DOCUMENTO 19/09/1996 CIRCOLARE, STUDIO DE STROBEL
FONTE STUDIO DE STROBEL
TIPO DOCUMENTO CIRCOLARE
NUMERO
DATA 19/09/1996
RIFERIMENTO Protocollo CNI n. 1442 del 07/10/1996
NOTE

ALLEGATI
TITOLO DISPOSIZINI VARIE - BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO - ABOLIZIONE - NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
TESTO

Con la pubblicazione del D.P.R. 14/8/1996 n. 472 sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, sono state emanate le norme regolamentari che prevedono la soppressione dell'obbligo della emissione della"Bolla di Accompagnamento", norme che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, in data 17/9/96 è stata emanata la circolare n. 225/E del 16/9/1996 del Ministero delle Finanze, per cui siamo oggi in grado di darvi la sintesi della nuova disciplina.

DECORRENZA DELL'ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA BOLLA Dl CUI AL D.P.R. 627/78

Dal giorno 27 SETTEMBRE 1996 non è più obbligatoria l'emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

La soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti riguarda tutti i trasporti di qualsiasi bene e per qualsivoglia titolo, con l'eccezione dei prodotti sottoposti al regime delle accise, a imposte di consumo e al regime di vigilanza previsto dagli artt. 21, 27, e 62 del D.Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise).

In pratica, al di fuori della circolazione dei tabacchi, fiammiferi ed altri prodotti soggetti ad accisa, per tutti gli altri la bolla è abolita.

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO

Si deve chiarire che l'abolizione della "bolla" non significa l'abolizione di qualsiasi documentazione che assista il trasporto delle merci e dei beni in genere. Cessa, per effetto della soppressione, l'obbligo di utilizzo di un documento "fiscale", cioè prenumerato ed assistito da particolari norme comportamentali e sanzionatorie molto pesanti.

TRASPORTO Dl BENI CON FATTURAZIONE IMMEDIATA

I soggetti che emettono la fattura nello stesso giorno in cui inizia il trasporto (Circolare 42/503981 del 31/10/74) possono far scortare i beni viaggianti dalla fattura o possono far viaggiare i beni senza alcun documento, devono solo consegnare o spedire (anche via fax - Ris. Min. 360879 del 30/4/86 e n. 571134 del 19/7/1988) l'originale della fattura al Cliente entro le 24 ore del giorno in cui e' iniziato il trasporto (giorno in cui l'operazione si ritiene fiscalmente effettuata).

Rimane l'interesse e l'obbligo in alcuni casi di emettere un "documento di trasporto".

Esiste un duplice interesse al documento di trasporto: da un lato civilistico, nel senso che è necessaria la emissione di un documento di trasporto (e consegna) che attesti l'avvenuto trasferimento dei beni o delle merci. Dall'altro esiste anche un aspetto fiscale che consiglia l'emissione del documento di accompagnamento "non fiscale".

L'aspetto fiscale ruota intorno ad almeno tre distinte ipotesi che vanno singolarmente esaminate.

1) TRASPORTO Dl BENI CON FATTURAZIONE DIFFERITA - DOCUMENTO Dl TRASPORTO

L'art 21 quarto comma del DPR 633/72 dell'IVA ha sempre previsto che nel caso in cui si utilizzava la fatturazione differita (e solo per quelle vendite per le quali la fatturazione viene differita) I'azienda doveva emettere un "Documento di Trasporto" dal quale risultasse la consegna o spedizione della merce.

L'esistenza di tale documento permetteva e permette di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione.

Tale possibilità permane ancora ed il regolamento attuale (DPR n. 472/96) ha stabilito che il documento di trasporto da emettere prima dell'inizio del trasporto o della consegna può essere emesso.


FORMA LlBERA
(senza cioè vincoli di forma, dimensioni e tracciato), e deve contenere i seguenti elementi:

1) data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione),

2) generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, secondo le indicazioni recate dall'articolo 21, secondo comma, n. 1, del D.P.R. n.633 del 1972;

3) la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
In particolare per quanto concerne la quantità, si deve reputare sufficiente l'indicazione in cifre, essendo venuta meno, a seguito della soppressione, la previsione normativa contenuta nell'articolo 1, secondo comma, lettera b), del D.P.R. n. 627 del 1978, con la quale si richiedeva anche l'indicazione in lettere.

E' appena il caso di far presente che oltre ai citati elementi occorre numerare progressivamente il suddetto documento, in virtù della disposizione recata dal ripetuto articolo 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto n.633 de 1972 laddove, ai fini dell'emissione della fattura differita, viene previsto che in quest'ultima vi sia l'indicazione delle date e del numero dei documenti di trasporto o di consegna. La stessa disposizione stabilisce inoltre che al documento di trasporto in argomento è equiparato qualsiasi altro documento, (a esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico eccetera), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

Al riguardo si precisa che i cennati documenti di trasporto o di consegna che consentono di avvalersi della fatturazione differita, devono, ovviamente, essere conservati, a norma dell'articolo 39, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972.

