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DOCUMENTO 01/10/2007 PARERE
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO PARERE
DATA 01/10/2007 2007/10/01
RIFERIMENTO Protocollo CNI n. 3732 del 01/10/2007

TITOLO

RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI - COMPETENZE DELL'INGEGNERE

TESTO

Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sul rapporto tra la legge istitutiva del Ruolo nazionale dei periti assicurativi e la legge professionale degli Ingegneri, alla luce del risalente quesito di un iscritto.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, si evidenzia che la tematica del Ruolo dei periti assicurativi e quindi delle competenze professionali per l’accertamento e la stima dei danni subiti a seguito di sinistri stradali, è da tempo all’attenzione del Consiglio Nazionale.

Per un esaustivo inquadramento della materia si rinvia ai due elaborati pareri CNI allegati, datati 9/2/2004 e 6/5/2005 (rinvenibili anche sulla banca dati Internet del CNI).

Come si vede, è pienamente riaffermata la competenza degli ingegneri, in generale, per quanto concerne le operazioni di estimo e l’attività di stima dei danni.

E questo già sulla base della legge professionale, senza bisogno di scomodare il DPR 328/2001.

Nello stesso tempo non può disconoscersi che la Cassazione penale n. 2811/2000 - citata anche dall’esponente - ha configurato il reato di abusivo esercizio della professione nel caso di soggetto che presti consulenza tecnica per l’autorità giudiziaria senza essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi (in allegato).

Queste sentenza, posta a confronto con la diversa decisione n. 76/2001 del Tar Sicilia, fa emergere un quadro complessivo non consolidato, in cui non risultano soluzioni nette ed inequivoche.

Ma anche la relativa normativa è in piena evoluzione.

Rispetto alla legge 166/1992 citata nella richiesta dell’iscritto (datata 17/2/2005), è oggi al decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") che occorre fare riferimento, essendo stata da esso la l. n. 166 abrogata.

Le considerazioni dell’iscritto sul punto devono quindi ritenersi superate, essendo stata modificata la disciplina sul ruolo dei periti assicurativi.

Adesso, infatti, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo periti assicurativi sono contenuti nell’art. 158 d.lgs. 209/2005 (in allegato).

Rispetto al passato, è oggi previsto un tirocinio biennale presso un perito abilitato (art. 158, primo comma, lett. f), e una prova di idoneità "consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività" (art. 158, terzo comma, d.lgs.cit).

L’ISVAP determinerà, con proprio regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa.

Da quanto sopra, in attesa del regolamento ISVAP anzidetto (che non risulta essere stato adottato), si possono trarre alcune conclusioni:

a) il ruolo dei periti assicurativi non appare un doppione dell’albo degli ingegneri, avendo diversa struttura e una diversa disciplina;
b) non sarebbe corretto ritenere che laddove la legge (art. 7 l. n. 166/1992) parla dei rappresentanti dei periti, essa faccia riferimento a una determinata categoria professionale, mentre è vero che tale richiamo "non può che riferirsi agli albi nei quali il titolo di studio da ciascuno posseduto, secondo la propria professionalità, dà diritto all’iscrizione e non, quindi, al solo albo dei periti" (Consiglio di Stato, 14/4/2004 n. 2102 allegato);
c) ne deriva che non comporta conseguenze di tipo deontologico partecipare alla prova di idoneità per l’iscrizione a detto ruolo, trattandosi - tra l’altro - di disciplina prevista per legge.

Il Codice delle assicurazioni private, di recente approvazione, ha quindi consolidato un sistema basato su di una disciplina settoriale, dotata di proprie specificità.

Non appare pertinente e non potrebbe sortire effetti, pertanto, il sollecitato intervento presso il Ministero di Giustizia "al fine di fare chiarezza" sul dibattito giurisprudenziale, trattandosi di modificare una norma di legge.

Ciò non toglie che è intenzione del Consiglio Nazionale attivarsi, come sempre, affinché sia riconosciuta nelle sedi opportune la professionalità e la rilevanza del percorso di studi della figura dell’Ingegnere.

Allegati:

1) parere CNI 9/2/2004;

2) parere CNI 6/5/2005;

3) Cassazione penale n. 2811/2000;

4) Art. 158 d.lgs. 209/2005;

5) Consiglio di Stato n. 2102/2004


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