DOCUMENTO 08/06/1998 DECISIONE N. 779, CONSIGLIO DI STATO - V SEZIONE
FONTE CONSIGLIO DI STATO - V SEZIONE
TIPO DOCUMENTO DECISIONE
NUMERO 779
DATA 08/06/1998
RIFERIMENTO
NOTE

MASSIMA E INTERO TESTO

ALLEGATI
TITOLO GEOMETRI - OPERE IN CEMENTO ARMATO - COMPETENZA - ESTESA ANCHE ALLE OPERE ACCESSORIE - LIMITI
TESTO

MASSIMA

La competenza dei geometri per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici murali deve essere estesa, ai sensi dell'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali.

INTERO TESTO

FATTO

Il T.A.R. del Veneto con sentenza 26 luglio 1989, n. 1093, ha annullato, su ricorso dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia, la concessione edilizia in data 12 novembre 1983, n.282, rilasciata dal sindaco di Cavarzere al sig. Marco Lorini e alla società Essegiemme s.n.c., per la costruzione di un capannone destinato ad uffici e laboratorio artigianale.

Disattesa l'eccezione di tardività del ricorso opposta dal Comune di C0avarzere, il T.A.R. ha ritenuto sussistente il vizio di violazione degli artt.16 del R.D. 11 febbraio 1929, e 1 del R.D. 16 novembre 1939, n.229, in quanto, per le caratteristiche del fabbricato, il progetto avrebbe dovuto essere sottoscritto da un ingegnere o da un architetto e non da un geometra.

La sentenza è stata impugnata dal geom. Paolo Poncina, progettista dell'opera, il quale rinnova l'eccezione di tardività del ricorso originario e sostiene che il progetto rientrava nella competenza professionale del geometra, come emerge da una interpretazione sistematica delle norme regolatrici.

Si è costituito in giudizio l'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia, che resiste all'appello e rinnova le tesi esposte in primo grado; propone, altresì, appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui compensa tra le parti le spese del giudizio.

Con successive memorie l'appellante illustra le proprie argomentazioni e conferma le proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 1998, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con sentenza 26 luglio 1989, n.1093, il T.A.R. del Veneto ha annullato, su ricorso dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia, la concessione edilizia in data 12 novembre 1983, n. 282, rilasciata dal sindaco di Cavarzere al sig. Marco Lorini e alla società Essegiemme s.n.c., per la costruzione di un capannone destinato ad uffici e laboratorio artigianale.

Disattesa l'eccezione di tardività del ricorso opposta dal Comune di Cavarzere, il T.A.R. ha ritenuto sussistente il vizio di violazione degli artt. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 e 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 229, in quanto, per le caratteristiche del fabbricato, il progetto avrebbe dovuto essere sottoscritto da un ingegnere o da un architetto e non da un geometra.

L'appello, proposto dal geom. Paolo Poncina, progettista dell'opera, è infondato.

Con il primo motivo viene rinnovata l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, sul rilievo che il termine per l'impugnazione della concessione edilizia da parte dell'Ordine provinciale degli ingegneri sarebbe decorso dalla data del rilascio del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione all'albo, non valendo nei confronti dell'ente pubblico il "correttivo" che, per il privato, fa decorrere il termine dalla data di ultimazione dei lavori.

Per una corretta impostazione della questione giova ricordare che a norma dell'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, il termine per l'impugnazione decorre dal giorno della notifica dell'atto o della piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo.

L'art.31 della legge 17 agosto 1942, n.ll50, prevede che "dell'avvenuto rilascio della licenza (ora concessione) edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio", ma precisa che "l'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa" (comma VIII).

In virtù della norma ora citata, che, per il suo carattere speciale, non può ritenersi abrogata dal sopravvenuto art.21 della legge n.1034/1971 (Cons. Stato, sez.V, 16 marzo 1987, n. 110 giugno 1977, n.562), non può riconoscersi alcun giuridico rilievo, ai fini dell'impugnazione della concessione edilizia, alla pubblicazione nell'albo pretorio, con la conseguenza che, non essendo richiesta la notifica del provvedimento ai controinteressati, il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento. E la piena conoscenza, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, deve essere provata da chi l'eccepisce.

Si tratta di norme e principi di carattere generale, la cui disapplicazione nei confronti dell'Ordine provinciale degli ingegneri non avrebbe alcuna giustificazione.

In particolare non è esatto che la "conoscenza di fatto" sarebbe una nozione "irrilevante, evanescente e non conferente" per la persona giuridica; vero è, invece, che all'ente va imputato lo stato soggettivo del soggetto o dei soggetti preposti all'organo cui competono i poteri rappresentativi e deliberativi, onde il termine per l'impugnazione decorre dalla data in cui essi abbiano preso conoscenza della concessione edilizia (Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 1990, n. 692) o, comunque, dalla data in cui debba ritenersi che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'organo, secondo le norme e i principi generali. Il fatto, poi, che l'Ordine professionale sia tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza a tutela degli interessi della categoria, lungi dall'avvalorare la tesi dell'appellante, che da ciò deduce l'esistenza di un onere di vigilanza circa la legittimità di tutte le iniziative edilizie in corso, conferma la conclusione che, in mancanza di circostanze idonee a determinare la conoscenza legale della concessione, il criterio della "piena conoscenza", che di norma si concreta con la costruzione del fabbricato, vale anche nei suoi confronti.

La sentenza merita conferma anche nella parte in cui ha accertato l'illegittimità della concessione edilizia per violazione dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n.274.

La norma citata riconosce la competenza dei geometri per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici murali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano, comunque, implicare pericolo per la incolumità delle persone. Ai sensi del successivo art.l6 del R.D. 11 febbraio 1971, n.274, la competenza deve intendersi estesa anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermi restando i limiti intrinseci dianzi indicati, che la giurisprudenza riassume nella nozione di "modesta costruzione civile", tale dovendosi intendere la costruzione che sia di dimensioni esigue e non presenti particolari problemi strutturali, come, ad esempio, accade per le costruzioni da edificare in zone sismiche.

Nella specie, come posto in evidenza dal T.A.R., il progetto riguarda la costruzione di un capannone di mc.3866, che è destinato ad uffici e laboratorio artigianale; ha una superficie coperta di mq.750 e un altezza massima di m. 6,85, poggia su fondazioni costituite da pali e pilastri in cemento armato; ha solai in laterocemento.

E' evidente che per le sue dimensioni e le sue caratteristiche costruttive il fabbricato non si presta ad essere definito una "modesta costruzione civile".

Di ciò appare consapevole lo stesso appellante, secondo il quale all'edificio, in quanto costruito con elementi prefabbricati, non potrebbero essere applicati i criteri normali, validi per le costruzioni eseguite con metodi tradizionali.

Va replicato che la struttura complessiva dell'edificio e la potenziale pericolosità per le persone implicano, comunque, la soluzione di rilevanti problemi tecnici, sicchè resta ferrna l'estraneità del progetto alla competenza professionale dei geometri.

L'appello va, pertanto, rigettato.

Va egualmente rigettato l'appello incidentale dell'Ordine degli ingegneri, giacché la pronunzia sulle spese e espressione di un apprezzamento latamente discrezionale del T.A.R., che si sottrae al sindacato del giudice di appello, salvo che per vizi di manifesta illogicità, nella specie non sussistenti.

Sussistono, invece, ragioni per compensare fra le parti anche le spese e gli onorari del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l'appello del sig. Paolo Poncina e l'appello incidentale dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministativa.




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