10/1991.
In primo luogo occorre osservare che non è possibile emettere compiute valutazioni in mancanza di più specifici elementi, quali la descrizione della concreta natura e delle caratteristiche dell’intervento in questione.
Soltanto in presenza di tali informazioni può essere reso un parere con cognizione di causa.
In via generale, sulle competenze professionali in materia di certificazione energetica degli edifici si rinvia al precedente parere CNI 16/03/2007, rinvenibile sulla banca dati Internet del Consiglio Nazionale (in allegato).
In esso si rammenta come, ai sensi dell’art. 1, sesto comma, DM 19 febbraio 2007, per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, "nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente", iscritto - tra l’altro - al Collegio dei geometri.
In precedenza, con riferimento alle leggi 46/1990 e 10/1991, anteriormente al decreto ministeriale citato, il Ministero della Giustizia era stato dell’avviso che "i geometri possano continuare ad occuparsi della verifica della sicurezza degli impianti tecnici attinenti ad edifici modesti, che non richiedono conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione dei tecnici diplomati" (v. parere Ministero della Giustizia datato 17/11/1999 allegato, anch’esso rinvenibile sulla banca dati CNI).
Si trasmettono queste indicazioni, in attesa di ricevere quanto richiesto.
Allegati:
a) parere CNI 16/3/2007 (dv09642);
b) art. 1 DM 19/2/2007;
c) parere Ministero della Giustizia 17/11/1999 (dv06158).
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