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TESTO
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Si richiede parere sull’invito a formulare offerta per la "fornitura" di prestazioni tecnico-professionali relative all’intervento "Comune di Chieti - realizzazione delle opere sottobacino centro storico - via Maiella" invito utilizzato per procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 163/2001.
Nel formulare l’invito il Dirigente del servizio programmazione, attività protezione civile, invita a formulare offerta per la "fornitura" dei sotto elencati servizi tecnici:
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
- direzione lavori
- contabilità e misure sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
L’invito contiene al punto 1 elementi essenziali della prestazione, consistenti: nell’importo totale dell’intervento, pari a euro 680.000.000; nell’importo presunto dei lavori e forniture, pari a euro 462.484,35; nell’importo stimato delle prestazioni professionali, determinato ai sensi del D.M. del 4/4/2001: euro 60.122,97.
Seguono poi modalità e tempistica della prestazione professionale inerente le tre fasi di progettazione.
Nelle modalità di presentazione delle offerte viene individuata l’offerta economica con la percentuale di ribasso sull’importo stimato delle prestazioni professionali.
Riguardo ai criteri di aggiudicazione non viene data alcuna indicazione oggettiva.
Si ribadisce che l’affidamento dei servizi avverrà con determina del Dirigente del Servizio.
Da quanto esposto nelle lettera di invito per la "fornitura" dei servizi tecnici professionali sembra chiaro che il Dirigente responsabile non abbia tenuto conto delle prescrizioni relative agli affidamenti di incarichi professionali.
Preliminarmente va rilevato che l’importo da porre a base delle remunerazioni professionali, secondo l’art. 29 del codice dei contratti, il calcolo del valore stimato dell’appalto pubblico è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’iva, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
Pertanto già dal calcolo dell’onorario può ravvisarsi l’errore palese dell’importo posto a base per il calcolo delle prestazioni professionali.
E ciò rende meno incomprensibile la dicitura "fornitura di servizi tecnici" chiaramente atecnica e priva di giuridica rilevanza per le ragioni che alla fine condurranno ad una valutazione di sostanziale illegittimità della lettera-invito, nonché della procedura seguita.
L’affidamento di incarico professionale non riguarda la sola progettazione, bensì investe il professionista di tutta la realizzazione dell’intervento pubblico.
Sarebbe, dunque, apparso indefettibile quel "quid minimum" che sia l’Autorità di Vigilanza sia la giurisprudenza amministrativa ritengono essenziale, ancorché in presenza di gara informale, quale l’utilizzo della procedura negoziata, ex art. 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di criteri di selezione competitivi fondati sulle qualità progettuali e gestionali espresse attraverso la comparazione del curriculum professionale di ciascun invitato alla produzione dell’offerta con riferimento alla tipologia di intervento professionale richiamato nell’avviso.
Importante in tal senso è la determinazione n. 4/2007 dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
Nella suddetta determinazione l’Autorità chiamata a dirimere proprio i rapporti tra il regime dei compensi professionali e le offerte anormalmente basse registrate in sede di gara, prende atto della liberalizzazione dal c.d. decreto Bersani convertito nella legge 248/2006, riguardo ai minimi inderogabili, ma ne circoscrive la portata richiamando il principio di adeguatezza previsto dal secondo comma dell’art. 2333 del c.c. che stabilisce "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione".
Precisazione, quest’ultima, che oltre a legittimare le stazioni appaltati a determinare i corrispettivi a base d’asta applicando il DM 4 aprile 2001, pone un limite, indiretto, al ribasso d’asta che non può superare l’adeguatezza del compenso professionale commisurato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione.
Sempre l’Autorità, sollecitata dagli organismi professionali nonché dalle stazioni appaltanti, indica le modalità per risolvere le problematiche connesse alla liberalizzazione delle tariffe e in particolare agli elevati ribassi negli appalti di servizi professionali sottosoglia.
Nel premettere che le stazioni appaltanti possano affidare i servizi di ingegneria ed architettura sia con il prezzo più basso che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individua in quest’ultimo criterio la preferenza che si dovrebbe dare in sede di valutazione dei criteri da utilizzare in quanto più idoneo "in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione la cui natura richiede spesso la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi" (determinazione 4/2007).
Qualora, poi, si voglia utilizzare il criterio del prezzo più basso, sempre per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’Autorità indica, quale correttivo ad esagerati ribassi, l’esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell’art. 86, comma 1, del Codice.
Con riguardo ai servizi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, ancora, l’Autorità di Vigilanza rinvia ai criteri indicati con la determinazione n. 1/2006.
Da quanto esposto si può dedurre che l’invito formulato dal Dirigente della regione Molise sia da considerare viziato per i seguenti motivi: base di calcolo per stabilire l’importo professionale erroneo; assenza di qualsiasi valutazione comparativa tra i soggetti invitati; lesione del principio dell’adeguatezza della remunerazione professionale; aggiudicazione dell’incarico di fornitura a soggetto professionale che ha presentato un ribasso superiore al 50% sul compenso (erroneamente calcolato) posto a base del ribasso; assenza di qualsiasi considerazione sulla portata e sulla complessità dell’incarico che prevede l’intero sviluppo dell’opera.
Si ritiene che l’invito, così come formulato, sia da segnalare al Servizio Ispettivo dell’Autorità sui contratti pubblici.
Nella speranza di aver contribuito alla problematica posta all’esame di questo Consiglio si porgono i più cordiali saluti.
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