DOCUMENTO 25/05/1996 CIRCOLARE N. 112, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
FONTE ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
TIPO DOCUMENTO CIRCOLARE
NUMERO 112
DATA 25/05/1996
RIFERIMENTO
NOTE

ALLEGATI
TITOLO CONTRIBUTO 10% - 'GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI, CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 26 DELLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 335'
TESTO

Il supplemento ordinario n. 82 della Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1996 pubblica i decreti interministeriali previsti dall'art. 2, commi 30 e 32 della L. 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 281 contiene il regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 282 contiene invece il regolamento recante la disciplina del rapporto organizzativo e funzionale della gestione assicurativa.

I due decreti presentano rilevanti modifiche rispetto alle bozze di cui è stata data notizia, per doverosa informazione, con il messaggio n. 19072 del 2 aprile scorso e completano il quadro normativo già parzialmente delineato dal D.L. 28 marzo 1996, n. 166 (ora reiterato con D.L. 295/96. N.d.r.). Si ritiene pertanto utile riassumere in un unico testo le principali disposizioni legislative ed amministrative che, allo stato attuale, regolano la materia.


DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSETTO CONTRIBUTIVO

1. Premesse

L'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 stabilisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 del medesimo Testo unico e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 3 della L. 11 giugno 1971, n. 426, debbono essere iscritti a una gestione separata istituita presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il successivo comma 30 del citato articolo 2/335 stabilisce inoltre che, "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità e i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26". In attuazione di tale disposizione, è stato in un primo tempo emanato il D.M. 24 novembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso, successivamente sospeso dal TAR del Lazio. L'intera normativa è ora contenuta nei decreti sopra menzionati e nel D.L. 28 marzo 1996, n. 166.


2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

2.1. Redditi professionali. Sono soggetti al versamento del contributo del 10% percettori di redditi professionali considerati tali dalla normativa fiscale. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 49 del Testo unico n. 917 citato, "per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel Capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5". Le attività considerate nel Capo VI del testo unico delle imposte sui redditi sono quelle consistenti nell'esercizio di imprese commerciali in senso lato, indicate nell'articolo 51 del medesimo testo; le attività di cui all'articolo 3 del comma 5 sono le attività svolte da persone fisiche riunite in associazione senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Ai fini che interessano, non sono tenuti a pagare il contributo di cui trattasi coloro che producono redditi d'impresa (artigiani, commercianti, ecc.) e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano soggetti ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche soggette ai sensi dell'articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 249 all'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'istituto o lavoratori dello spettacolo soggetti a contribuzione obbligatoria Enpals), sempreché non abbiano redditi di natura diversa, soggetti come tali alla disciplina della normativa in esame.
Sono espressamente esclusi dall'obbligo gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento n. 281.
A decorrere dal 30 giugno 1996 -- come meglio precisato nel successivo punto 3 -- sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonché i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni.
Si fa comunque presente che l'articolo 4 del regolamento n. 282 dispone che, per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui al comma 26 dell'articolo 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335:

a) se sono in possesso del requisito di 65 anni di età alla medesima data hanno facoltà di iscriversi alla nuova gestione (in altri termini, per i soggetti in parola, per il periodo transitorio di un quinquennio, l'iscrizione alla nuova gestione è facoltativa);
b) al conseguimento, nel corso del quinquennio decorrente dal 1ø gennaio 1996, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione; (tali soggetti potranno eventualmente ottenere la restituzione dei contributi ai sensi di quanto successivamente stabilito).

Nel quinquennio di cui sopra, i soggetti in possesso del requisito di 60 anni di età alla data sopra indicata e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'articolo 3 del decreto hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,0 per cento, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 45 del 5 marzo 1990.

2.2. Redditi da collaborazioni coordinate e continuative. Rientrano nel campo di applicazione della norma in esame i soggetti indicati nell'articolo 49 del testo unico n. 917 sopra citato e cioè i percettori di redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A norma del citato articolo 49, comma 2, lettera a), "si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Sono invece espressamente esclusi:

- i percettori di redditi diversi da quelli indicati nell'articolo 49, primo comma e secondo comma, lettera a);

- i percettori di redditi indicati dal citato articolo 49, lettere da b) a f).

Secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze (si veda, al riguardo, il decreto 14 febbraio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996, contenente le istruzioni per la compilazione del modello 740, quadro "E", rigo 34), non rientrano fra i compensi derivanti da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili -- attività questa espressamente qualificata dall'articolo 49, comma 2, lettera a) come collaborazione coordinata e continuativa -- quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali, ecc.


3. DECORRENZA DELL OBBLIGO ASSICURATIVO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il comma 1 dell'articolo 4 del citato D.L. n. 166/1996 ha spostato la decorrenza dell'obbligo assicurativo:
a) al 1ø aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

In conseguenza, il termine per l'iscrizione alla gestione separata istituita dall'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335/1995 già differito al 31 marzo dall'articolo del D.L. 26 febbraio 1996, n. 84 - è stato ulteriormente spostato al 30 aprile prossimo per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla lettera b).
Si precisa al riguardo che, ai fini di cui sopra, devono essere considerati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie coloro che erano parti di un rapporto assicurativo in atto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 166 (30 marzo 1996).
In particolare, pertanto, il differimento al 30 giugno della data di inizio dell'obbligo assicurativo in relazione alle attività di lavoro autonomo di cui trattasi riguarda:

- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima);

- gli artigiani, i commercianti, i Cdcm regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;

- i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.

Agli assicurati in regime obbligatorio devono essere equiparati:
- coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del D.L. n. 166 citato, possono far valere il diritto alla copertura figurativa;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria - qualunque sia la gestione assicurativa interessata - che abbiano provveduto o provvedano nei termini previsti dalla legge alla copertura assicurativa del primo trimestre dell'anno 1996.


4. MASSIMALE

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 166 per i professionisti e gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2 del regolamento n. 181, rispettivamente per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori porta a porta, stabiliscono che il contributo del 10% è dovuto nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.


5. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE

Ai sensi del comma 27 dell'articolo 2 predetto, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista al comma 26 - sia come percettori di redditi professionali, sia come percettori di redditi da collaborazioni coordinate e continuative - debbono comunicare all'istituto la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale, il proprio domicilio.



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