TESTO
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MASSIMA
1) Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici il diploma di laurea in scienza dell’informazione è equipollente alla laurea in informatica.
2) In materia di valutazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (e cioè, laurea o altro) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l’Amministrazione che indice la selezione - in assenza di specifiche indicazioni legislative - è titolare di un potere discrezionale di individuazione della tipologia del titolo prescritto, in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il meccanismo concorrenziale e la scelta dei soggetti meritevoli, intenda ricoprire, con la conseguenza che tale individuazione discrezionale si integra necessariamente con l’equipollenza ex lege ( o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, là dove la P.A. individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei detti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta in sede di redazione del bando, atteso che, per un verso tale potere di individuazione della tipologia di laurea non è svincolato da ogni criterio (non potendo esso costituire una "area libera" dell’azione amministrativa), e per altro verso la valutazione, e quindi la scelta operata, costituiscono esercizio di potere discrezionale ampio, censurabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24-25 novembre 2003, depositato il successivo 26 novembre, il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare il decreto dirigenziale n. 3070/2003, nella parte in cui, in sostanza, dispongono la sua esclusione dalle prove scritte del concorso pubblico per la copertura di 8 posti di dirigente informatico, per mancanza del requisito di cui all’art. 2, lett. b) del bando, e cioè del prescritto titolo di studio.
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione R.D. n. 1652/1938; violazione l. n. 341/1990; violazione D.M. Università 30 ottobre 1992; violazione e falsa applicazione art. 2, lett. b) del bando; eccesso di potere per falsità dei presupposti; illogicità; irrazionalità; disparità di trattamento. Ciò in quanto il diploma di laurea in scienze dell’informazione, di cui il ricorrente è in possesso, è perfettamente identico al diploma di laurea in informatica (in quanto la laurea in scienze dell’informazione è stata soppressa e sostituita con quella in informatica con il DM 30 ottobre 1992);
b) violazione art. 9, comma 6, l. n. 341/1990; l. n. 13/1991; violazione D.M. Università 1 marzo 2000; eccesso di potere sotto vari profili; poiché l’equipollenza della laurea in scienze dell’informazione a quella in informatica ai fini dei pubblici concorsi è sancita dal citato DM 1 marzo 2000;
c) violazione art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato tempestivamente impugnato il bando di concorso, ed ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Con ordinanza 11 dicembre 2003 n. 6135, questo Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari, ammettendo il ricorrente con riserva alle prove concorsuali.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, in relazione al secondo motivo proposto.
Giova, innanzi tutto, osservare, in punto di fatto, che il bando di concorso prevede, tra gli altri requisiti, il possesso della laurea in ingegneria informatica, informatica o fisica (art. 2, lett. b del bando), mentre il ricorrente è in possesso del diploma di laurea in scienza dell’informazione, del quale sostiene l’equipollenza alla laurea in informatica.
Tale prospettazione del ricorso rende infondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando nei termini, avanzata dalla Regione Campania, in quanto il ricorrente non si duole affatto del bando di concorso (ed in particolare della sua disposizione in ordine al requisito del titolo di studio). Al contrario, proprio sulla tipologia dei titoli di studio richiesti dal bando, il ricorrente fonda i propri motivi di gravame, sostanzialmente fondati sull’equipollenza (se non sull’identità) della laurea in scienze dell’informazione alla laurea in informatica. Ne consegue che il ricorrente non aveva alcun interesse (ed a maggior ragione alcun onere) di impugnare il bando di concorso, del quale invece chiede l’applicazione, con tutte le conseguenze ed implicazioni derivanti dalle disposizioni del medesimo.
Nel merito, come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, in materia di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l’amministrazione che indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli, si intende ricoprire.
Tale individuazione discrezionale da parte dell’amministrazione viene ad essere necessariamente integrata dalla equipollenza ex lege (o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, laddove l’amministrazione individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei predetti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta dall’amministrazione in sede di redazione del bando.
In sostanza, per un verso, il potere di individuazione della tipologia di laurea non è svincolato da ogni criterio (non potendo esso costituire una "area libera" dell’azione amministrativa), per altro verso, però, la valutazione e quindi la scelta operata dalla pubblica amministrazione costituiscono esercizio di potere discrezionale ampio, censurabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità.
Nel caso di specie, occorre osservare che il D.M. Università 1 marzo 2000, espressamente prevede che "la laurea in scienze dell’informazione conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in informatica ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi".
Ne consegue, quindi, che il ricorrente, che versa proprio nel caso considerato dalla norma citata, ha pienamente titolo, per le ragioni sopra esposte, ad essere ammesso al concorso.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto, con riferimento al secondo motivo proposto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, e, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente dalle ulteriori prove di esame.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ... (n. 12572/2003 r.g.) lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 31 marzo 2005.
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