N.B. Cogliamo l'occasione per ricordare che l'ipotesi di vendita accompagnata da "documento di trasporto" e la sola che permette di emettere una fattura successivamente all'effettuazione dell'operazione.
Pertanto da sempre e anche in futuro, gli eventuali acconti ricevuti vanno fatturati immediatamente.


2) CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Un'altra ipotesi in cui è consigliabile emettere il documento di consegna si manifesta in caso di cessioni intracomunitarie. Va segnalato che per tutte le cessioni intracomunitarie, cioè non solo per le cessioni a fatturazione differita (secondo la regola interna dell'art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile anche alle transazioni intracomunitarie), ma anche per le cessioni a fatturazione immediata, la detassazione prevista dall'art. 41 del D.L. n 331/1933 è accordata alla condizione (fra le altre) che i beni oggetto della cessione siano trasferiti in un altro Stato membro.

Ne discende, con evidenza, la necessità di documentare, ai fini di una eventuale successiva verifica, che i beni siano stati effettivamente trasferiti. E questa prova può essere fornita dal documento di accompagnamento (non fiscale) dal quale risulti l'avvenuta consegna dei beni oggetto della cessione nel territorio comunitario di destinazione.


3) TRASPORTO DI BENI DA CONSEGNARE A TERZI NON PER LA VENDITA PRESUNZIONE Dl CESSIONE E ACQUISTO

Come è noto il combinato disposto di cui all'articolo 53, primo e terzo comma del D.P.R. n 633 del 1972, prevede, tra l'altro, ai fini delle presunzioni di cessione e di acquisto, che la consegna dei beni dati "in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo, non traslativo della proprietà", possa risultare, oltre che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del Codice civile o da apposito registro tenuto in conformità dell'articolo 39 dello stesso decreto anche, da altro documento conservato a norma dello stesso articolo.

Il Ministero ritiene che il documento di trasporto o altro documento emesso per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1966 è idoneo a superare le presunzioni di cui all'articolo 53 lettera b) del ripetuto decreto n. 633 del 1972, ai fini dei controlli che verranno effettuati dagli organi preposti a tale funzione.

Agli effetti del superamento della suddetta presunzione il documento, ovviamente, dovrà contenere l'espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni eccetera) con l'obbligo di conservazione a norma del già richiamato articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, sia da parte dell'emittente che del soggetto destinatario dei beni.

I movimenti in conto lavorazione potranno poi, per comodità, essere riepilogati in un apposito libro, il quale - sempre che si conservino i "documenti di trasporto" - potrà anche non essere bollato.


4) UTILIZZO DELLE SCORTE Dl BOLLE GIA' STAMPATE IN GIACENZA PRESSO LE AZIENDE

Circa la possibilità di utilizzare i modelli della bolla in proprio possesso, sia il Regolamento che la Circolare ministeriale non prevedono divieti per l'utilizzazione degli stessi a fini diversi da quelli fiscali. Per tale motivo, qualora le tipografie, i rivenditori e gli utilizzatori abbiano in giacenza gli stampati relativi alle bolle di accompagnamento, gli stessi possono essere ceduti e/o utilizzati fino all'esaurimento delle scorte, limitando la compilazione delle bolle ai soli elementi essenziali richiesti per il nuovo documento semplificato di trasporto o di consegna cui si farà cenno successivamente.

Appare evidente che tali documenti soggiacciono non più ai previgenti obblighi (annotazione negli appositi registri, sottoscrizione da parte del vettore o del destinatario eccetera), ma solo a quelli disposti dal comma 3 del DPR n. 472 del 1996.


SUGGERIMENTI PRATICI OPERATIVI

Da tutto quanto suesposto, si possono ricavare alcune indicazioni pratiche:

A - Continuare ad utilizzare i moduli in giacenza relativi alle bolle, tenendo presente che dal 27/9/96 la loro compilazione non è assistita dalle relative sanzioni.

B - La firma sul documento, ancorché non prevista dalla normativa, pare comunque opportuna da un punto di vista civilistico per "provare" la consegna dei beni.

C - Al momento, si ritiene che non ci sia alcun motivo per interventi di Software sui computer. Anche una volta esauriti i vecchi moduli, delle bolle in giacenza, sarà sufficiente far stampare dalla tipografia dei "documenti di trasporti" che utilizzino gli stessi dati ora presenti sulle bolle.



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